Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1892 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/1892@2021-10-27/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
(4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2021 Per la Commissione a nome della presidente Wolfgang Burtscher Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ANNEX
ALLEGATO
ALLEGATO I
Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) Origine 02071410 Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati 188,8 36 BR