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Decisione (UE) 2022/2063 della Banca centrale europea del 13 ottobre 2022 che modifica la decisione (UE) 2020/637 sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro (BCE/2022/35)

In vigoreVersione 2022-10-13dal 2022-10-18
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2022/2063@2022-10-13/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifiche
  2. Articolo 1 Modifiche
  3. 3)
    1. Articolo 4 Requisiti di ordine etico
    1. Articolo 1 Modifiche
    2. Articolo 2 Disposizioni finali
    3. Articolo 3 Destinatari

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni, in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire un’attuazione efficiente e pratica dei requisiti di ordine etico inerenti all’accreditamento dei fabbricanti ai sensi della decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea (BCE/2020/24), è opportuno provvedere all’aggiornamento di tale decisione.

(2) È opportuno aggiornare la decisione per chiarire che i revisori indipendenti dovrebbero concentrarsi sulla certificazione dell’attuazione e dell’operatività di un programma di conformità aziendale e dovrebbero chiarire ulteriormente l’ambito di applicazione della definizione di revisore indipendente al fine di includere, se del caso, la funzione di controllo interno di una banca centrale nazionale.

(3) È inoltre necessario precisare che una condanna con sentenza definitiva dovrebbe essere soggetta a un termine ultimo definito e armonizzato che faccia riferimento al momento in cui la condotta contraria all’etica si è verificata.

(4) È inoltre opportuno chiarire l’ambito di applicazione del programma di conformità aziendale, in modo che almeno uno standard di conformità venga effettivamente applicato.

(5) È opportuno che la conformità agli standard di ordine etico stabiliti nella decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) sia resa oggetto di un’autodichiarazione da parte del fabbricante accreditato al fine di garantire che tale conformità sia chiaramente dimostrata e registrata. Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi, è necessario stabilire la data entro la quale presentare la prima autodichiarazione attestante tale conformità.

(6) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno che le modifiche proposte vengano applicate a decorrere dalla data specificata all’articolo 24, paragrafo 3, della decisione (UE) 2020/637, ossia dal 16 novembre 2022.

(7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea (BCE/2020/24),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Modifiche

La decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) è modificata come segue:

1) l’articolo 1 è modificato come segue:

a) il punto 15) è soppresso;

b) il punto 16) è soppresso;

c) il punto 22) è sostituito dal testo seguente:

22) per soggetto controllante si intende qualsiasi organismo amministrativo, direttivo o di vigilanza del fabbricante o qualsiasi persona giuridica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, che può rappresentare il fabbricante, prendere decisioni per suo conto o esercitare un controllo sul medesimo; per un fabbricante che fa parte, sul piano giuridico e organizzativo, di una BCN, il soggetto controllante è l’organo decisionale della BCN.

d) il punto 23) è soppresso;

e) il punto 24) è soppresso;

f) il punto 25) è soppresso;

g) il punto 26) è soppresso;

h) il punto 27) è soppresso;

i) il punto 28) è soppresso;

j) il punto 31) è sostituito dal testo seguente:

31) per revisore indipendente si intende un ente riconosciuto competente a valutare e dichiarare che un programma di conformità aziendale di un fabbricante è conforme ai principi, alle norme e alle procedure in materia di condotta etica dell’attività d’impresa, compreso il pertinente dipartimento interno di una BCN per un fabbricante che fa parte, sul piano giuridico e organizzativo, di tale BCN, o che è una persona giuridica distinta nei casi in cui la BCN eserciti su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri dipartimenti.;

2) all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera e) seguente:

e) i seguenti requisiti di solvibilità:

i) il fabbricante non è oggetto di una procedura di fallimento, insolvenza o liquidazione;

ii) non è in stato di amministrazione controllata;

iii) il fabbricante non ha stipulato un concordato preventivo con i creditori;

iv) le attività del fabbricante non sono cessate;

v) il fabbricante non è oggetto di alcuna procedura o circostanza analoga a quelle di cui ai punti da i) a iv) che si applicano ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.;

3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

Articolo 1 Modifiche

3)

Articolo 4 Requisiti di ordine etico

1. Un fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti deve rispettare tutti i seguenti requisiti di ordine etico:

a) tale fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non è stato condannato con sentenza definitiva per una delle seguenti condotte, ove tali condotte siano avvenute successivamente al 15 novembre 2017 e tale fabbricante accreditato sia stato accreditato prima del 16 novembre 2022, oppure ove tali condotte siano avvenute nei cinque anni precedenti la data della sua richiesta di accreditamento a norma dell’articolo 5 della presente decisione:

i) partecipazione a un’organizzazione criminale, compresi i tipi di condotta di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI;

ii) corruzione attiva e passiva, come definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

iii) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

iv) reati di terrorismo, compresi i reati di cui agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio;

