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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l’identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico

In vigoreVersione 2021-12-17dal 2022-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/2265@2021-12-17/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione stabilisce la forma del certificato di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio che gli Stati membri devono fornire ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.

(2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione definisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, nonché i dati per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi.

(3) Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati è necessario modificare la spiegazione dei dati l e n del gruppo di dati 17 utilizzati per il documento amministrativo elettronico per la circolazione di bevande alcoliche in regime di sospensione dall’accisa.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

(5) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2022 per essere allineata all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:

(1) nella riga del dato l del gruppo di dati 17, i punti 3 e 4 della colonna F sono sostituiti dai seguenti:

3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato dell’operatore a norma dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266* della Commissione se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

4. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell’articolo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

* Regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 26).;

(2) nella riga relativa al dato n del gruppo di dati 17, il testo della colonna F è sostituito dal seguente: Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266nel caso in cui si intenda chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. Il valore di questo dato deve essere superiore a zero..

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

Versioni

  1. 2021-12-17