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Decisione (UE) 2021/351 del Consiglio del 22 febbraio 2021 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

In vigoreVersione 2021-02-22
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/351@2021-02-22/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (accordo) negoziato sotto l’egida dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), di cui l’Unione europea è membro, è stato approvato dall’Unione con decisione 2011/443/UE del Consiglio. L’accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2016.

(2) La riunione delle parti è l’organo decisionale nell’ambito dell’accordo e ha la facoltà di adottare misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che sono vincolanti per le parti. Si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso.

(3) L’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo dispone che quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo la FAO convochi una riunione delle parti per esaminare e valutare l’efficacia dell’accordo nel conseguire il suo obiettivo (prima riunione di riesame). Le parti devono poi decidere di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità. Possono essere inoltre organizzate riunioni straordinarie delle parti ogniqualvolta queste lo ritengano necessario o su richiesta scritta di una parte.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione per la prima riunione di riesame, che è previsto che si tenga tra il 31 maggio e il 4 giugno 2021, nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e nelle eventuali riunioni intersessionali connesse, poiché le misure nel quadro dell’accordo saranno vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.

(5) Data la necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi sulla base delle informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è inoltre opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti.

(6) L’obiettivo dell’accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l’attuazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo. L’accordo riduce gli incentivi per i pescherecci che praticano pesca INN a continuare a operare, impedendo nel contempo che i prodotti provenienti da tale pesca raggiungano i mercati nazionali e internazionali.

(7) La pesca INN costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca dell’Unione così come gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani.

(8) La riunione delle parti è responsabile dell’adozione di misure volte a garantire l’attuazione dell’accordo e, di conseguenza, la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini. L’Unione dovrebbe svolgere un ruolo attivo, efficace e costruttivo nelle riunioni delle parti per garantire l’attuazione dell’accordo e promuovere la cooperazione internazionale sulla pesca INN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è conforme ai principi e agli orientamenti sulla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti.

2. La posizione di cui paragrafo 1 è stabilita per la prima riunione di riesame nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse.

Articolo 2

1. Prima di ciascuna riunione delle parti in cui tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici sull’Unione si adottano le misure necessarie affinché la posizione da adottare a nome dell’Unione tenga conto delle più recenti e altre informazioni pertinenti fornite alla Commissione, in conformità con i principi e gli orientamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1, e sulla base delle informazioni ivi menzionate, la Commissione presenta al Consiglio, in tempo utile prima di ciascuna riunione delle parti, un documento scritto contenente i dettagli della proposta di specificazione della posizione dell’Unione per la discussione e l’approvazione dei dettagli della posizione da adottare a nome dell’Unione.

3. Se nel corso di una riunione delle parti è impossibile raggiungere un accordo, anche in loco, affinché la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

Articolo 3

La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti a seguito della terza riunione biennale delle parti successiva alla prima riunione di riesame.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles

Versioni

  1. 2021-02-22