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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 della Commissione del 4 aprile 2023 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19

In vigoreVersione 2023-04-04dal 2018-05-08
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/737@2023-04-04/it

Indice
  1. Preambolo
  2. (99) Tabella 1 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione
  3. (101) Tabella 2 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3
  4. (103) Tabella 3 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3 — Solo grandi imprese
  5. (104) Tabella 4 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3 — Solo PMI
  6. (105) Tabella 5 Costo medio del lavoro per addetto
  7. (107) Tabella 6 Scorte
  8. (109) Tabella 7 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
  9. (116) Tabella 8 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito: livello 2
  10. (120) Tabella 9 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3
  11. (121) Tabella 10 Grandi imprese — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3
  12. (122) Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3 — PMI
  13. (138) Tabella 12 Quota delle vendite delle PMI sul totale delle vendite dell’Unione (in %)
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
  14. ANNEX
  15. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue: PROCEDURA

(1) Il 4 maggio 2018 la Commissione europea (Commissione) ha adottato il regolamento (UE) 2018/683 (regolamento provvisorio) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 (pneumatici o prodotto in esame) originari della Repubblica popolare cinese.

(2) Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese (regolamento impugnato).

(3) Il 9 novembre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 [regolamento (UE) 2018/1690].

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA

(4) La China Rubber Industry Association (CRIA) e la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (congiuntamente ricorrenti) hanno contestato il regolamento impugnato dinanzi al Tribunale per conto di alcuni dei loro membri elencati ai considerando 9 e 10 (produttori esportatori interessati). Il 4 maggio 2022 il Tribunale dell’Unione europea (Tribunale) ha emesso la sentenza nelle cause T-30/19 e T-72/19 (sentenza).

(5) Nella sentenza il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690.

(6) La CRIA e la CCCMC hanno espresso una serie di censure nei confronti del regolamento impugnato e il Tribunale si è pronunciato su due di esse: i) la censura riguardante la mancata effettuazione da parte della Commissione di un confronto equo dei prezzi nel calcolo dell’undercutting dei prezzi (sottoquotazione dei prezzi) e dei margini di pregiudizio, per quanto riguarda i produttori esportatori e ii) talune censure riguardanti, in sostanza, incoerenze e una violazione dei diritti di difesa per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio e la ponderazione dei dati del campione dei produttori dell’Unione.

(7) Per quanto riguarda il calcolo dei margini di undercutting, il Tribunale ha osservato che la Commissione non ha effettuato un confronto equo quando ha operato un adeguamento del prezzo all’esportazione (con la detrazione delle SGAV dell’importatore collegato e di un profitto teorico) per le vendite realizzate tramite un organismo di vendita collegato nell’Unione. Il Tribunale ha rilevato che anche i produttori dell’Unione hanno effettuato alcune vendite tramite organismi di vendita collegati e che i loro prezzi di vendita non erano stati adeguati allo stesso modo. Il Tribunale ha concluso che il calcolo dell’undercutting dei prezzi effettuato dalla Commissione nel regolamento impugnato era viziato da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione e che di conseguenza tale calcolo violava l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento antidumping di base) e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio(regolamento antisovvenzioni di base). Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli errori avevano inciso sulle risultanze complessive in materia di pregiudizio e causalità nonché sui margini di pregiudizio e che non era possibile determinare con precisione in quale misura i dazi antidumping definitivi rimanessero in parte fondati.

(8) Per quanto riguarda il secondo punto, il Tribunale ha osservato che la Commissione non aveva effettuato un esame obiettivo (come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base) in quanto, non avendo rivisto i calcoli di tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività e non avendo riportato le cifre riviste nel regolamento impugnato, la Commissione non aveva utilizzato tutti i dati pertinenti disponibili. Il Tribunale ha inoltre constatato una violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti. In particolare il Tribunale ha contestato il fatto che alcune informazioni non divulgate alle parti interessate potessero essere considerate riservate e ha constatato che tutti i dati in questione erano connessi a conclusioni di fatto nel regolamento impugnato. Essi costituivano pertanto fatti e considerazioni essenziali che avrebbero dovuto essere divulgati alle parti.

(9) Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nella tabella seguente). NOME DELLA SOCIETÀ CODICE ADDIZIONALE TARIC Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd C338 Triangle Tyre Co., Ltd C375 Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd C366 Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd C347 Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd C345 Guizhou Tyre Co., Ltd C340 Aeolus Tyre Co., Ltd C877 Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd C360 Chongqing Hankook Tire Co., Ltd C334 Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd C346 Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd C334 Shandong Linglong Tire Co., Ltd C363 Shandong Jinyu Tire Co., Ltd C362 Sailun Group Co., Ltd C351 Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd C353 Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd C875 Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd C377 Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd C358 Jiangsu General Science Technology Co., Ltd C341 Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd C878 Hefei Wanli Tire Co., Ltd C876 GITI Tire (Anhui) Company Ltd C332 GITI Tire (Fujian) Company Ltd C332 GITI Tire (Hualin) Company Ltd C332 GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd C332 Qingdao GRT Rubber Co., Ltd C350

(10) Il Tribunale ha inoltre annullato il regolamento (UE) 2018/1690 per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nella tabella precedente) e per Zhongce Rubber Group Co., Ltd (codice addizionale TARIC C379).

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

(11) Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel presente caso, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata.

(12) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata. Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura del procedimento antidumping. Ad esempio nel caso in cui un regolamento che istituisce misure antidumping definitive venga annullato, il procedimento rimane aperto dato che è soltanto l’atto che chiude tale procedimento ad essere scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione, salvo nei casi in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa della procedura amministrativa con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività.

(13) Nel presente caso il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato per quanto riguarda i produttori esportatori interessati in quanto la Commissione ha commesso un errore nel determinare l’esistenza di un undercutting significativo, il che ha inciso sull’analisi del nesso di causalità. Lo stesso errore metodologico è stato riscontrato nel calcolo dei margini di pregiudizio degli esportatori interessati. Il Tribunale ha inoltre riscontrato errori relativi alla mancata divulgazione di determinate informazioni: i) gli indicatori di pregiudizio lordi, prima dell’applicazione degli adeguamenti di ponderazione, e i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall’altro; ii) indicatori di pregiudizio diversi dalla redditività dopo la revisione della ponderazione; iii) talune informazioni relative alle fonti dei dati macroeconomici sul pregiudizio e all’elenco delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione; e iv) il volume esatto totale delle vendite delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno collaborato alle inchieste e le informazioni relative alla percentuale di PMI nell’industria dell’Unione.

