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Regolamento (UE) 2022/78 della Commissione del 19 gennaio 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dazomet, exitiazox, metam e metilisotiocianato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2022-01-19dal 2022-02-09
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2022/78@2022-01-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. 1) Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Metilisotiocianato (risultante dall'impiego di dazomet o metam) (+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+) Exitiazox (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (F) (F)(+)(+)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze dazomet, exitiazox e metam sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Per le sostanze dazomet e metam l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) ha presentato pareri motivati sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha proposto una revisione della definizione comune dei residui basata sul metilisotiocianato, il principale metabolita del dazomet e del metam. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le definizioni dei residui. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie (dolci), pesche, prugne, uve da tavola e da vino, more di rovo, more selvatiche, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), rosa canina (cinorrodonti), more di gelso (nero e bianco), azzeruoli, bacche di sambuco, fichi, olive da tavola, kumquat, cachi, kiwi (verdi, rossi, gialli), fichi d’India/fichi di cactus, avocado, manghi e melograni. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, bietole, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, pomodori, peperoni, melanzane, gombi, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), spinaci, portulacea/porcellana, bietole da foglia e da costa, infusioni di erbe da radici e luppolo, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno che anche gli LMR per tali prodotti siano fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Gli LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3) Per l’exitiazox l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha proposto di modificare la definizione dei residui. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le definizioni dei residui. L’Autorità ha inoltre raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesche, more di rovo, more selvatiche, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), rosa canina (cinorrodonti), more di gelso (nero e bianco), azzeruoli, bacche di sambuco, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, mais/granturco e luppolo. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, ciliegie (dolci), prugne, semi di soia e prodotti di origine animale, l’Autorità ha inoltre concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Gli LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4) Nei propri pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione.

(5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici LD.

(7) Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(11) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 9 agosto 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1) Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Metilisotiocianato (risultante dall'impiego di dazomet o metam) (+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+) Exitiazox (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (F) (F)(+)(+)