v) riciclaggio, come definito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

vi) tratta di esseri umani, compresi qualsiasi atto doloso di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché e l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo relativi, di cui all’articolo 3 di tale direttiva;

vii) qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione, della BCE o delle BCN;

b) tale fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non ha tenuto alcuna delle seguenti condotte avvenute successivamente al 15 novembre 2017, se accreditato prima del 16 novembre 2022, o avvenute nei cinque anni precedenti la data della richiesta di accreditamento a norma dell’articolo 5 della presente decisione:

i) violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e/o dei contributi previdenziali e assistenziali, ove ciò sia stato accertato da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito il fabbricante accreditato o di uno Stato membro in cui è svolta l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro;

ii) gravi illeciti professionali, compresi gravi casi di inosservanza degli obblighi professionali, ove ciò sia stato accertato dalle autorità competenti;

iii) la conclusione di accordi volti a provocare distorsioni della concorrenza all’interno del mercato rilevante, ove ciò sia stato accertato dalle autorità competenti;

iv) qualsiasi altra attività che possa compromettere l’integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento effettivo.

2. Un fabbricante accreditato deve istituire e mantenere un programma di conformità aziendale pienamente attuato e operativo per gestire tutte le attività svolte nel suo sito di fabbricazione accreditato. Tale programma di conformità aziendale si applica anche alle attività esterne svolte al di fuori del suo sito di fabbricazione accreditato, ove tali attività siano simili alle attività inerenti all’euro o alle attività di sicurezza dell’euro per le quali la BCE ha concesso l’accreditamento.

3. Il programma di conformità aziendale di cui al paragrafo 2 deve comprendere e attuare, come minimo, i principi, le norme e le procedure stabiliti in uno dei seguenti punti:

a) l’articolo 10 delle regole della Camera di commercio internazionale sulla lotta alla corruzione;

b) la Banknote Ethics Initiative (iniziativa etica per le banconote);

c) la norma ISO 37001;

d) qualsiasi altro programma equivalente.

Articolo 1 Modifiche

4) all’articolo 5, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) un modulo di autodichiarazione compilato, il cui modello è disponibile sull’extranet delle banconote della BCE, firmato dai rappresentanti legali del fabbricante, attestante che il fabbricante soddisfa tutti i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), della presente decisione;;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) una dichiarazione scritta rilasciata e firmata da un revisore indipendente o una certificazione attestante l’attuazione e l’operatività di un programma di conformità aziendale di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3;;

5) l’articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: ;

2. La BCE valuta l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), e all’articolo 3, paragrafo 3, sulla base alla documentazione presentata ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione.

b) il primo periodo del paragrafo 4 è modificato come segue: ;

4. Se un fabbricante soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), o, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 4, beneficia di un’esenzione dal rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), la BCE fornisce al fabbricante la documentazione contenente i requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

6) l’articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il punto 3) è sostituito dal seguente: ;

3) informare immediatamente per iscritto la BCE in caso di revoca dei certificati relativi ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o, se del caso, all’articolo 4, paragrafi 2 e 3;

b) al paragrafo 1, il punto 4) è sostituito dal seguente: ;

4) fornire su base annua, entro due mesi dalla fine dell’anno civile, quanto segue: I fabbricanti accreditati presentano la prima autodichiarazione, come richiesto in base alla lettera a), e la prima dichiarazione scrittarilasciata e firmata da un revisore indipendente, o una certificazione, come richiesto ai sensi della lettera b), entro la fine di febbraio 2024, che coprano in entrambi i casi l’intero anno solare del 2023.

a) un modulo di autodichiarazione compilato, il cui modello è disponibile sull’extranet delle banconote della BCE, firmato dal rappresentante legale del fabbricante, attestante che il fabbricante accreditato e i suoi soggetti controllanti hanno rispettato i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e b);

b) una dichiarazione scritta rilasciata e firmata da un revisore indipendente o una certificazione attestante l’attuazione e l’operatività per l’intero anno solare di un programma di conformità aziendale di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3.

c) al paragrafo 1, il punto 9) è sostituito dal seguente:

9) informare immediatamente per iscritto la BCE qualora si applichi una delle condizioni seguenti:

a) il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non rispetta le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

b) il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti ha prova di essere oggetto di indagini amministrative o penali riguardanti una delle condotte elencate all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o l’inosservanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

c) il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti è stato condannato con sentenza definitiva per una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);.

Articolo 2 Disposizioni finali

1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

2. Essa si applica a decorrere dal 16 novembre 2022.

Articolo 3 Destinatari

I fabbricanti e i fabbricanti accreditati di elementi di sicurezza dell’euro e di elementi dell’euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 ottobre 2022 Per il Consiglio direttivo della BCE La presidente della BCE Christine Lagarde

Versioni

  1. 2022-10-13