(14) Le risultanze del regolamento impugnato che non sono state contestate o che sono state contestate ma respinte o non esaminate dal Tribunale, e che pertanto non hanno portato all’annullamento del regolamento impugnato, restano pienamente valide e non sono interessate da tale riapertura.

(15) A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 del 4 maggio 2022, la Commissione ha deciso di riaprire parzialmente le inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e di riprendere l’inchiesta dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura, annunciata mediante un avviso (avviso di riapertura), era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC, elencate nell’avviso di riapertura.

(16) Nella stessa data la Commissione ha inoltre deciso di sottoporre a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, prodotti da tali società e ha incaricato le autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione dei pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione che reintroducono i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping per quanto concerne le importazioni relative a tali società (regolamento relativo alla registrazione).

(17) La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni.

PERIODO DELL’INCHIESTA

(18) Il periodo dell’inchiesta riguarda il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 (periodo dell’inchiesta). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta (periodo in esame).

FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(19) Il 10 gennaio 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva reistituire i dazi antidumping in vigore (divulgazione delle informazioni). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(20) Sono pervenute osservazioni dalla China Rubber Industry Association (CRIA), dal gruppo GITI e dall’importatore indipendente Hämmerling The Tyre Company GmbH (Hämmerling). Le osservazioni pervenute sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. Hämmerling e la CRIA hanno richiesto audizioni, che sono state loro concesse.

(21) Su richiesta della CRIA, espressa nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha successivamente divulgato gli elementi aggiuntivi (ulteriore divulgazione delle informazioni) di seguito descritti.

Il 30 gennaio 2023, mediante una nota al fascicolo, la Commissione ha fornito ulteriori informazioni in merito alla sua analisi dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione nelle vendite effettuate direttamente, indirettamente e a diversi tipi di acquirenti.

Il 30 e 31 gennaio 2023 la Commissione ha inoltre fornito al gruppo Hankook e Aeolus/Pirelli le operazioni di vendita all’esportazione delle società interessate, che sono state utilizzate per stabilire i calcoli riveduti dell’undercutting e dell’underselling (vendita sottocosto). Tali operazioni di vendita all’esportazione erano identiche a quelle già comunicate nell’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato.

Il 31 gennaio 2023, mediante una nota al fascicolo, la Commissione ha chiarito e rettificato i livelli del dazio definitivo per tutti i produttori esportatori interessati, a seguito di un errore riscontrato per quanto riguarda il calcolo del pregiudizio per il gruppo Hankook e Aeolus/Pirelli. Ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti in merito alla situazione giuridica di Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(22) Solo la CRIA ha presentato osservazioni sull’ulteriore divulgazione delle informazioni, di cui la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno.

ARGOMENTAZIONI DELLA CRIA RELATIVE AI DIRITTI DELLA DIFESA

(23) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CRIA ha sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati violati per i motivi di seguito descritti.

La CRIA non ha ricevuto i calcoli dell’undercutting e dell’underselling per quanto riguarda i produttori esportatori dai quali ha ricevuto una lettera di autorizzazione.

Alla CRIA non è stato concesso un periodo di tempo sufficiente per presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

La Commissione non ha organizzato un’audizione nei tempi richiesti dalla CRIA.

La Commissione non ha esaminato tutte le censure che non sono state affrontate dal Tribunale.

(24) Come indicato al considerando 160, la Commissione ha ricalcolato i dazi di tutti i produttori esportatori interessati, in particolare dei produttori esportatori inclusi nel campione nel regolamento impugnato e soggetti alla sentenza del Tribunale (ossia il gruppo GITI, il gruppo Hankook e Aeolus/Pirelli). È opportuno ricordare che i margini di pregiudizio dei produttori esportatori interessati inclusi nel campione erano stati stabiliti sulla base di dati sensibili delle società. Di conseguenza i calcoli non hanno potuto essere comunicati a tutte le parti interessate, ma solo alle società interessate.

(25) La CRIA ha sostenuto che le società di cui al considerando 10 hanno firmato lettere di autorizzazione che includevano l’accesso ai dati sensibili delle società e che pertanto la Commissione avrebbe dovuto comunicare alla CRIA i calcoli individuali del margine di undercutting e del margine di pregiudizio per tali società. Inoltre il contenuto delle lettere di autorizzazione era identico a una procura ordinaria (procura), che secondo la CRIA autorizzava un consulente legale a rappresentare una società.

(26) La Commissione ha esaminato le lettere di autorizzazione presentate dalla CRIA. Diversi produttori cinesi soggetti alla sentenza del Tribunale hanno firmato tali lettere di autorizzazione individuali. La Commissione ha osservato che le lettere di autorizzazione si basavano su un testo standard per tutti i produttori (inclusi o meno nel campione) e non specificavano se la rispettiva società autorizzasse la CRIA a ricevere i dati riservati della società. Inoltre non tutti i produttori esportatori inclusi nel campione interessati dalla presente inchiesta hanno accettato di fornire alla CRIA l’accesso ai loro dati riservati. In aggiunta a ciò, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la procura era identica alle lettere di autorizzazione in questione, la Commissione ha ritenuto che la differenza sostanziale tra una procura e una lettera di autorizzazione nei confronti di un’associazione sia l’entità autorizzata a ricevere i dati. Nel caso di una procura, il consulente legale è vincolato dalle norme etiche del rispettivo ordine cui l’avvocato è iscritto, il che impone, tra l’altro, di non divulgare dati riservati della società. Pertanto il fatto che una procura non preveda alcuna disposizione specifica circa tali dati non solleva l’avvocato o gli avvocati in questione dall’obbligo di rispettare le norme etiche più rigorose in materia e di garantire la riservatezza dei dati ricevuti. Per contro, è soltanto in via eccezionale che le associazioni ricevono accesso illimitato ai dati riservati delle società che ne fanno parte, il che può, tra l’altro, violare le rispettive norme in materia di concorrenza in vigore. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le lettere di autorizzazione firmate dalle società non fossero sufficientemente specifiche ed esplicite quanto al fatto che le società in questione autorizzassero l’accesso alle loro informazioni riservate da parte dell’associazione.

(27) Sulla base dell’analisi di cui sopra e del dovere di diligenza della Commissione nella gestione delle informazioni riservate a sua disposizione sulle società, la Commissione ha deciso di divulgare i dati riservati delle società direttamente ai soli produttori esportatori interessati, e non alla CRIA, al fine di tutelare la riservatezza di tali dati. L’insieme di dati è stato pertanto inviato al rappresentante legale del gruppo GITI e al rappresentante di Hankook il 10 gennaio 2023. Poiché né Aeolus/Pirelli, né nessuno dei produttori esportatori interessati di tale gruppo erano registrati come parti interessate, la Commissione ha individuato le persone di contatto presso Aeolus/Pirelli e ha fornito loro la divulgazione delle informazioni specifiche dei rispettivi produttori esportatori il 17 gennaio 2023. Le parti hanno avuto tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentare osservazioni.

(28) Il 16 gennaio 2023 la CRIA ha richiesto i calcoli dell’undercutting e dell’underselling delle società interessate, sulla base delle lettere di autorizzazione firmate. In risposta, per i motivi illustrati ai considerando 26 e 27, la Commissione ha invitato la CRIA a contattare tali società e a ottenere i dati direttamente da esse.

(29) Il 19 gennaio 2023 Aeolus Tyre Co., Ltd si è manifestata e ha autorizzato esplicitamente la Commissione a fornire alla CRIA la divulgazione delle informazioni specifiche che la riguardano. Lo stesso giorno la Commissione ha comunicato alla CRIA i calcoli dell’undercutting e dell’underselling di Aeolus/Pirelli. Per quanto riguarda le operazioni di vendita dettagliate, la Commissione ha comunicato separatamente ad Aeolus Tyre Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd solo le rispettive serie di dati, poiché la CRIA aveva presentato una lettera di autorizzazione firmata solo da Aeolus Tyre Co., Ltd., ma non da Pirelli Tyre Co., Ltd.

(30) Per quanto riguarda il gruppo Hankook, la Commissione non ha ricevuto un’autorizzazione esplicita a condividere i suoi dati con la CRIA. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni la CRIA ha tuttavia sostenuto che il gruppo aveva fornito all’associazione la divulgazione delle informazioni specifiche che lo riguardano.

(31) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni la CRIA ha informato la Commissione che il gruppo GITI aveva ritirato la sua lettera di autorizzazione alla CRIA. Successivamente, il 3 febbraio 2023, il gruppo GITI ha inviato una nuova lettera di autorizzazione per la CRIA, che autorizzava esplicitamente l’associazione a ricevere la divulgazione delle informazioni specifiche della società, ricevuta il 10 gennaio 2023. A seguito di tale lettera, e su richiesta della CRIA, l’8 febbraio 2023 la Commissione ha messo a disposizione della CRIA la divulgazione specifica in questione.

(32) Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha ritenuto che i diritti di difesa dei produttori esportatori inclusi nel campione e di tutti gli altri produttori esportatori interessati, nonché i diritti di difesa della CRIA, non fossero stati violati. Le società interessate hanno ricevuto le informazioni relative ai calcoli dell’undercutting e dell’underselling e hanno avuto tempo sufficiente per presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni.

(33) La CRIA ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione circostanze eccezionali, nello specifico il Capodanno cinese che ha avuto luogo dal 21 al 29 gennaio 2023, quando ha respinto la sua richiesta di proroga del termine per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione delle informazioni e che proponeva di fissare un’audizione successiva al Capodanno cinese. I legali della CRIA hanno affermato che, a causa del Capodanno cinese, non sono stati in grado di ricevere istruzioni o contributi adeguati da parte della CRIA per quanto riguarda le osservazioni. Inoltre, nonostante la richiesta di intervento del consigliere-auditore, non è stata concessa alcuna proroga significativa e quest’ultimo non ha organizzato un’audizione per rispondere a tale richiesta.

(34) La Commissione ha osservato che la data indicata nella richiesta di proroga era il 6 febbraio 2023, che corrispondeva a una proroga di 14 giorni, ossia un periodo eccezionalmente lungo. Al fine di non ostacolare la tempestiva conclusione dell’inchiesta, la Commissione, pur avendo già concesso 13 giorni di tempo per presentare osservazioni, ha concesso una proroga di due giorni lavorativi supplementari, fino al 25 gennaio 2023. Per quanto riguarda la richiesta di audizione, la Commissione ha inizialmente proposto di organizzare l’audizione il 18 gennaio 2023, quindi prima del Capodanno cinese. Successivamente la CRIA ha proposto di fissare l’audizione dopo le vacanze del Capodanno cinese, idealmente in febbraio. La Commissione ha accettato, acconsentendo a organizzare un’audizione il 31 gennaio 2023, quindi dopo il Capodanno cinese e il termine prorogato per la presentazione delle osservazioni.

(35) La Commissione ha osservato che il termine regolamentare fornito alle parti per presentare osservazioni è 10 giorni di calendario, conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Il termine fissato per la CRIA e per tutte le altre parti interessate, a seguito della proroga del termine, è andato ben oltre i 10 giorni di calendario e alla CRIA sono stati concessi addirittura 15 giorni. Inoltre, in seguito alle osservazioni formulate dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha comunicato informazioni supplementari e ha concesso alle parti interessate un periodo di tempo supplementare di 4 giorni per presentare osservazioni sull’ulteriore divulgazione delle informazioni, ossia fino al 3 febbraio 2023. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla CRIA, non vi è alcun obbligo di divulgazione provvisoria delle informazioni in caso di riapertura delle inchieste.

(36) Infine sarebbe discriminatorio nei confronti di tutte le altre parti interessate registrate nella presente inchiesta di riapertura concedere solo alla CRIA una proroga di oltre due settimane.

(37) Per quanto riguarda l’osservazione secondo cui la Commissione non ha risposto a tutte le argomentazioni che non sono state affrontate dal Tribunale, la Commissione ha già trattato questo punto al considerando 65 e non sono state presentate nuove argomentazioni. L’obiezione è stata quindi respinta.

Intervento del consigliere-auditore

(38) La CRIA ha richiesto l’intervento del consigliere-auditore, a norma degli articoli 12, 13 e 16 del mandato di quest’ultimo, a causa dell’inadeguata proroga per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, della tempistica irragionevole dell’audizione proposta con la Commissione a seguito della divulgazione delle informazioni e della mancata divulgazione di determinate informazioni.

(39) Il consigliere-auditore ha osservato che la CRIA ha ottenuto una proroga del termine fino al 25 gennaio 2023. Tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche descritte e dei vincoli temporali del procedimento in questione, e dopo aver consultato i servizi della Commissione responsabili dell’inchiesta, il consigliere-auditore ha espresso il suo accordo con la proroga del termine concessa e ha respinto ulteriori proroghe. Per quanto riguarda la sostanza della divulgazione delle informazioni, il consigliere-auditore ha formulato la raccomandazione che la CRIA e i servizi della Commissione tengano un’audizione prima di rivolgersi al consigliere-auditore.

(40) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la CRIA abbia potuto esercitare pienamente i suoi diritti di difesa, entro i termini stabiliti e poi prorogati, anche considerando la sostanza della divulgazione delle informazioni e le informazioni supplementari messe a disposizione delle parti interessate a seguito delle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni. Successivamente all’audizione tenutasi con i servizi della Commissione il 31 gennaio 2023, la CRIA non ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore per nessuna delle questioni precedentemente sollevate.

OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI INTERESSATE

(41) La Commissione ha ricevuto osservazioni dall’industria dell’Unione, dalla CRIA, dal gruppo GITI e da Hämmerling e Opoltrans sp. z o.o. (Opoltrans).

(42) La CRIA ha presentato alla Commissione lettere di autorizzazione firmate da diversi produttori esportatori per i quali il regolamento impugnato è stato annullato dal Tribunale, compresi i produttori esportatori interessati che sono stati inclusi nel campione durante l’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato, in particolare il gruppo GITI, Aeolus Tyre Co., Ltd, Chongqing Hankook Tire Co., Ltd e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

(43) La CRIA e il gruppo GITI si sono opposti alla decisione della Commissione di registrare le importazioni, in quanto nel caso specifico tale registrazione non è esplicitamente autorizzata dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Le due parti hanno ribadito la loro argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni. L’industria dell’Unione ha ritenuto che la registrazione ricadesse a pieno titolo nella discrezionalità della Commissione.

(44) In merito a tale argomentazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha la facoltà di imporre alle autorità nazionali di adottare misure adeguate per registrare le importazioni, e che ciò ha portata generale, come dimostra il titolo Disposizioni generali dell’articolo 14 del regolamento antidumping di base del 2016. Inoltre l’articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento non è soggetto ad alcuna restrizione per quanto riguarda le circostanze in cui la Commissione ha il potere di imporre alle autorità doganali nazionali di registrare le merci. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(45) Il gruppo GITI ha inoltre sostenuto che, poiché la sentenza poteva ancora essere impugnata all’epoca, essa non forniva alcun fondamento giuridico valido per procedere alla registrazione. La Commissione ha tenuto conto del fatto che la sentenza non era stata impugnata, e la registrazione era la misura appropriata da adottare per garantire che i dazi possano essere reistituiti al livello corretto, se del caso, assieme all’ingiunzione alle autorità doganali di attendere la pubblicazione del presente regolamento.

(46) La CRIA, gruppo GITI, Hämmerling e Opoltrans hanno sostenuto che la Commissione non possa ingiungere alle autorità doganali nazionali di non rimborsare e/o sgravare i dazi riscossi a norma del regolamento impugnato. Tali rimborsi devono avvenire immediatamente e integralmente. Hanno inoltre sostenuto che la situazione nel presente caso sia diversa da quella della sentenza Deichmann in quanto, secondo le parti, la mancata valutazione delle richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale in quel caso non aveva inciso sul livello dei dazi. Jindal ha inoltre sostenuto che i dazi non possono essere reistituiti retroattivamente. Secondo le parti il regolamento impugnato è stato annullato nella sua interezza, il che significa che è stato rimosso dall’ordinamento giuridico dell’Unione con effetto retroattivo, mentre nella sentenza Deichmann non vi era alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento definitivo. Le parti hanno affermato inoltre che l’illegittimità riscontrata in merito all’analisi dell’undercutting dei prezzi ha invalida[to] tutta l’analisi della Commissione relativa al nesso di causalità. Secondo le parti ciò significa che i dazi nella loro interezza non avrebbero dovuto essere istituiti, né reistituiti, dato che l’intera analisi del pregiudizio e del nesso di causalità era viziata.

(47) Dopo la divulgazione delle informazioni, il gruppo GITI ha sostenuto che la decisione della Commissione di ordinare alle autorità doganali nazionali di non rimborsare i dazi viola il principio della tutela giurisdizionale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta). La Commissione dovrebbe piuttosto consentire il rimborso dei dazi come è avvenuto quando le ammende riscosse per la violazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono state annullate dal Tribunale. In particolare il gruppo GITI ha fatto riferimento alle conclusioni della Corte di giustizia secondo cui quando la Corte dichiara invalido un regolamento che impone dazi antidumping […], occorre considerare che tali dazi non sono legalmente dovuti, ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale, e devono essere, in linea di principio, rimborsati dalle autorità doganali nazionali, alle condizioni previste a tal fine. Inoltre, secondo il gruppo GITI, un ritardo nel rimborso dei dazi ha importanti implicazioni pratiche che incidono negativamente sulla situazione finanziaria delle società interessate e sul loro utile sul capitale investito.

(48) La Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, essa può ingiungere alle autorità doganali nazionali di attendere che essa abbia determinato le aliquote alle quali tali dazi avrebbero dovuto essere fissati, in esecuzione di una sentenza dei giudici dell’Unione, prima di pronunciarsi sulle richieste di rimborso presentate dagli operatori che hanno versato detti dazi. Tuttavia la Corte ha altresì dichiarato che la portata precisa di una sentenza d’invalidità della Corte e, pertanto, degli obblighi che ne derivano deve essere determinata, in ciascun caso concreto, tenendo conto non soltanto del dispositivo di tale sentenza, ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario.

(49) Nel presente caso il Tribunale ha messo in discussione il metodo di calcolo dell’undercutting e il suo impatto sul nesso di causalità, nonché l’impatto dello stesso errore sul margine di pregiudizio delle società oggetto della sentenza del Tribunale. Il Tribunale ha inoltre chiesto alla Commissione di rivedere e divulgare talune informazioni relative agli indicatori di pregiudizio. Tuttavia tali elementi non hanno messo in discussione la validità di tutte le altre risultanze formulate nel regolamento impugnato. Inoltre il Tribunale ha dichiarato che, in seguito alla ripresa del procedimento, la Commissione può adottare una misura volta a sostituire la misura annullata e, di conseguenza, reistituire un dazio antidumping definitivo ponendo rimedio, in tale contesto, alle illegittimità specificamente accertate. In tale contesto è irrilevante che le illegittimità riguardino o meno il livello dei dazi. In ogni caso, anche se le risultanze dell’inchiesta riaperta stabilissero che non dovrebbero essere reistituiti dazi antidumping, le autorità doganali avrebbero la possibilità di rimborsare l’intero importo dei dazi riscossi dopo l’adozione del regolamento impugnato, conformemente alla normativa doganale pertinente. Inoltre tale rimborso includerebbe anche interessi adeguati conformemente alla pertinente normativa doganale. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal gruppo GITI, le società sarebbero debitamente compensate per aver pagato i dazi in questione.

(50) La Corte di giustizia ha affermato in maniera coerente che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base non impedisce a eventuali atti di istituire nuovamente dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi.

(51) Contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l’adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base non sono applicabili al presente caso. Lo scopo della registrazione nel contesto dell’esecuzione di risultanze della Corte non è consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni, ma piuttosto quello di salvaguardare l’efficacia delle misure in vigore senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato fino alla reistituzione dei dazi rettificati, se del caso, garantendo che successivamente sia possibile la riscossione delle misure dell’importo corretto. Di conseguenza, come indicato al considerando 20 del regolamento relativo alla registrazione, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività. Inoltre, come riconosciuto dalle parti, questo stesso approccio è stato recentemente confermato dal Tribunale nella sua sentenza nella causa T-440/20. L’affermazione secondo la quale i dazi non possono essere reistituiti è stata pertanto respinta.

(52) Per quanto riguarda il principio della tutela giurisdizionale sancito dall’articolo 47 della Carta, secondo una giurisprudenza costante tale principio non può impedire a un’istituzione dell’UE il cui atto sia stato precedentemente annullato di adottare un nuovo atto lesivo di una persona o entità, sulla base di motivi diversi. Nel presente caso le risultanze sono fondate su motivi diversi da quelli in base ai quali il regolamento impugnato è stato annullato. Di conseguenza, in linea con le conclusioni del Tribunale, la Commissione non ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva in quanto, con l’attuale regolamento, ha reistituito un dazio antidumping definitivo in seguito all’annullamento da parte del Tribunale del regolamento impugnato.

(53) La CRIA ha sostenuto che, poiché non è sorta alcuna obbligazione doganale, la reistituzione dei dazi andrebbe oltre il periodo legale durante il quale le autorità doganali nazionali sono autorizzate a riscuotere tenuto conto del periodo di prescrizione di tre anni […]. Il gruppo GITI ha affermato che la reimposizione retroattiva […] anche oltre il termine di tre anni rischia di interferire (implicando che i dazi possano essere riscossi oltre tale termine di tre anni) in questo processo decisionale autonomo da parte delle autorità doganali nazionali e, di conseguenza, di perturbare la ripartizione attentamente calibrata delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri dell’UE stabilita nei trattati dell’UE. In seguito alla divulgazione delle informazioni il gruppo GITI ha ribadito tale argomentazione.

(54) La Commissione ha ritenuto che entrambe le argomentazioni dovessero essere respinte. In primo luogo la Corte ha dichiarato che i termini non possono ostare a che la Commissione adotti un regolamento che istituisca o reistituisca dazi antidumping, né, a maggior ragione, a che detta istituzione apra o riprenda il procedimento che precede una siffatta adozione. Analogamente il Tribunale ha dichiarato che [l’articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione] si applica solo alla notifica dell’importo dei dazi doganali al debitore e la sua attuazione rientra pertanto nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali, che sono competenti a procedere a tale notifica. Di conseguenza ciò non impedisce alla Commissione di adottare un regolamento che istituisce o reistituisce un dazio compensativo definitivo. Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la reistituzione interferisce con la ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione ha osservato che il gruppo GITI non ha specificato quale disposizione dei trattati sarebbe violata dalla reistituzione dei dazi. La Corte ha affermato in maniera coerente che la Commissione ha il diritto di reistituire dazi per rettificare gli errori constatati dalla Corte. Inoltre il presente regolamento è stato interamente sottoposto alla procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(55) Il gruppo GITI ha sostenuto che anche una reistituzione retroattiva di dazi antidumping e compensativi (rivisti) sarebbe sproporzionata e contraria al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 4, del trattato sull’Unione europea. Il gruppo GITI ha affermato inoltre che la reistituzione retroattiva dei dazi non fornisce (e non può fornire) alcuna protezione supplementare per l’industria dell’Unione o impedire ulteriori importazioni. Ciò violerebbe pertanto il principio di proporzionalità. In seguito alla divulgazione delle informazioni il gruppo GITI ha ribadito tale argomentazione.

(56) La Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità nei casi in cui, per dare esecuzione a una sentenza, ha istituito nuovamente un dazio definitivo a un’aliquota appropriata e a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure definitive. Essa ha inoltre ritenuto proporzionato che le aliquote del dazio reistituite siano ridotte e che la differenza sia oggetto di rimborso o di sgravio. Infine, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui non sarebbe proporzionato che l’industria dell’Unione riceva una protezione supplementare per il passato, il Tribunale ha constatato che tale affermazione non è di per sé sufficiente a stabilire lo standard normativo richiesto secondo il quale la reistituzione di un dazio antidumping definitivo sostanzialmente ridotto dal regolamento impugnato sarebbe sproporzionata nel caso di specie. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(57) Hämmerling ha sostenuto che occorre tenere conto dell’attuale situazione economica. Da allora il settore economico in questione ha dovuto far fronte alla crisi COVID-19, all’impennata globale dei prezzi che ha colpito l’intera catena di approvvigionamento (compresi i trasporti e la logistica) e alla crisi economica correlata, nonché, più di recente, a questioni quali l’aumento del costo dell’energia elettrica e l’elevato tasso di inflazione, e non solo, causati, tra l’altro, dall’aggressione russa contro l’Ucraina. Non sarebbe quindi corretto istituire nuovamente i dazi in questione in un settore, in un mercato e in situazioni microeconomiche e macroeconomiche completamente diverse da quella esaminata nell’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato.

(58) Come illustrato al considerando 11, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata. Nel presente caso l’illegittimità rilevata dal Tribunale si è verificata nel regolamento che istituisce misure antidumping definitive. Di conseguenza, nel porre rimedio alle illegittimità constatate dal Tribunale, la Commissione non può prendere in considerazione sviluppi recenti che non riguardano il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21, è istituito un dazio antidumping definitivo. Di conseguenza l’inchiesta di riapertura potrebbe portare a non reistituire i dazi antidumping solo qualora la Commissione constatasse l’assenza di dumping, di un conseguente pregiudizio o di considerazioni relative all’interesse dell’Unione contrarie ai dazi nel periodo dell’inchiesta.

(59) Il gruppo GITI ha sostenuto che la riapertura dovrebbe essere strettamente limitata alle questioni affrontate dal Tribunale. Pertanto la Commissione non è autorizzata a sostituire l’analisi dell’undercutting con un’analisi della compressione dei prezzi per ottenere l’effetto sui prezzi, in quanto la metodologia adottata dalla Commissione rimane valida e non è quindi oggetto della riapertura. Gli effetti di un’analisi della compressione dei prezzi non sono stati presi in considerazione dal Tribunale e pertanto non sono oggetto della presente riapertura.

(60) La Commissione ha osservato che il Tribunale ha messo in discussione l’analisi dell’undercutting effettuata dalla Commissione in termini di confronto equo tra i prezzi all’esportazione e i prezzi dell’industria dell’Unione. Di conseguenza è stata messa in discussione la metodologia relativa all’undercutting in quanto tale. Nulla impediva inoltre alla Commissione di prendere in considerazione qualsiasi altro possibile effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Nella causa Deichmann la Corte ha dichiarato che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale: solo il carattere manifestamente inidoneo di detti provvedimenti in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la loro legittimità. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(61) Il gruppo GITI ha sostenuto che la Commissione non può definire un nuovo approccio al momento di stabilire l’undercutting dei prezzi. In particolare la Commissione non dovrebbe introdurre una nuova struttura dell’NCP, ossia aggiungendo il tipo di cliente, nel (ri)calcolo dei margini di undercutting e di pregiudizio.

(62) Fatta salva la facoltà o meno della Commissione di introdurre nuovi elementi nella struttura dell’NCP, la Commissione ha ricordato che i calcoli dell’undercutting dei prezzi descritti nella sezione 4.1 non hanno introdotto nuovi elementi nella struttura dell’NCP. L’argomentazione era pertanto irrilevante.

(63) La CRIA ha sostenuto, sia durante l’apertura sia in seguito alla divulgazione delle informazioni, che devono essere prese in considerazione le argomentazioni giuridiche sollevate ma per le quali il Tribunale non si è ancora pronunciato, e che la Commissione dovrebbe prendere attivamente in considerazione le argomentazioni non affrontate dal Tribunale.

(64) Opoltrans ha affermato che non vi erano elementi di prova dell’esistenza del dumping sulle importazioni dalla Cina al momento dell’inchiesta e ha dichiarato, tra l’altro, che l’uso degli USA come paese di riferimento non era appropriato, l’industria dell’Unione non subisce un pregiudizio, non esiste alcun nesso di causalità tra la situazione dell’industria dell’Unione e le importazioni dalla Cina e che la reistituzione di dazi non è nell’interesse degli utenti.

(65) Come spiegato dalla Commissione nell’avviso di riapertura, le risultanze esposte nel regolamento impugnato che non sono state contestate, o la cui contestazione è stata respinta dalla sentenza del Tribunale o non esaminata affatto da quest’ultimo, e che quindi non hanno portato all’annullamento del regolamento impugnato, restano pienamente valide. Ciò comprendeva le questioni indicate dalla CRIA e da Opoltrans. La Commissione non era pertanto tenuta a trattare asserzioni su questioni estranee a quelle che il Tribunale ha ritenuto illegittime.

RIESAME DEGLI EFFETTI SUI PREZZI DELLE IMPORTAZIONI DALLA RPC E NESSO DI CAUSALITÀ Determinazione dell’undercutting

(66) Come spiegato ai considerando da 5 a 7, il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha effettuato un confronto equo nel calcolo dei margini di undercutting dei prezzi in quanto ha adeguato il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, benché anche l’industria dell’Unione abbia effettuato vendite tramite organismi di vendita collegati e tali vendite non siano state adeguate.

(67) Inoltre, al punto 163 della sentenza del Tribunale, si è constatato che, se non fosse stato effettuato alcun adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, (u)n siffatto metodo avrebbe consentito di effettuare un confronto equo tra i prezzi nei casi in cui il prodotto in esame e il prodotto simile vengono entrambi venduti tramite organismi di vendita collegati. Al punto 190 della sentenza, il Tribunale osserva inoltre che tale confronto non consente di neutralizzare gli eventuali effetti dell’errore consistenti nel confrontare prezzi di vendita reali fatturati direttamente a clienti dell’Unione dai produttori-esportatori cinesi, da un lato, e prezzi di rivendita praticati da organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione, dall’altro (grassetto e sottolineatura aggiunti). Infine, al punto 134 della sentenza, il Tribunale ha stabilito che a prescindere dalla legittimità e dalla pertinenza dello stadio commerciale scelto dalla Commissione con riferimento ai produttori-esportatori o ai produttori dell’Unione, il confronto tra i prezzi compiuto da detta istituzione deve sempre presentare un carattere equo e, a tal fine, vertere su prezzi che si trovano tutti allo stesso stadio commerciale.

(68) Come spiegato al punto 150 della sentenza del Tribunale, la percentuale delle vendite dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione realizzate tramite organismi di vendita collegati era pari allo 0 % per il gruppo Xingyuan, al 34 % per il gruppo GITI, al 19 % per il gruppo Aeolus e al 98,6 % per il gruppo Hankook. Inoltre, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, la Commissione ha precisato che la percentuale di vendite effettuate tramite organismi di vendita collegati era pari al 46,9 % per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e all’87 % per i produttori dell’Unione inclusi nel campione. Pertanto la percentuale di vendite realizzate tramite organismi di vendita collegati è stata elevata, se non addirittura molto elevata, per ciascuno dei due campioni.

(69) Come spiegato al considerando 149 del regolamento provvisorio, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo e segmento di prodotto, praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica; e

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo e segmento di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione (prezzo cif allo sbarco).

(70) Per conformarsi alla sentenza del Tribunale, quando le vendite sono state effettuate tramite operatori commerciali collegati, i prezzi all’esportazione non sono più stati adeguati per analogia a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base. Le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) dell’importatore collegato e il profitto di un campione di importatori indipendenti sono stati quindi aggiunti nuovamente al prezzo all’esportazione.

(71) La Commissione ha inoltre valutato se vi fossero altre potenziali questioni relative allo stadio commerciale da affrontare ai fini di un confronto equo nei casi in cui i produttori esportatori vendessero direttamente ad acquirenti dell’Unione ma i produttori dell’Unione inclusi nel campione vendessero ad acquirenti dell’Unione tramite organismi di vendita collegati. A tal fine la Commissione ha effettuato un’analisi dettagliata dei prezzi di tutte le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al fine di determinare l’andamento dei prezzi delle vendite dirette dallo stabilimento e delle vendite indirette tramite organismi di vendita collegati. Dal confronto sono emerse notevoli variazioni dei prezzi all’interno di un singolo tipo di prodotto, tuttavia non è stato osservato alcuno schema evidente dei prezzi. Sebbene in linea di principio gli organismi di vendita collegati debbano sostenere costi di commercializzazione quando vendono ad acquirenti nell’Unione, è emerso che tali costi non sono stati trasferiti coerentemente sui prezzi finali.

(72) Di conseguenza la Commissione ha concluso che la vendita diretta da parte dei produttori o la vendita tramite gli organismi di vendita collegati dei produttori non hanno inciso in maniera evidente sul livello dei prezzi di tali vendite all’acquirente. In particolare, in base a quanto osservato, la vendita tramite un organismo collegato non ha determinato prezzi superiori a quelli delle vendite effettuate direttamente dal produttore. Pertanto la Commissione non ha rilevato alcun effetto potenziale sui livelli dei prezzi che fosse necessario neutralizzare, come sospettato dal Tribunale al punto 190 della sentenza. Pertanto nel presente caso era giustificato un confronto tra i prezzi di vendita effettivi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione applicati mediante vendite dirette o organismi di vendita collegati a clienti dell’Unione e i prezzi all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(73) La Commissione ha inoltre effettuato un’analisi dettagliata dell’andamento dei prezzi per canale di vendita utilizzato dall’industria dell’Unione. A tale riguardo l’industria dell’Unione ha venduto a utenti, distributori, dettaglianti e ad altri in varie proporzioni. Le vendite a tutti i clienti eccetto quelli della categoria altri erano rappresentative per tutti i tipi di prodotto. La Commissione ha osservato che spesso i prezzi di vendita agli utenti dello stesso tipo di prodotto erano inferiori a quelli praticati ai distributori e ai dettaglianti, ma si è potuto osservare anche il contrario. Le differenze di prezzo per i vari clienti non dipendevano necessariamente neppure dai volumi totali venduti a un determinato cliente. Di conseguenza la Commissione ha concluso che non esisteva alcun andamento apparente dei prezzi praticati ai diversi tipi di clienti e che non erano necessari ulteriori adeguamenti per garantire un confronto equo, come prescritto dal Tribunale.

(74) La Commissione ha ricordato che, con una nota al fascicolo datata 30 gennaio 2023, ha fornito informazioni supplementari in merito alla sua analisi dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione nelle vendite effettuate direttamente, indirettamente e a diversi tipi di acquirenti.

(75) Dopo l’ulteriore divulgazione delle informazioni, la CRIA ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui non è stato possibile individuare un andamento dei prezzi per quanto riguarda le vendite dei produttori dell’Unione. La Commissione ha osservato che la CRIA non ha suffragato la sua affermazione e non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che l’analisi della Commissione fosse errata. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(76) Il margine medio ponderato di undercutting rivisto, basato sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, era pari a 14,7 %.

Compressione dei prezzi

(77) In ogni caso, anche se il margine di undercutting rivisto dovesse essere considerato marginale o inadeguato, la Commissione ha ritenuto che le importazioni in esame eserciterebbero comunque effetti negativi sui prezzi per quanto concerne le vendite dell’Unione.

(78) Le importazioni oggetto di dumping possono avere un impatto significativo su un mercato in cui la sensibilità ai prezzi è importante. Come indicato al considerando 134 del regolamento provvisorio, il mercato dell’Unione degli pneumatici per autocarri e autobus è un mercato molto competitivo in cui le differenze di prezzo possono avere un impatto molto rilevante sul mercato.

(79) Nel periodo in esame, come risulta dalle tabelle da 7 a 10 del regolamento provvisorio, il prezzo medio dell’industria dell’Unione è diminuito dell’8 %, mentre il costo unitario di produzione è diminuito del 6 %. Il livello 3 presentava la situazione più preoccupante, con un calo del prezzo di vendita pari al 5 %, a fronte di un aumento del costo unitario di produzione dell’1 %. In ultima analisi le società del livello 3 sono state costrette a vendere a un prezzo equivalente al loro costo di produzione a causa delle importazioni oggetto di dumping, il che significa vendere senza alcun profitto e quindi in perdita. Di conseguenza le importazioni dalla Cina hanno esercitato una compressione dei prezzi a causa dei loro volumi (aumentati del 32 %) e dei prezzi (calati dell’11 %) durante il periodo in esame, il che non ha consentito all’industria dell’Unione di adeguare al rialzo i suoi prezzi per tenere conto dell’aumento del costo unitario di produzione.

(80) Di conseguenza la Commissione ha concluso che, anche se l’esistenza dell’undercutting dovesse essere contestata, nel presente caso vi sarebbe una compressione dei prezzi esercitata dalle importazioni in esame.

Nesso di causalità

(81) La Commissione ha valutato se vi fosse ancora un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, alla luce dei margini di undercutting rivisti per le importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e delle risultanze relative alla compressione dei prezzi.

(82) Nonostante la riduzione del margine di undercutting per tutti gli esportatori cinesi inclusi nel campione, ad eccezione del gruppo Xingyuan, le importazioni dagli esportatori cinesi inclusi nel campione sono rimaste notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Pertanto i margini di undercutting rivisti non hanno modificato la risultanza iniziale formulata dalla Commissione in merito all’esistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, di cui al punto 5.1 del regolamento provvisorio e confermato nella sezione 5.1 del regolamento impugnato. I margini di undercutting rivisti, nonché le risultanze aggiuntive relative alla compressione dei prezzi nel caso in esame, non hanno modificato l’analisi né le risultanze relative ad altre cause di pregiudizio di cui al punto 5.2 del regolamento provvisorio e alla sezione 5.2 del regolamento impugnato.

(83) La Commissione ha confermato pertanto la risultanza secondo cui il pregiudizio notevole nei confronti dell’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, mentre gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping.