nell’allegato II sono inserite le seguenti colonne relative alle sostanze dazomet, exitiazox, metam e metilisotiocianato: Per la sostanza metam, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0152000 b) Fragole Per la sostanza dazomet, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi del precursore e dei metaboliti trasformabili in N, N'-dimetiltiourea (DMTU) nonché dei dati tossicologici su DMTU. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero 0213010 Bietole 0213020 Carote 0213030 Sedano rapa 0213040 Barbaforte/rafano/cren 0213050 Topinambur 0213060 Pastinaca 0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 0213080 Ravanelli 0213090 Salsefrica 0213100 Rutabaga 0213110 Rape 0213990 Altri (2) Per la sostanza metam, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0231010 Pomodori Per la sostanza dazomet, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi del precursore e dei metaboliti trasformabili in N, N'-dimetiltiourea (DMTU) nonché dei dati tossicologici su DMTU. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0231020 Peperoni Per la sostanza metam, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0231030 Melanzane Per la sostanza dazomet, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi del precursore e dei metaboliti trasformabili in N, N'-dimetiltiourea (DMTU) nonché dei dati tossicologici su DMTU. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0231040 Gombi Per la sostanza metam, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0232000 b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0232010 Cetrioli 0232020 Cetriolini 0232030 Zucchine 0232990 Altri (2) Per la sostanza dazomet, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi del precursore e dei metaboliti trasformabili in N, N'-dimetiltiourea (DMTU) nonché dei dati tossicologici su DMTU. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0233010 Meloni 0233020 Zucche 0233030 Cocomeri/angurie 0233990 Altri (2) 0243000 c) Cavoli a foglia 0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai 0243020 Cavoli ricci 0243990 Altri (2) 0251000 a) Lattughe e insalate 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella 0251020 Lattughe 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe 0251040 Crescione e altri germogli e gemme 0251050 Barbarea 0251060 Rucola 0251070 Senape juncea 0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 0251990 Altri (2) 0252000 b) Foglie di spinaci e simili 0252010 Spinaci 0252020 Portulaca/porcellana 0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole 0252990 Altri (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0633000 c) Radici 0633010 Valeriana 0633020 Ginseng 0633990 Altri (2) 0700000 LUPPOLO Liposolubile L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 0140010 Albicocche 0140020 Ciliege (dolci) 0140040 Prugne 0401070 Semi di soia L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 1010000 Prodotti ottenuti da 1011000 a) Suini 1011010 Muscolo 1011020 Grasso 1011030 Fegato 1011040 Rene 1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1011990 Altri (2) 1012000 b) Bovini 1012010 Muscolo 1012020 Grasso 1012030 Fegato 1012040 Rene 1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1012990 Altri (2) 1013000 c) Ovini 1013010 Muscolo 1013020 Grasso 1013030 Fegato 1013040 Rene 1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1013990 Altri (2) 1014000 d) Caprini 1014010 Muscolo 1014020 Grasso 1014030 Fegato 1014040 Rene 1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1014990 Altri (2) 1015000 e) Equidi 1015010 Muscolo 1015020 Grasso 1015030 Fegato 1015040 Rene 1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1015990 Altri (2) 1016000 f) Pollame 1016010 Muscolo 1016020 Grasso 1016030 Fegato 1016040 Rene 1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1016990 Altri (2) 1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento 1017010 Muscolo 1017020 Grasso 1017030 Fegato 1017040 Rene 1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1017990 Altri (2) 1020000 Latte 1020010 Bovini 1020020 Ovini 1020030 Caprini 1020040 Equini 1020990 Altri (2) Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR Metilisotiocianato (risultante dall'impiego di dazomet o metam) Exitiazox (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (F) Dazomet (vedasi metilisotiocianato) Metam (vedasi metilisotiocianato) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0110000 Agrumi 0,01 0,5 0110010 Pompelmi 0110020 Arance dolci 0110030 Limoni 0110040 Limette/lime 0110050 Mandarini 0110990 Altri (2) 0120000 Frutta a guscio 0,01 0,05 0120010 Mandorle dolci 0120020 Noci del Brasile 0120030 Noci di anacardi 0120040 Castagne e marroni 0120050 Noci di cocco 0120060 Nocciole 0120070 Noci del Queensland 0120080 Noci di pecàn 0120090 Pinoli 0120100 Pistacchi 0120110 Noci comuni 0120990 Altri (2) 0130000 Pomacee 