Decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 della Commissione del 2 agosto 2021 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/1287@2021-08-02/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) Il principio attivo indoxacarb è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva.
(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 giugno 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'inoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
(3) Il 12 novembre 2018 l'autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
(4) Dato che l'autorità competente sta svolgendo una valutazione completa della domanda, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (l'Agenzia) è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente.
(5) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1030, la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 30 giugno 2022 al fine di concedere tempo sufficiente per l'esame della domanda. Tuttavia, l'autorità di valutazione competente non ha tuttora completato l'esame e non ha ancora trasmesso all'Agenzia la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
(6) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 29 ottobre 2020 l'autorità di valutazione competente ha chiesto al richiedente di trasmettere informazioni supplementari per effettuare la valutazione e ha fissato al 30 settembre 2022 il termine per la trasmissione delle stesse.
(7) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 per un periodo di tempo sufficiente a consentire il completamento dell'esame della domanda.
(8) In considerazione del tempo necessario per il completamento della valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2024.
(9) Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, l'indoxacarb rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è posticipata al 30 giugno 2024.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen