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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/104 della Commissione del 26 gennaio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2022-01-26dal 2022-01-28
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2022/104@2022-01-26/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. 1) a)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Alford, Louth, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 10 gennaio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) Il Regno Unito ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in due stabilimenti in prossimità di Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 13 gennaio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7) Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(8) Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

1) a)

nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.87 sono inserite le seguenti zone da GB-2.88 a GB-2.90: GB Regno Unito GB-2.88 Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti BPP N, P1 10.1.2022 Ratiti riproduttori e ratiti da reddito BPR N, P1 10.1.2022 Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti SP N, P1 10.1.2022 Ratiti destinati alla macellazione SR N, P1 10.1.2022 Pulcini di un giorno diversi dai ratiti DOC N, P1 10.1.2022 Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 10.1.2022 Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti POU-LT20 N, P1 10.1.2022 Uova da cova di pollame diverso dai ratiti HEP N, P1 10.1.2022 Uova da cova di ratiti HER N, P1 10.1.2022 Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti HE-LT20 N, P1 10.1.2022 GB-2.89 Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti BPP N, P1 13.1.2022 Ratiti riproduttori e ratiti da reddito BPR N, P1 13.1.2022 Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti SP N, P1 13.1.2022 Ratiti destinati alla macellazione SR N, P1 13.1.2022 Pulcini di un giorno diversi dai ratiti DOC N, P1 13.1.2022 Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 13.1.2022 Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti POU-LT20 N, P1 13.1.2022 Uova da cova di pollame diverso dai ratiti HEP N, P1 13.1.2022 Uova da cova di ratiti HER N, P1 13.1.2022 Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti HE-LT20 N, P1 13.1.2022 GB-2.90 Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti BPP N, P1 13.1.2022 Ratiti riproduttori e ratiti da reddito BPR N, P1 13.1.2022 Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti SP N, P1 13.1.2022 Ratiti destinati alla macellazione SR N, P1 13.1.2022 Pulcini di un giorno diversi dai ratiti DOC N, P1 13.1.2022 Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 13.1.2022 Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti POU-LT20 N, P1 13.1.2022 Uova da cova di pollame diverso dai ratiti HEP N, P1 13.1.2022 Uova da cova di ratiti HER N, P1 13.1.2022 Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti HE-LT20 N, P1 13.1.2022;

b)

nella parte 2, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.87 sono inserite le seguenti descrizioni delle zone da GB-2.88 a GB-2.90: GB Regno Unito GB-2.88 In prossimità di Louth, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.42 e E0.01 GB-2.89 In prossimità di Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.09 e W2.80 GB-2.90 In prossimità di Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.15 e W2.67;

2) nell'allegato XIV, nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.87 sono inserite le seguenti zone da GB-2.88 a GB-2.90: GB Regno Unito GB-2.88 Carni fresche di pollame diverso dai ratiti POU N, P1 10.1.2022 Carni fresche di ratiti RAT N, P1 10.1.2022 Carni fresche di selvaggina da penna GBM N, P1 10.1.2022 GB-2.89 Carni fresche di pollame diverso dai ratiti POU N, P1 13.1.2022 Carni fresche di ratiti RAT N, P1 13.1.2022 Carni fresche di selvaggina da penna GBM N, P1 13.1.2022 GB-2.90 Carni fresche di pollame diverso dai ratiti POU N, P1 13.1.2022 Carni fresche di ratiti RAT N, P1 13.1.2022 Carni fresche di selvaggina da penna GBM N, P1 13.1.2022.

Versioni

  1. 2022-01-26