0,01 0,4 0130010 Mele 0130020 Pere 0130030 Cotogne 0130040 Nespole 0130050 Nespole del Giappone 0130990 Altri (2) 0140000 Drupacee 0,01 0140010 Albicocche 0,7 (+) 0140020 Ciliege (dolci) 1,5 (+) 0140030 Pesche 0,7 0140040 Prugne 0,7 (+) 0140990 Altri (2) 0,01 0150000 Bacche e piccola frutta 0151000 0,01 1 0151010 Uve da tavola 0151020 Uve da vino 0152000 0,03 (+) 6 0153000 0,01 0,01 0153010 More di rovo 0153020 More selvatiche 0153030 Lamponi (rossi e gialli) 0153990 Altri (2) 0154000 0,01 0,01 0154010 Mirtilli 0154020 Mirtilli giganti americani 0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) 0154050 Rosa canina (cinorrodonti) 0154060 More di gelso (nero e bianco) 0154070 Azzeruoli 0154080 Bacche di sambuco 0154990 Altri (2) 0160000 Frutta varia con 0,01 0161000 0161010 Datteri 2 0161020 Fichi 0,01 0161030 Olive da tavola 0,01 0161040 Kumquat 0,01 0161050 Carambole 0,01 0161060 Cachi 0,01 0161070 Jambul/jambolan 0,01 0161990 Altri (2) 0,01 0162000 0,01 0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) 0162020 Litci 0162030 Frutti della passione/maracuja 0162040 Fichi d'India/fichi di cactus 0162050 Melastelle/cainette 0162060 Cachi di Virginia 0162990 Altri (2) 0163000 0,01 0163010 Avocado 0163020 Banane 0163030 Manghi 0163040 Papaie 0163050 Melograni 0163060 Cerimolia/cherimolia 0163070 Guaiave/guave 0163080 Ananas 0163090 Frutti dell'albero del pane 0163100 Durian 0163110 Anona/graviola/guanabana 0163990 Altri (2) 0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI 0210000 Ortaggi a radice e tubero 0,01 0211000 0,01 0212000 0,01 0212010 Radici di cassava/manioca 0212020 Patate dolci 0212030 Ignami 0212040 Maranta/arrow root 0212990 Altri (2) 0213000 (+) 0213010 Bietole 0,02 0213020 Carote 0,02 0213030 Sedano rapa 0,02 0213040 Barbaforte/rafano/cren 0,02 0213050 Topinambur 0,02 0213060 Pastinaca 0,02 0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 0,02 0213080 Ravanelli 0,05 0213090 Salsefrica 0,02 0213100 Rutabaga 0,02 0213110 Rape 0,02 0213990 Altri (2) 0,01 0220000 Ortaggi a bulbo 0,01 0220010 Aglio 0,01 0220020 Cipolle 0,15 0220030 Scalogni 0,01 0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette 0,01 0220990 Altri (2) 0,01 0230000 Ortaggi a frutto 0231000 0231010 Pomodori 0,4 (+) 0,1 0231020 Peperoni 0,1 (+) 0,09 0231030 Melanzane 0,4 (+) 0,1 0231040 Gombi 0,1 (+) 0,01 0231990 Altri (2) 0,01 0,01 0232000 0,6 (+) 0,05 0232010 Cetrioli 0232020 Cetriolini 0232030 Zucchine 0232990 Altri (2) 0233000 0,1 (+) 0,07 0233010 Meloni 0233020 Zucche 0233030 Cocomeri/angurie 0233990 Altri (2) 0234000 0,01 0,01 0239000 0,01 0,01 0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,01 0241000 0,01 0241010 Cavoli broccoli 0241020 Cavolfiori 0241990 Altri (2) 0242000 0,01 0242010 Cavoletti di Bruxelles 0242020 Cavoli cappucci 0242990 Altri (2) 0243000 0,03 (+) 0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai 0243020 Cavoli ricci 0243990 Altri (2) 0244000 0,01 0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili 0251000 0,03 (+) 0,01 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella 0251020 Lattughe 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe 0251040 Crescione e altri germogli e gemme 0251050 Barbarea 0251060 Rucola 0251070 Senape juncea 0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 0251990 Altri (2) 0252000 0,15 (+) 0,01 0252010 Spinaci 0252020 Portulaca/porcellana 0252030 Bietole da foglia e da costa 0252990 Altri (2) 0253000 0,01 0,01 0254000 0,01 0,01 0255000 0,01 0,01 0256000 0,02 0,02 0256010 Cerfoglio 0256020 Erba cipollina 0256030 Foglie di sedano 0256040 Prezzemolo 0256050 Salvia 0256060 Rosmarino 0256070 Timo 0256080 Basilico e fiori commestibili 0256090 Foglie di alloro/lauro 0256100 Dragoncello 0256990 Altri (2) 0260000 Legumi 0,01 0,01 0260010 Fagioli (con baccello) 0260020 Fagioli (senza baccello) 0260030 Piselli (con baccello) 0260040 Piselli (senza baccello) 0260050 Lenticchie 0260990 Altri (2) 0270000 Ortaggi a stelo 0,01 0,01 0270010 Asparagi 0270020 Cardi 0270030 Sedani 0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 0270050 Carciofi 0270060 Porri 0270070 Rabarbaro 0270080 Germogli di bambù 0270090 Cuori di palma 0270990 Altri (2) 0280000 Funghi, muschi e licheni 0,01 0,01 0280010 Funghi coltivati 0280020 Funghi selvatici 0280990 Muschi e licheni 0290000 Alghe e organismi procarioti 0,01 0,01 0300000 LEGUMI SECCHI 0,01 0,01 0300010 Fagioli 0300020 Lenticchie 0300030 Piselli 0300040 Lupini/semi di lupini 0300990 Altri (2) 0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 0401000 Semi oleaginosi 0401010 Semi di lino 0,01 0401020 Semi di arachide 0,01 0401030 Semi di papavero 0,01 0401040 Semi di sesamo 0,01 0401050 Semi di girasole 0,01 0401060 Semi di colza 0,01 0401070 Semi di soia 0,5 (+) 0401080 Semi di senape 0,01 0401090 Semi di cotone 0,01 0401100 Semi di zucca 0,01 0401110 Semi di cartamo 