Regolamento (UE) 2022/2514 della Commissione del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2022/2514@2022-12-14/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Nel 2019, la Commissione ha avviato una valutazione dei risultati ottenuti, a partire dalla loro adozione nel 2014-2015, degli strumenti settoriali applicabili agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tra cui il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, in vista di una loro modifica o sostituzione per il periodo 2021-2027. Le conclusioni preliminari di tale valutazione indicano che il regolamento (UE) n. 717/2014 rimane uno strumento pertinente, efficiente ed efficace, che permette in particolare agli Stati membri di porre rapidamente rimedio alle ripercussioni negative a breve termine derivanti da eventi imprevisti che possono compromettere la performance degli operatori economicamente sostenibili e minacciare i posti di lavoro.
(2) Nel contesto della valutazione di cui al considerando (1) e anche per garantire che gli Stati membri potessero continuare a concedere aiuti di importo modesto in attesa dell’adozione del regolamento (UE) 2021/1139 del parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione ha prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 fino al 31 dicembre 2022.
(3) A seguito delle consultazioni del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato dell’11 marzo 2022 e del 9 settembre 2022 e alla luce delle osservazioni ricevute nel contesto della consultazione pubblica, la Commissione ha proseguito la sua riflessione sull’ambito di applicazione della modifica del regolamento (UE) n. 717/2014.
(4) Per consentire alla Commissione di definire la propria posizione al riguardo e per garantire che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti di importo modesto a norma del regolamento (UE) n. 717/2014, è opportuno prorogare il periodo di applicazione di quest’ultimo a decorrere dal 1o gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
(5) Per garantire che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti de minimis senza interruzioni, è necessario che il presente regolamento entri in vigore urgentemente.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 717/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 8 del regolamento (UE) n. 717/2014, la seconda riga è sostituita dalla seguente: Esso si applica fino al 31 dicembre 2023..
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen