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Regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio del 14 febbraio 2023 che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

In vigoreVersione 2023-02-14dal 2023-02-16
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/331@2023-02-14/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
  3. 2)
    1. Articolo 7
    1. Articolo 2
    2. Articolo 3
  4. Articolo 3
    1. Articolo 4
    1. Articolo 4
  5. Articolo 4
  6. 2)
    1. Articolo 12
    1. Articolo 5
  7. Articolo 5
  8. 2)
    1. Articolo 3 bis
    1. Articolo 5
  9. 3)
    1. Articolo 10
    1. Articolo 6
  10. Articolo 6
    1. Articolo 5
    1. Articolo 7

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea è in grado d'imporre misure restrittive, fra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati. L'attuazione di tali misure avviene mediante regolamenti del Consiglio.

(2) Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2664 (2022). Riguardo alle sanzioni in forma di congelamento dei beni imposte dal Consiglio di sicurezza stesso o dai relativi comitati per le sanzioni, il paragrafo 1 di tale risoluzione introduce una deroga per l'assistenza umanitaria e le altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, applicabile a determinati soggetti. Ai fini del presente regolamento, il paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022) è definito deroga umanitaria.

(3) Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 per attuare la risoluzione 2664 (2022) nel diritto dell’Unione.

(4) La risoluzione 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all’oggetto del conflitto. La risoluzione 2664 (2022) precisa tuttavia che il paragrafo 1 della risoluzione 2615 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite resta in vigore.

(5) La risoluzione 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persona o entità elencata nell’applicabile regolamento.

(6) Poiché le modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(7) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1210/2003, (CE) n. 305/2006, (UE) n. 356/2010, (UE) n. 224/2014, (UE) n. 1352/2014, (UE) 2022/2309 del Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è così modificato:

1) all'articolo 4 è inserito il paragrafo 4 seguente: .

4 I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) da organizzazioni internazionali;

c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

2)

Articolo 7

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia, direttamente o indirettamente, l'elusione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, o la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate degli Stati membri, elencate nell'allegato V, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti..

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio è è inserito il paragrafo seguente:

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) da organizzazioni internazionali;

c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni..

Articolo 3

Nel regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

Articolo 4

1. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) da organizzazioni internazionali;

c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni non avrebbero beneficiato di tale esenzione..

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio è così modificato:

1) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: .

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) da organizzazioni internazionali;

c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.

2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

2)

Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2..

Articolo 5

Il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è così modificato:

1) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente: .

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) da organizzazioni internazionali;

c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.

2) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: .

Articolo 5

2)

Articolo 3 bis

1. In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate e purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2140 (2014) e dell'UNSCR 2216 (2015):

a) la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività descritte all'articolo 1 bis;

b) lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche.

2. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicato l'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

3)

Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2..

Articolo 6

L'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio è sostituito dal seguente :

Articolo 6

Articolo 5

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) da organizzazioni internazionali;

c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste, o

f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni..

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente E. Svantesson

Versioni

  1. 2023-02-14