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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/608 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2021-04-14dal 2021-04-21
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/608@2021-04-14/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
  2. Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
  3. 1)
    1. Articolo 11 Certificato ufficiale
    1. Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
    2. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
  4. ANNEX
  5. ALLEGATO I Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti temporaneamente a un livello accresciuto di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo
  6. ALLEGATO II Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche
  7. ALLEGATO II bis Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis
  8. ALLEGATO IV
  9. MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI II.II.a.II.b.II.1.II.2II.3II. 4
  10. [II.1.1 ☐
  11. [II.1.2. ☐
  12. [II.2.1. ☐
  13. pt_1 ☐
  14. [II.2.2. ☐
  15. [II.2.3. ☐
  16. [II.2.4. ☐
  17. Aspetti generali
  18. Parte I Informazioni sulla partita spedita
  19. Parte II Certificazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce prescrizioni relative al modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di partite degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione e norme per il rilascio di tale certificato, sia in formato cartaceo che elettronico. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, il sistema Traces è l’elemento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) che consente di effettuare l’intero processo di elaborazione dei certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce pertanto un modello di certificato ufficiale compatibile con il sistema Traces.

(3) Le prescrizioni in materia di certificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono coerenti con le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione relative ai certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 a decorrere dal 21 aprile 2021, modificando e chiarendo nel contempo le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali stabilite in tale regolamento di esecuzione.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 in particolare opera una distinzione tra i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, i certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema. Il suddetto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre prescrizioni linguistiche relative ai certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di introduzione nell’Unione. Nell’ottica di allineare i certificati ufficiali per le diverse categorie di merci e garantire la coerenza con le nuove prescrizioni in materia di certificazione nei certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno modificare l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(5) L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione.

(6) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7) In particolare a causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da Salmonella rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF durante tale periodo, è opportuno aumentare dal 20 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sul pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile.

(8) A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sui peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia.

(9) A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle arachidi provenienti dall’India.

(10) I peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia sono già elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Per le partite di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF nel primo semestre del 2020 indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce esistente relativa ai peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia dovrebbe quindi essere modificata per comprendere tutti i peperoni della specie Capsicum.

(11) Per le bacche di Goji provenienti dalla Cina elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari e per le uve secche provenienti dalla Turchia elencate nel medesimo allegato a causa del rischio di contaminazione da ocratossina A, le informazioni disponibili per il secondo semestre del 2019 e il primo semestre del 2020 indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione. Poiché un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti, è opportuno sopprimere le voci relative agli stessi dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(12) Per le arachidi provenienti dal Brasile elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e si è mantenuta a livelli bassi nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle arachidi provenienti dal Brasile dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 10 %.

(13) Per le arachidi provenienti dalla Cina elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle arachidi provenienti dalla Cina dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 10 %. Considerando il volume degli scambi del prodotto in questione, tale frequenza è sufficiente a garantire un livello di monitoraggio adeguato.

(14) Per le nocciole provenienti dalla Turchia elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle nocciole provenienti dalla Turchia dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 5 %. Considerando il volume degli scambi del prodotto in questione, tale frequenza è sufficiente a garantire un livello di monitoraggio adeguato.

(15) I prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dal Bangladesh sono elencati nell’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. L’importazione nell’Unione di tali prodotti è pertanto vietata dal giugno 2014. Il Bangladesh ha fornito garanzie scritte presentando, il 27 luglio 2020, un nuovo piano d’azione con misure riguardanti tutte le fasi della catena di produzione, che la Commissione ha giudicato soddisfacenti. A seguito di tale valutazione è opportuno sopprimere la voce relativa ai prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dal Bangladesh dall’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 %.

(16) Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione microbiologica o chimica dei semi di sesamo, nella colonna Codice NC delle tabelle degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere il codice NC per i semi di sesamo tostati nelle righe relative ai Semi di sesamo (Alimenti).

(17) La parte II del modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce le informazioni sanitarie che il certificatore deve fornire nella compilazione del certificato. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno chiarire che le informazioni sanitarie per gli alimenti o i mangimi di origine non animale possono contenere più di una certificazione, laddove tale certificazione è obbligatoria a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 in combinato disposto con l’allegato II del medesimo regolamento.

(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I, II, II bis e IV di tale regolamento di esecuzione.

(19) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche l’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

1)

Articolo 11 Certificato ufficiale

1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell’allegato IV (certificato ufficiale).

2. Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) il certificato ufficiale è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine;

b) il certificato ufficiale reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all’articolo 9, paragrafo 1;

c) il certificato ufficiale reca la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

d) se il certificato ufficiale contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;

e) il certificato ufficiale è costituito da una delle seguenti opzioni:

i) un unico foglio;

ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

f) se il certificato ufficiale è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera e), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina reca il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

g) il certificato ufficiale è presentato all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

h) il certificato ufficiale è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia;

i) il certificato ufficiale è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione;

j) il certificato ufficiale è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera i), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati ufficiali siano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

4. La firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, di cui al paragrafo 2, lettera c), sono di colore diverso da quello del testo stampato.

5. Il paragrafo 2, lettere da c) a g), e il paragrafo 4 non si applicano ai certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione.

6. Il paragrafo 2, lettere d), e) ed f), non si applica ai certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.

7. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

8. Il certificato ufficiale è compilato in base alle note figuranti nell’allegato IV.

Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

2. gli allegati I, II, II bis e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO I Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti temporaneamente a un livello accresciuto di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga Alimenti e mangimi (uso previsto) Codice NC Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli di identità e fisici (%) 1 Bolivia (BO) Aflatossine 50 (Alimenti e mangimi) 20 2 (Alimenti — non tritati né polverizzati) ex09041100 10 Brasile (BR) Salmonella 50 3 Brasile (BR) Aflatossine 10 (Alimenti e mangimi) 20 4 Cina (CN) Aflatossine 10 (Alimenti e mangimi) 20 5 Peperoni dolci (Capsicum annuum) (Alimenti — tritati o polverizzati) ex09042200 11 Cina (CN) Salmonella 20 6 Tè, anche aromatizzato (Alimenti) 0902 Cina (CN) Residui di antiparassitari 20 7 Melanzane (Solanum melongena) (Alimenti — freschi o refrigerati) 07093000 Repubblica dominicana (DO) Residui di antiparassitari 20 8 Repubblica dominicana (DO) Residui di antiparassitari 50 20 ex07108059 20 (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) 10 ex07102200 10 9 Egitto (EG) Residui di antiparassitari 20 (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) 20 ex07108059 20 10 Semi di sesamo (Alimenti) Etiopia (ET) Salmonella 50 40 40 11 Georgia (GE) Aflatossine 50 40 (Alimenti) 30 ex20081995; 20 ex20081999 30 12 Olio di palma (Alimenti) 15111090; 15119011; Ghana (GH) Coloranti Sudan 50 ex15119019; 90 15119099 13 Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii) (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati) ex12119086 10 India (IN) Residui di antiparassitari 50 14 Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) ex07099990; 20 India (IN) Residui di antiparassitari 10 ex07108095 30 15 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati) 070820 Kenya (KE) Residui di antiparassitari 10 16 Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) ex07094000 20 Cambogia (KH) Residui di antiparassitari 50 17 Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) ex07082000; 10 Cambogia (KH) Residui di antiparassitari 50 ex07102200 10 18 Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico) ex20019097 11; 19 Libano (LB) Rodammina B 50 19 Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati) ex20059980 93 Libano (LB) Rodammina B 50 20 Peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati) 09042110; Sri Lanka (LK) Aflatossine 50 ex09042190; 20 ex09042200; 11; 19 ex20059910; 10; 90 ex20059980 94 21 Madagascar (MG) Aflatossine 50 (Alimenti e mangimi) 20 22 Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus) (Alimenti — freschi) ex08109020 20 Malaysia (MY) Residui di antiparassitari 20 23 Semi di sesamo (Alimenti) Nigeria (GN) Salmonella 50 40 40 24 Miscele di spezie (Alimenti) 09109110; 09109190 Pakistan (PK) Aflatossine 50 25 Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) ex12077000; 10 Sierra Leone (SL) Aflatossine 50 ex12089000; 10 ex20089999 50 26 Senegal (SN) Aflatossine 50 (Alimenti e mangimi) 20 27 Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico) ex20019097 11; 19 Siria (SY) Rodammina B 50 28 Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati) ex20059980 93 Siria (SY) Rodammina B 50 29 Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) ex07096099; 20 Thailandia (TH) Residui di antiparassitari 20 ex07108059 20 30 Turchia (TR) Aflatossine 5 70 ex08135091; 70 ex08135099 70 70 ex20071099; 40 ex20079939; 05; 06 ex20079950; 33 ex20079997 23 30 ex20081919; 30 ex20081992; 20 ex20081995; 30 ex20081999; 15 ex20089712; 15 ex20089714; 15 ex20089716; 15 ex20089718; 15 ex20089732; 15 ex20089734; 15 ex20089736; 15 ex20089738; 15 ex20089751; 15 ex20089759; 15 ex20089772; 15 ex20089774; 15 ex20089776; 15 ex20089778; 15 ex20089792; 15 ex20089793; 15 ex20089794; 15 ex20089796; 15 ex20089797 15 ex20089798; 30 40 (Alimenti) 20 31 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti — freschi o essiccati) 080521; 080522; 080529 Turchia (TR) Residui di antiparassitari 5 32 Arance (Alimenti — freschi o essiccati) 080510 Turchia (TR) Residui di antiparassitari 10 33 Melegrane (Alimenti — freschi o refrigerati) ex08109075 30 Turchia (TR) Residui di antiparassitari 20 34 (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) Turchia (TR) Residui di antiparassitari 10 20 ex07108059 20 35 Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (Alimenti) ex12129995 20 Turchia (TR) Cianuro 50 36 Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) ex07096099; 20 Uganda (UG) Residui di antiparassitari 20 ex07108059 20 37 Stati Uniti (US) Aflatossine 10 (Alimenti e mangimi) 20 38 Stati Uniti (US) Aflatossine 10 20 ex20081993 20 39 Uzbekistan (UZ) Solfiti 50 (Alimenti) 40 72 Vietnam (VN) Residui di antiparassitari 50 20 30 (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) 40 41 Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) ex07096099; 20 Vietnam (VN) Residui di antiparassitari 50 ex07108095 20 42 Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) ex07096099; 20 Vietnam (VN) Residui di antiparassitari 50 ex07108059 20

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Pepe nero (Piper nigrum)

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

07096010; 07108051

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

ex07096099;

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

ex07082000;

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

07096010; 07108051

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

ex07096099;

12074090

ex20081919

ex20081999

Nocciole con guscio

08022100

Nocciole sgusciate

08022200

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex11063090

Nocciole, altrimenti preparate o conservate

ex20081919;

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

12074090

ex20081919

ex20081999

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

08022100

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

08022200

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole

ex08135039;

Pasta di nocciole

ex20071010;

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex20081912;

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex11063090

Olio di nocciole

ex15159099

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

07096010; 07108051;

ex07096099;

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Pistacchi con guscio

08025100

Pistacchi sgusciati

08025200

Pistacchi tostati

ex20081913;

Albicocche secche

08131000

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

200850

Foglie di coriandolo

ex07099990

Basilico (sacro, comune)

ex12119086

Menta

ex12119086

Prezzemolo

ex07099990

ALLEGATO II Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i) Riga Alimenti e mangimi (uso previsto) Codice NC Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli di identità e fisici (%) 1 Argentina (AR) Aflatossine 5 (Alimenti e mangimi) 20 2 Azerbaigian (AZ) Aflatossine 20 70 ex08135091; 70 ex08135099 70 70 ex20071099; 40 ex20079939; 05; 06 ex20079950; 33 ex20079997 23 30 ex20081919; 30 ex20081992; 30 ex20081995; 20 ex20081999; 30 ex20089712; 15 ex20089714; 15 ex20089716; 15 ex20089718; 15 ex20089732; 15 ex20089734; 15 ex20089736; 15 ex20089738; 15 ex20089751; 15 ex20089759; 15 ex20089772; 15 ex20089774; 15 ex20089776; 15 ex20089778; 15 ex20089792; 15 ex20089793; 15 ex20089794; 15 ex20089796; 15 ex20089797; 15 ex20089798 15 40 (Alimenti) 20 3 (Alimenti) ex 1404 90 00 10 Bangladesh (BD) Salmonella 50 4 Brasile (BR) Aflatossine 50 (Alimenti) 20 ex08135039; 20 ex08135091; 20 ex08135099 20 5 Egitto (EG) Aflatossine 20 (Alimenti e mangimi) 20 6 Etiopia (ET) Aflatossine 50 (Alimenti — spezie essiccate) 7 Ghana (GH) Aflatossine 50 (Alimenti e mangimi) 20 8 Gambia (GM) Aflatossine 50 (Alimenti e mangimi) 20 9 Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti — spezie essiccate) 09081100; 09081200 Indonesia (ID) Aflatossine 20 10 Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) ex14049000 10 India (IN) Salmonella 10 11 Peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati) 09042110; India (IN) Aflatossine 20 ex09042200; 11; 19 ex09042190; 20 ex20059910; 10; 90 ex20059980 94 12 Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti — spezie essiccate) 09081100; 09081200 India (IN) Aflatossine 20 13 India (IN) Aflatossine 50 (Alimenti e mangimi) 20 14 Gomma di guar (Alimenti e mangimi) ex13023290 10 India (IN) Pentaclorofenolo e diossine 5 15 Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) ex07096099; 20 India (IN) Residui di antiparassitari 10 ex07108059 20 16 Semi di sesamo (Alimenti) India (IN) Salmonella Residui di antiparassitari 20 40 40 50 17 Iran (IR) Aflatossine 50 60 ex08135091; 60 ex08135099 60 60 ex20071099; 30 ex20079939; 03; 04 ex20079950; 32 ex20079997 22 20 ex20081993; 20 ex20089712; 19 ex20089714; 19 ex20089716; 19 ex20089718; 19 ex20089732; 19 ex20089734; 19 ex20089736; 19 ex20089738; 19 ex20089751; 19 ex20089759; 19 ex20089772; 19 ex20089774; 19 ex20089776; 19 ex20089778; 19 ex20089792; 19 ex20089793; 19 ex20089794; 19 ex20089796; 19 ex20089797; 19 ex20089798 19 (Alimenti) 50 18 Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) ex12077000; 10 Nigeria (GN) Aflatossine 50 ex12089000; 10 ex20089999 50 19 Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) ex07096099; 20 Pakistan (PK) Residui di antiparassitari 20 ex07108059 20 20 Sudan (SD) Aflatossine 50 (Alimenti e mangimi) 20 21 Semi di sesamo (Alimenti) Sudan (SD) Salmonella 20 40 40 22 Turchia (TR) Aflatossine 20 50 50 ex20071099; 20 ex20079939; 01; 02 ex20079950; 31 ex20079997 21 11 ex20089714; 11 ex20089716; 11 ex20089718; 11 ex20089732; 11 ex20089734; 11 ex20089736; 11 ex20089738; 11 ex20089751; 11 ex20089759; 11 ex20089772; 11 ex20089774; 11 ex20089776; 11 ex20089778; 11 ex20089792; 11 ex20089793; 11 ex20089794; 11 ex20089796; 11 ex20089797; 11 ex20089798; 11 ex20089928; 10 ex20089934; 10 ex20089937; 10 ex20089940; 10 ex20089949; 60 ex20089967; 95 ex20089999 60 (Alimenti) 60 23 Turchia (TR) Aflatossine 50 60 ex08135091; 60 ex08135099 60 60 ex20071099; 30 03; 04 ex20079950; 32 ex20079997; 22 ex20081913; 20 ex20081993; 20 ex20089712; 19 ex20089714; 19 ex20089716; 19 ex20089718; 19 ex20089732; 19 ex20089734; 19 ex20089736; 19 ex20089738; 19 ex20089751; 19 ex20089759; 19 ex20089772; 19 ex20089774; 19 ex20089776; 19 ex20089778; 19 ex20089792; 19 ex20089793; 19 ex20089794; 19 ex20089796; 19 ex20089797; 19 ex20089798 19 (Alimenti) 50 24 Foglie di vite (Alimenti) ex20089999 11; 19 Turchia (TR) Residui di antiparassitari 20 25 Semi di sesamo (Alimenti) Uganda (UG) Salmonella 20 40 40 26 Pitahaya (frutto del dragone) (Alimenti — freschi o refrigerati) ex08109020 10 Vietnam (VN) Residui di antiparassitari 10

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

08022100

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

08022200

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole

ex08135039;

Pasta di nocciole

ex20071010;

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex20081912;

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex11063090

Olio di nocciole

ex15159099

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

Noci del Brasile con guscio

08012100

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

ex08135031;

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

0910

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

12074090

ex20081919

ex20081999

Pistacchi con guscio

08025100

Pistacchi sgusciati

08025200

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

ex08135039;

Pasta di pistacchi

ex20071010;

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex20081913;

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex11063090

Arachidi con guscio

12024100

Arachidi sgusciate

12024200

Burro di arachidi

20081110

Arachidi altrimenti preparate o conservate

20081191; 20081196; 20081198

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

23050000

Farine e polveri di arachidi

ex12089000

12074090

ex20081919

ex20081999

Fichi secchi

08042090

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi

ex08135099

Pasta di fichi secchi

ex20071010;

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex20089712;

Farine, semolini o polveri di fichi secchi

ex11063090

Pistacchi con guscio

08025100

Pistacchi sgusciati

08025200

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

ex08135039;

Pasta di pistacchi

ex20071010;

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex20079939;

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex11063090

12074090

ex20081919

ex20081999

2. Alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii) Riga Alimenti composti contenenti uno dei prodotti elencati nella tabella di cui al punto 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in una quantità superiore al 20 % di un singolo prodotto o come somma di vari prodotti elencati Codice NC Descrizione 1 ex170490 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero 2 ex1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 3 ex1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ALLEGATO II bis Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis

Riga Alimenti e mangimi (uso previsto) Codice NC Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio 1 (Alimenti) Nigeria (GN) Residui di antiparassitari

Prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi

07133500

07133900

07139000

ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI II.II.a.II.b.II.1.II.2II.3II. 4

PAESE Certificato per l’ingresso di alimenti e mangimi nell’Unione Parte II: Certificazione Informazioni sanitarie N. di riferimento del certificato N. di riferimento IMSOC Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e dichiara che: Il sottoscritto, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89), dichiara che: (3) e/o (3) e/o (3) e/o Il presente certificato è stato rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasciasse la sfera di controllo dell’autorità di rilascio competente. Il presente certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data dei risultati delle ultime analisi di laboratorio. Note Cfr. le note sulla compilazione del presente allegato. Parte II Certificatore: Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma: Timbro

CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI II.II.a.II.b.II.1.

[II.1.1 (1)

[II.1.1 ☐

gli alimenti della partita sopraindicata con il codice di identificazione… [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione] sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare:

la produzione primaria di tali alimenti e le operazioni associate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004;

(1) (2) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:

sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e

provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;]

[II.1.2. (1) oppure

[II.1.2. ☐

i mangimi della partita sopraindicata con il codice di identificazione… [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793] sono stati prodotti in conformità ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005, in particolare:

la produzione primaria di tali mangimi e le operazioni associate elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 sono conformi ai requisiti stabiliti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005;

(1) (2) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:

sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 e

provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 183/2005.]

CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI II.II.a.II.b.II.1.II.2

[II.2.1. ☐

Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da micotossine

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità al: il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

pt_1 ☐

regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 e il livello di contaminazione totale da aflatossine per gli alimenti

regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 per i mangimi

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione sui livelli massimi di aflatossine.]

[II.2.2. ☐

Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.]

[II.2.3. ☐

Certificazione per la gomma di guar elencata nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano che le merci non contengono una quantità superiore a 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).]

[II.2.4. ☐

Certificazione per gli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione microbiologica

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano l’assenza di Salmonella in 25 g.]

CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI II.II.a.II.b.II.1.II.2II.3II. 4

(1) Cancellare o barrare le voci non pertinenti (ad esempio, se alimenti o mangimi).

(2) Si applica solo nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse.

(3) Cancellare o barrare le voci non pertinenti nel caso in cui questo punto non sia scelto per fornire la certificazione.

(4) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

Aspetti generali

Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X). Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo a un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2. Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni. Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie. Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione. Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:

le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;

le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;

se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all’articolo 90, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Parte I Informazioni sulla partita spedita

Paese: Nome del paese terzo che rilascia il certificato. Casella I.1. Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo. Casella I.2. N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall’autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC. Casella I.2.a. N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato con il sistema IMSOC. Casella I.3. Autorità centrale competente: nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. Casella I.4. Autorità locale competente: se del caso, nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. Casella I.5. Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro. Casella I.6. Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell’Unione europea che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliero ed effettua le dichiarazioni necessarie presso le autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Questa casella è facoltativa. Casella I.7. Paese di origine: nome e codice ISO del paese da cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte. Casella I.8. Non pertinente. Casella I.9. Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell’Unione europea di destinazione dei prodotti. Casella I.10. Non pertinente. Casella I.11. Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione europea. Casella I.12. Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa. Per l’immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso. Casella I.13. Luogo di carico: non pertinente. Casella I.14. Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale). Casella I.15. Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione. Modalità di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per altro si intendono le modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio . Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio. In caso di traghetto, indicare l’identificazione del veicolo stradale, il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista. Casella I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso nell’UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC. Casella I.17. Documenti di accompagnamento: Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio documenti commerciali (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada). Casella I.18. Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria. Casella I.19. Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti. Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore. Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per sigillo ufficiale si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato. Casella I.20. Merce certificata per: indicare l’uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell’Unione europea. Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano. Alimenti per animali: riguarda unicamente i prodotti destinati all’alimentazione degli animali. Casella I.21. Non pertinente. Casella I.22. Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione europea. Casella I.23. Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. Casella I.24. Quantità: Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio. Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto. Casella I.25. Designazione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio . Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti. Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e consumatore finale se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. Specie: nome scientifico o quale definita in base alla legislazione dell’Unione europea. Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante negli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

Parte II Certificazione

Questa parte deve essere compilata da un certificatore autorizzato a firmare il certificato ufficiale dall’autorità competente del paese terzo, come stabilito all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Casella II. Informazioni sanitarie: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni sanitarie dell’Unione europea relative alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altri atti legislativi dell’Unione europea, come quelli relativi alla certificazione. Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto corrispondente alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata. Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato. Nel caso di certificati presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato. Casella II.a. N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2. Casella II.b. N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a, obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC. Certificatore: Funzionario dell’autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell’autorità competente e data della firma.

Versioni

  1. 2021-04-14