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Regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

In vigoreVersione 2022-06-03dal 2022-06-04
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2022/877@2022-06-03/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
  3. 1)
    1. Articolo 1 septvicies ter
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  4. ANNEX
  5. ALLEGATO I
  6. ALLEGATO V ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 7, ALL’ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 7, E ALL’ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1
  7. ALLEGATO II
  8. ALLEGATO XV ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 septvicies ter

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

(2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3) La decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio amplia l’ambito di applicazione delle sanzioni ai fini dell’ulteriore attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 marzo 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell’Ucraina, che ai sensi del diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione.

(4) Data la gravità della situazione appare necessario adottare misure supplementari. Pertanto la decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio ha ampliato l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. La decisione (PESC) 2022/882 amplia altresì l’elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1) l’articolo 1 septvicies ter è sostituito dal seguente:

Articolo 1

1)

Articolo 1 septvicies ter

1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV.

2. Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato XV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV.;

Articolo 1

2) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono altresì appropriate misure di confisca dei proventi di tali violazioni.;

3) l’allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

4) l’allegato XV del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022 Per il Consiglio Il presidente C. Colonna

ANNEX

ALLEGATO I

.

ALLEGATO V ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 7, ALL’ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 7, E ALL’ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1

Ministero della Difesa della Bielorussia 140 Repair Plant JSC 558 Aircraft Repair Plant JSC 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC AGAT - Electromechanical Plant OJSC AGAT - SYSTEM ATE - Engineering LLC BelOMO Holding Belspetsvneshtechnika SFTUE Beltechexport CJSC BSVT-New Technologies Dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo della regione di Gomel Truppe interne del ministero degli Affari interni della Repubblica di Bielorussia Unità Alpha del KGB Kidma Tech OJSC Minotor-Service Minsk Wheel Tractor Plant Oboronnye Initsiativy LLC OJS KB Radar Managing Company Peleng JSC Autorità di Stato per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia Agenzia per la sicurezza dello Stato della Repubblica di Bielorussia Transaviaexport Airlines JSC Volatavto OJSC

ALLEGATO II

ALLEGATO XV ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 septvicies ter

Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo Data di applicazione Belagroprombank 20 marzo 2022 Bank Dabrabyt 20 marzo 2022 Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia 20 marzo 2022 Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) 14 giugno 2022

Versioni

  1. 2022-06-03