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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1258 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Őrségi tökmagolaj(IGP)]

In vigoreVersione 2021-07-26dal 2021-08-22
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/1258@2021-07-26/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome Őrségi tökmagolaj presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome Őrségi tökmagolaj deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome Őrségi tökmagolaj (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021 Per la Commissione a nome della president Janusz Wojciechowski Membro della Commissione

Versioni

  1. 2021-07-26