Regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione del 6 febbraio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/254@2023-02-06/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le regole di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.
(2) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento di esecuzione tutte le sue domande sono irricevibili e le cauzioni costituite vengono incamerate. Per evitare una penalizzazione eccessiva, dovrebbe essere eliminata la possibilità di incamerare la cauzione.
(3) A norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, gli operatori che fanno domanda di titoli per i contingenti tariffari di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione sono tenuti a costituire le corrispondenti cauzioni prima della fine del periodo di presentazione delle domande. Per i titoli non connessi a contingenti tariffari, invece, gli operatori devono costituire la cauzione il giorno di presentazione della domanda di titolo. Questa situazione può creare difficoltà nella gestione dei titoli. Per evitare rischi di cattiva gestione e abusi, è opportuno dare alle autorità nazionali emittenti la possibilità di fissare il termine per la costituzione delle cauzioni per titoli connessi a contingenti tariffari.
(4) L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio stabilisce che quando un periodo termina in un giorno festivo, un sabato o una domenica, la sua scadenza è rinviata alla fine del giorno lavorativo successivo. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che tale disposizione non si applica al periodo di validità dei titoli per i contingenti tariffari. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che quando il periodo di validità del titolo scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, tale disposizione deve essere riportata in una sezione specifica dei titoli per i contingenti tariffari. Di conseguenza, per evitare interpretazioni errate, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe essere allineato all’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione.
(5) L’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli. Per migliorare la qualità dei dati forniti, è opportuno che gli Stati membri comunichino anche i quantitativi di prodotti oggetto di titoli di importazione immessi in libera pratica durante il periodo contingentale precedente.
(6) Poiché il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4264 manca di volume, la relativa tabella e il riferimento al contingente dovrebbero essere soppressi dagli allegati I e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(7) A causa di una domanda eccessiva di volumi nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4268 e 09.4269, le norme relative alla registrazione nel sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI) e al quantitativo di riferimento dovrebbero applicarsi anche a tali contingenti tariffari. Inoltre le norme relative alla prova dello svolgimento di un’attività commerciale devono applicarsi solo se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso conformemente all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760.
(8) Sono aperti contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4281 e 09.4282, rispettivamente, per carni bovine e carni suine provenienti dal Canada. A norma degli articoli 46 e 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il quantitativo è espresso in equivalente carcassa. Per evitare confusione, questa precisazione dovrebbe figurare anche nelle corrispondenti tabelle degli allegati VIII e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno sopprimere il riferimento al quantitativo totale disponibile negli anni precedenti.
(9) Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4226 è aperto alle importazioni dall’Islanda di Skyr, mentre il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4227 è aperto alle importazioni dall’Islanda di formaggi, escluso lo Skyr. A seguito dell’ultimo aggiornamento del codice TARIC per lo Skyr, tale codice dovrebbe essere inserito nelle tabelle relative a detti contingenti tariffari dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(10) A causa delle difficoltà inerenti al pieno utilizzo dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4225, 09.4226 e 09.4227, è opportuno revocare per tali contingenti il requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale.
(11) Per motivi di chiarezza, i modelli di certificati IMA 1 di cui all’allegato XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, parti A.1 e A.2, dovrebbero indicare – nella casella 16 – il numero del contingente tariffario cui si riferisce il certificato. Inoltre, per evitare confusione con la casella 4, la casella 3 del modello di certificato IMA 1 per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182 di cui all’allegato XIV.5, parte A.2, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe riportare il nome dell’acquirente anziché il numero e la data della fattura.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1) all’articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: ;
4. Se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per il contingente tariffario è ricevibile.
(2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: ;
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
(2)
Articolo 9 Cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione
Se il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente la costituisce presso l’autorità emittente, prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto per ciascun contingente tariffario negli allegati da II a XIII del presente regolamento. Tuttavia l’autorità emittente può imporre agli operatori di costituire la cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760 il giorno di presentazione della domanda di titolo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1237.
Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
(3) all’articolo 12, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica.
(4) all’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: ;
5. Rispettivamente entro quattro mesi o 210 giorni di calendario dopo la scadenza del periodo di validità dei titoli in questione, gli Stati membri notificano alla Commissione:
a) i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione; e
b) i quantitativi di prodotti oggetto di titoli di importazione immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.
(5) — gli allegati I, VIII, IX, X, XII e XIV.5 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica ai periodi di presentazione delle domande di titoli che iniziano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia:
a) l’articolo 1, punto 2, nonché il punto 3, lettera b), punti i) e ii), il punto 3, lettera c), punti i) e ii), e il punto 6 dell’allegato si applicano a decorrere dal primo giorno del periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, se del caso, al primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo;
b) il punto 1, lettera b), e il punto 5, lettera b), dell’allegato si applicano al periodo contingentale che inizia nel luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ALLEGATO
Gli allegati I, VIII, IX, XII e XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
(1) l’allegato I è così modificato:
(1) a)
la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4264 è soppressa;
b)
le righe relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4268 e 09.4269 sono sostituite dalle seguenti: 09.4268 Carni di pollame Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Fino alla fine del periodo contingentale Sì 09.4269 Carni di pollame Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Fino alla fine del periodo contingentale Sì
(2) nell’allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4281, la riga Quantitativo in chilogrammi è sostituita dalla seguente: Quantitativo in chilogrammi 15000000 kg (equivalente peso carcassa), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre
(3) l’allegato IX è così modificato:
(3) a)
nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4225, la riga Prova dello svolgimento di un’attività commerciale è sostituita dalla seguente: Prova dello svolgimento di un’attività commerciale No
b)
la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4226 è così modificata:
i)
la riga Designazione del prodotto è sostituita dalla seguente: Designazione del prodotto Skyr
ii)
la riga Codici NC è sostituita dalla seguente: Codici NC Ex04061050 (codice TARIC 0406105010)
iii)
la riga Prova dello svolgimento di un’attività commerciale è sostituita dalla seguente: Prova dello svolgimento di un’attività commerciale No
c)
la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4227 è così modificata:
i)
la riga Designazione del prodotto è sostituita dalla seguente: Designazione del prodotto Formaggi, escluso lo Skyr del codice TARIC 0406105010
ii)
la riga Codici NC è sostituita dalla seguente: Codici NC Ex0406 escluso lo Skyr del codice TARIC 0406105010
iii)
la riga Prova dello svolgimento di un’attività commerciale è sostituita dalla seguente: Prova dello svolgimento di un’attività commerciale No
(4) nell’allegato X, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4282, la riga Quantitativo in chilogrammi è sostituita dalla seguente: " Quantitativo in chilogrammi 80548000 kg (equivalente peso carcassa), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
(5) l’allegato XII è così modificato:
(5) a)
la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4264 è soppressa;
b)
le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4268 e 09.4269 sono così modificate:
i)
la riga Prova dello svolgimento di un’attività commerciale è sostituita dalla seguente: Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
ii)
la riga Quantitativo di riferimento è sostituita dalla seguente: Quantitativo di riferimento Sì
iii)
la riga Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI è sostituita dalla seguente: Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI Sì
(6) l’allegato XIV.5 è così modificato:
(6) a)
nella parte A.1, la casella 16 è sostituita dalla seguente:
16. Osservazioni:
16. a)
contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4…
b)
destinato alla trasformazione
b)
la parte A2 è così modificata:
i)
nella casella 3, la dicitura 3. Numero e data della fattura è sostituita da 3. Acquirente;
ii)
la casella 16 è sostituita dalla seguente:
16. Osservazioni:
16. a)
contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4…
b)
destinato alla trasformazione