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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2091 della Commissione del 28 settembre 2023 che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (tuberi-seme di patate) e per il loro uso in Irlanda del Nord, e il modello di etichetta fitosanitaria per i tuberi-seme di patate (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2023-09-28dal 2023-09-29
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/2091@2023-09-28/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
    2. Articolo 2 Prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord
    3. Articolo 3 Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria
    4. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Modello di etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 3
  4. grp_1 A.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (tuberi-seme di patate) per l'immissione sul mercato.

(2) In particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1231 prevede che l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate per l'immissione sul mercato sottostà a norme specifiche e all'obbligo di etichettatura fitosanitaria, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni, comprese le garanzie scritte che il Regno Unito deve fornire conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.

(3) Le garanzie scritte sono intese ad assicurare che sia in atto una procedura di registrazione e autorizzazione degli operatori professionali, comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità al regolamento (UE) 2023/1231 e in caso di non conformità, e che siano eseguiti controlli ufficiali sulle partite di tuberi-seme di patate presso le strutture ispettive sanitarie e fitosanitarie (SPS) di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II di tale regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che siano eseguiti controlli ufficiali e siano in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro.

(4) Il Regno Unito, nelle sue lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023, afferma che è in atto la procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e in Irlanda del Nord e che le procedure ufficiali per garantire la conformità di tali operatori al regolamento (UE) 2023/1231 e in caso di non conformità saranno adottate e attuate entro il 1o ottobre 2023.

(5) Il Regno Unito, nelle sue lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023, afferma inoltre che le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord saranno conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 entro il 1o ottobre 2023 e che saranno eseguiti controlli ufficiali su tali partite presso le strutture ispettive SPS conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

(6) Nelle sue lettere del 4 settembre 2023 il Regno Unito afferma inoltre che, a decorrere dal 1o ottobre 2023, saranno eseguiti controlli ufficiali e poste in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord.

(7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1231, dall'11 al 14 settembre 2023 i servizi della Commissione hanno effettuato in Irlanda del Nord un controllo della Commissione relativo alla verifica della conformità delle strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231. Dalla relazione del 15 settembre 2023, redatta a seguito del controllo della Commissione, emerge che le strutture ispettive SPS del porto di Belfast, del porto di Larne e del porto di Warrenpoint sono conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231.

(8) Poiché il Regno Unito ha fornito le necessarie garanzie scritte di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231 nelle lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023, è opportuno stabilire norme sulle prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord, nonché sul modello di etichetta fitosanitaria che deve accompagnare tali partite, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento.

(9) Al fine di garantire il massimo livello possibile di sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, è opportuno stabilire norme riguardanti l'etichetta fitosanitaria per ciascuna partita di tuberi-seme di patate, la registrazione e l'ispezione dei siti di produzione dei tuberi-seme di patate in Irlanda del Nord, l'ispezione dei tuberi-seme di patate e dei relativi siti di produzione in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e la comunicazione annuale dei quantitativi di tuberi-seme di patate introdotti in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

(10) L'etichetta fitosanitaria da utilizzare per l'ingresso e l'uso in Irlanda del Nord di tuberi-seme di patate dovrebbe indicare tutti gli elementi necessari per la loro identificazione e tracciabilità. L'etichetta fitosanitaria dovrebbe in particolare indicare il nome botanico dei tuberi-seme di patate, il numero di registrazione dell'operatore professionale interessato e il codice di tracciabilità dei tuberi-seme di patate. Nell'etichetta fitosanitaria dovrebbe essere inserito anche un riferimento alla legislazione applicabile dell'Unione.

(11) Il formato dell'etichetta fitosanitaria dovrebbe essere standardizzato per garantirne la visibilità e distinguerlo dalle altre etichette che potrebbero accompagnare le merci interessate. Per garantire la trasparenza e fornire informazioni adeguate ai produttori e agli utilizzatori, è opportuno che l'etichetta fitosanitaria contenga le diciture NI plant health label e for use in the United Kingdom only.

(12) Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(13) Nelle garanzie scritte fornite dal Regno Unito si afferma che tutte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231 saranno soddisfatte a decorrere dal 1o ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da tale data per garantire la certezza del diritto ed evitare inutili perturbazioni degli scambi.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sulle prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord, nonché sul modello di etichetta fitosanitaria che deve accompagnare tali partite, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1231.

Articolo 2 Prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord

L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e il loro uso in Irlanda del Nord sono subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni seguenti:

a) i tuberi-seme di patate sono destinati a operatori professionali registrati in Irlanda del Nord;

b) i tuberi-seme di patate sono originari di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, di siti di produzione che sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati conformi alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda:

i) gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) gli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

c) i tuberi-seme di patate sono stati sottoposti a ispezione ufficiale in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, presso i siti di produzione o gli impianti di imballaggio e sono risultati conformi alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda:

i) gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031;

ii) gli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

d) dopo l'ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate sono coltivati solo in siti di produzione dell'Irlanda del Nord registrati a tal fine dalle autorità competenti del Regno Unito;

e) dopo l'ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate e le piante da essi ottenute sono sottoposti a ispezioni ufficiali annuali nei loro siti di produzione in Irlanda del Nord per garantire la conformità alle prescrizioni dell'Unione relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, e relative agli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

f) i quantitativi di tuberi-seme di patate introdotti in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e i risultati delle ispezioni di cui alle lettere b), c) ed e) sono comunicati dal Regno Unito alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda gli ingressi verificatisi tra il 1o maggio dell'anno n-1 e il 30 aprile dell'anno n;

g) l'ingresso in Irlanda del Nord delle partite è conforme alle norme applicabili di cui al regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3 Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria

1. L'etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231 contiene gli elementi seguenti:

a) nella parte superiore dell'etichetta fitosanitaria, la dicitura NI plant health label;

b) la lettera A., seguita dal nome botanico dei tuberi-seme di patate;

c) la lettera B., seguita dal numero di registrazione dell'operatore professionale;

d) la lettera C., seguita dal codice di tracciabilità dei tuberi-seme di patate;

e) la lettera D., seguita da:

i) un codice QR che rinvii a una pagina dei siti web ufficiali delle autorità competenti del Regno Unito la quale è rilevante per l'operatore professionale che riceve le partite di tuberi-seme di patate e lo informa della legislazione dell'Unione applicabile con un riferimento esplicito al regolamento (UE) 2023/1231 e al presente regolamento; o

ii) l'indicazione complies with Article 11 of Regulation (EU) 2023/1231;

f) nella parte inferiore dell'etichetta fitosanitaria, la dicitura for use in the United Kingdom only.

2. L'etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate è conforme al modello di cui all'allegato.

Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

(bandiera del Regno Unito) NI plant health label For use in the United Kingdom only

ALLEGATO Modello di etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 3

grp_1 A.

xxx

B.

xxx

C.

xxx

D.

xxx

Versioni

  1. 2023-09-28