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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/253 del Consiglio del 6 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

In vigoreVersione 2023-02-06dal 2023-02-08
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/253@2023-02-06/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, in particolare l’articolo 14,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2) A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-714/20, una voce dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall

ANNEX

ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, alla rubrica Persone, la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

161. Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.

Versioni

  1. 2023-02-06