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Decisione (PESC) 2022/2377 del Consiglio del 5 dicembre 2022 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

In vigoreVersione 2022-12-05dal 2022-12-07
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2022/2377@2022-12-05/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.

(2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC). La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC.

(3) Tenuto conto della gravità della situazione nella RDC, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione di cui alla decisione 2010/788/PESC dovrebbero essere modificati per consentire l'applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che appoggiano o sostengono il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC o che ne traggono vantaggio.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: ;

2. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che:

a) ostacolano una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo Stato di diritto;

b) sono implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani;

c) sono responsabili di appoggiare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC;

d) forniscono sostegno a persone fisiche o giuridiche, a entità o organismi di cui alla lettera c);

e) incitano alla violenza relativamente alle azioni di cui alle lettere b), c) e d);

f) sfruttano il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica;

g) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a), b), c), d) e) o f); elencati nell'allegato II.

2) all'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente: Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Kupka

Versioni

  1. 2022-12-05