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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/452 della Commissione del 24 febbraio 2023 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste)

In vigoreVersione 2023-02-24dal 2023-03-23
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/452@2023-02-24/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia il 30 agosto 2018 ai fini della registrazione del nome Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste come indicazione geografica.

(2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall’8 giugno 2019.

(3) Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

(4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

(5) È pertanto opportuno registrare il nome Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indicazione geografica Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all’indicazione geografica Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz Wojciechowski Membro della Commissione

Versioni

  1. 2023-02-24