0,01 0401120 Semi di borragine 0,01 0401130 Semi di camelina/dorella 0,01 0401140 Semi di canapa 0,01 0401150 Semi di ricino 0,01 0401990 Altri (2) 0,01 0402000 Frutti oleaginosi 0,01 0402010 Olive da olio 0402020 Semi di palma 0402030 Frutti di palma 0402040 Capoc 0402990 Altri (2) 0500000 CEREALI 0,01 0500010 Orzo 0,01 0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,01 0500030 Mais/granturco 0,02 0500040 Miglio 0,01 0500050 Avena 0,01 0500060 Riso 0,01 0500070 Segale 0,01 0500080 Sorgo 0,01 0500090 Frumento 0,01 0500990 Altri (2) 0,01 0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE 0,05 0610000 Tè 15 0620000 Chicchi di caffè 0,05 0630000 Infusioni di erbe da 0,05 0631000 0631010 Camomilla 0631020 Ibisco/rosella 0631030 Rosa 0631040 Gelsomino 0631050 Tiglio 0631990 Altri (2) 0632000 0632010 Fragola 0632020 Rooibos 0632030 Mate 0632990 Altri (2) 0633000 (+) 0633010 Valeriana 0633020 Ginseng 0633990 Altri (2) 0639000 0640000 Semi di cacao 0,05 0650000 Carrube/pane di san Giovanni 0,05 0700000 LUPPOLO 0,05 (+) 3 0800000 SPEZIE 0810000 Semi 0,05 0,05 0810010 Anice verde 0810020 Grano nero/cumino nero 0810030 Sedano 0810040 Coriandolo 0810050 Cumino 0810060 Aneto 0810070 Finocchio 0810080 Fieno greco 0810090 Noce moscata 0810990 Altri (2) 0820000 Frutta 0,05 0,05 0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato 0820020 Pepe di Sichuan 0820030 Carvi 0820040 Cardamomo 0820050 Bacche di ginepro 0820060 Pepe (nero, verde e bianco) 0820070 Vaniglia 0820080 Tamarindo 0820990 Altri (2) 0830000 Spezie da corteccia 0,05 0,05 0830010 Cannella 0830990 Altri (2) 0840000 Spezie da radici e rizomi 0840010 Liquirizia 0,05 0,05 0840020 Zenzero (10) 0840030 Curcuma 0,05 0,05 0840040 Barbaforte/rafano/cren (11) 0840990 Altri (2) 0,05 0,05 0850000 Spezie da boccioli 0,05 0,05 0850010 Chiodi di garofano 0850020 Capperi 0850990 Altri (2) 0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 0,05 0860010 Zafferano 0860990 Altri (2) 0870000 Spezie da arilli 0,05 0,05 0870010 Macis 0870990 Altri (2) 0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 0,05 0900010 Barbabietole da zucchero 0900020 Canne da zucchero 0900030 Radici di cicoria 0900990 Altri (2) 1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI 1010000 Prodotti ottenuti da 0,01 0,05 (+) 1011000 1011010 Muscolo 1011020 Grasso 1011030 Fegato 1011040 Rene 1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1011990 Altri (2) 1012000 1012010 Muscolo 1012020 Grasso 1012030 Fegato 1012040 Rene 1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1012990 Altri (2) 1013000 1013010 Muscolo 1013020 Grasso 1013030 Fegato 1013040 Rene 1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1013990 Altri (2) 1014000 1014010 Muscolo 1014020 Grasso 1014030 Fegato 1014040 Rene 1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1014990 Altri (2) 1015000 1015010 Muscolo 1015020 Grasso 1015030 Fegato 1015040 Rene 1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1015990 Altri (2) 1016000 1016010 Muscolo 1016020 Grasso 1016030 Fegato 1016040 Rene 1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1016990 Altri (2) 1017000 1017010 Muscolo 1017020 Grasso 1017030 Fegato 1017040 Rene 1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1017990 Altri (2) 1020000 Latte 0,01 0,05 (+) 1020010 Bovini 1020020 Ovini 1020030 Caprini 1020040 Equini 1020990 Altri (2) 1030000 Uova di volatili 0,01 0,01 1030010 Galline 1030020 Anatre 1030030 Oche 1030040 Quaglie 1030990 Altri (2) 1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7) 0,05 0,05 1050000 Anfibi e rettili 0,01 0,01 1060000 Animali invertebrati terrestri 0,01 0,02 1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 0,01 1100000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8) 1200000 PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8) 1300000 PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

a)

Uve

b)

Fragole

c)

Frutti di piante arbustive

d)

Altra piccola frutta e bacche

a)

Frutta con buccia commestibile

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

a)

Patate

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

a)

Solanacee e malvacee

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

d)

Mais dolce

e)

Altri ortaggi a frutto

a)

Cavoli a infiorescenza

b)

Cavoli a testa

c)

Cavoli a foglia

d)

Cavoli rapa

a)

Lattughe e insalate

b)

Foglie di spinaci e simili

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

d)

Crescione acquatico

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

a)

Fiori

b)

Foglie ed erbe

c)

Radici

d)

Altre parti della pianta

a)

Suini

b)

Bovini

c)

Ovini

d)

Caprini

e)

Equidi

f)

Pollame

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

2) nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative alle sostanze dazomet, exitiazox e metam.

Versioni

  1. 2022-01-19