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Decisione di esecuzione (UE) 2021/553 della Commissione del 29 marzo 2021 che accorda deroghe a Grecia, Spagna e Malta per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia [notificata con il numero C(2021) 1937] (I testi in lingua greca, inglese, maltese e spagnola sono i soli facenti fede)

In vigoreVersione 2021-03-29dal 2021-03-31
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/553@2021-03-29/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Deroghe al regolamento (CE) n. 1099/2008

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione impone agli Stati membri di trasmettere statistiche annuali maggiormente disaggregate sul consumo energetico finale nell’industria.

(2) La Grecia, la Spagna e Malta hanno chiesto deroghe a tale prescrizione per determinate disaggregazioni e determinati anni di riferimento, in quanto dovrebbero modificare i loro metodi di raccolta dei dati, sviluppare nuovi studi e metodologie o trovare nuove fonti amministrative. Stando alle informazioni trasmesse alla Commissione, le richieste risultano giustificate, in quanto la raccolta di tali statistiche comporterebbe un onere eccessivo a carico dei rispondenti di quegli Stati membri.

(3) Le deroghe richieste dovrebbero essere accordate a Grecia, Spagna e Malta.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe di cui all’allegato sono accordate agli Stati membri ivi indicati.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica di Malta sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO Deroghe al regolamento (CE) n. 1099/2008

Stato membro: Grecia Allegato A Punto (identificazione del prodotto) Allegato B Punto (identificazione del settore industriale) Periodo di deroga Campo di applicazione della deroga 3.2, 3.1.13 3.4 7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2 7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 1 anno Trasmissione di tutti gli elementi del consumo energetico finale dettagliato nell’industria, per il gas e per il petrolio e i prodotti petroliferi. 3.5 (tranne 3.5.8.1 e 3.5.8.2) 7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2 7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 2 anni Trasmissione di tutti gli elementi del consumo energetico finale dettagliato nell’industria, per le energie rinnovabili e i rifiuti, ad eccezione dei biocarburanti solidi e dei biogas. 3.3.1 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2 3 anni Trasmissione degli elementi Fabbricazione di pasta-carta e Altri prodotti di carta per l’elettricità. Stato membro: Spagna Allegato A Punto (identificazione del prodotto) Allegato B Punto (identificazione del settore industriale) Periodo di deroga Campo di applicazione della deroga 3 7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2 7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 2 anni Trasmissione di tutti gli elementi del consumo energetico finale dettagliato nell’industria, per il gas e per il petrolio e i prodotti petroliferi. Stato membro: Malta Allegato A Punto (identificazione del prodotto) Allegato B Punto (identificazione del settore industriale) Periodo di deroga Campo di applicazione della deroga 3.3.1 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 1 anno Trasmissione degli elementi Produzione di alluminio e Altre industrie dei metalli non ferrosi per l’elettricità. 3.4 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 3 anni Trasmissione degli elementi Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, Fabbricazione di mobili e Altre attività manifatturiere per il petrolio e i prodotti petroliferi.

Versioni

  1. 2021-03-29