RIESAME DEI MARGINI DI PREGIUDIZIO DELLE SOCIETÀ OGGETTO DELLA RIAPERTURA

(84) Al punto 179 della sentenza il Tribunale ha rilevato che il calcolo del margine di pregiudizio consiste nel confrontare i prezzi all’importazione utilizzati nel calcolo della sottoquotazione, da un lato, con i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile ivi incluso un profitto di riferimento che riflette le condizioni normali di mercato, dall’altro. Pertanto, un errore relativo allo stadio commerciale rispetto al quale è compiuto il confronto tra i prezzi può incidere sia sul calcolo della sottoquotazione che sul calcolo del margine di pregiudizio.

(85) Al fine di conformarsi alla sentenza, la Commissione ha ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio per tutte le società oggetto della riapertura.

(86) Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli, per tipo di prodotto, praticati dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica;

lo stesso prezzo all’esportazione stabilito al considerando 69, secondo trattino.

(87) Normalmente il prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione si basa sul costo di produzione per tipo di prodotto, comprese le SGAV, più un profitto ragionevole e stabilito a livello franco fabbrica. Tuttavia, in questo caso specifico, la Commissione non disponeva di informazioni sufficientemente dettagliate e verificate sui costi di produzione per NCP, necessarie per calcolare il margine di pregiudizio come descritto sopra. Date le particolari circostanze del presente caso, e osservando che non vi era un chiaro andamento delle differenze di prezzo a seconda del canale di vendita utilizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, il prezzo non pregiudizievole è stato basato sul prezzo di vendita finale per tipo di prodotto, venduto direttamente o tramite organismi di vendita collegati e fatturato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguato al livello franco fabbrica come descritto al considerando 86, primo trattino, dal quale è stato dedotto il profitto effettivo e a cui è stato successivamente aggiunto un profitto ragionevole. Date queste particolari circostanze, e al fine di conformarsi alla sentenza, si è ritenuto opportuno confrontare tale prezzo con il prezzo di vendita finale applicato dai produttori esportatori in modo simmetrico, vale a dire a livello degli importatori collegati, adeguato inoltre solo per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione, come descritto al considerando 69, secondo trattino, ma includendo le SGAV e i profitti degli importatori collegati dei produttori esportatori con sede nell’Unione.

(88) Inoltre, alla luce delle risultanze del Tribunale di cui al punto 190 della relativa sentenza, la Commissione ha esaminato attentamente se esistessero altre questioni relative allo stadio commerciale, tali da richiedere una compensazione ai fini di un confronto equo, dato che l’87 % del campione dei produttori dell’Unione ha effettuato vendite tramite organismi di vendita collegati e molti produttori esportatori hanno effettuato anche vendite dirette ad acquirenti finali. La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 87, nel calcolo del margine di pregiudizio sono stati utilizzati i prezzi di vendita finali per tipo di prodotto dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, come indicato dal Tribunale al punto 179 della sentenza, per quanto concerne un confronto equo, le risultanze relative ai calcoli dell’undercutting erano pienamente valide anche per i calcoli del margine di pregiudizio. Come spiegato ai considerando 71 e 72, la Commissione non ha rilevato nessun’altra questione relativa allo stadio commerciale che richiedesse un adeguamento ai fini di un confronto equo.

(89) I margini di pregiudizio rivisti così stabiliti sono i seguenti: Società Livello di eliminazione del pregiudizio (%) Gruppo Xingyuan 55,07 Gruppo GITI 28,51 Gruppo Hankook 10,31 Aeolus/Pirelli 27,56 Società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping 23,15 Zhongce Rubber Group Co., Ltd 55,07 Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd; Hefei Wanli Tire Co., Ltd 55,07

DIVULGAZIONE DEI DATI INDICATI DAL GIUDICE PER CONSENTIRE ALLE RICORRENTI DI ESERCITARE I LORO DIRITTI DELLA DIFESA

(90) Il Tribunale ha dichiarato, al punto 33 della sentenza, che la Commissione ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti non avendo comunicato loro nessuno dei dati di cui al punto 244 della stessa sentenza.

(91) Il Tribunale ha elencato i dati in questione (punto 244 della sentenza):

gli indicatori di pregiudizio lordi, prima dell’applicazione degli adeguamenti di ponderazione, e i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall’altro;

gli indicatori di pregiudizio diversi dalla redditività dopo la revisione della ponderazione;

talune informazioni relative alle fonti dei dati macroeconomici sul pregiudizio e all’elenco delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione;

nonché il volume esatto totale delle vendite delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno collaborato alle inchieste e le informazioni relative alla percentuale di PMI nell’industria dell’Unione.

Indicatori di pregiudizio, con e senza ponderazione, e separatamente per le PMI e le grandi imprese

(92) Ai punti da 215 a 235 della sentenza, il Tribunale ha constatato che, a seguito delle modifiche apportate alla metodologia di ponderazione nella fase definitiva (cfr. considerando da 188 a 195 del regolamento impugnato), la Commissione ha calcolato e dimostrato correttamente la redditività delle vendite nell’Unione a livello dell’industria dell’Unione nel suo complesso (tabella 5 del regolamento impugnato) e per quanto riguarda il livello 3 (tabella 6 del regolamento impugnato). Tuttavia, come sostenuto dal Tribunale al punto 227 della sentenza, dopo aver apportato modifiche alla metodologia di ponderazione era necessario ricalcolare tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività. Non avendo fatto ciò, la Commissione non ha esaminato obiettivamente l’impatto delle importazioni oggetto di dumping conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

(93) Di conseguenza, per conformarsi alla sentenza del Tribunale, nelle sezioni seguenti la Commissione ha analizzato gli effetti dell’applicazione della ponderazione stabilita nella fase definitiva su tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività complessiva e dalla redditività del livello 3 (la ponderazione rivista). Come illustrato di seguito, l’applicazione di tale ponderazione non ha modificato in modo sostanziale nessuna delle risultanze formulate dalla Commissione per quanto riguarda gli indicatori microeconomici. Di conseguenza è stata confermata l’esistenza di un pregiudizio notevole durante il periodo in esame.

(94) Inoltre, al punto 244 della sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti non comunicando loro gli indicatori lordi di pregiudizio, prima dell’applicazione degli adeguamenti di ponderazione, nonché i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall’altro. Tuttavia il Tribunale non ha imposto alla Commissione di dimostrare nuovamente le proprie risultanze in merito al pregiudizio senza l’applicazione di adeguamenti di ponderazione. Il Tribunale si è limitato piuttosto a stabilire che tali indicatori lordi di pregiudizio, prima dell’applicazione di eventuali adeguamenti di ponderazione, avrebbero dovuto essere comunicati alle parti interessate.

(95) Alla luce di quanto precede, per conformarsi alla sentenza del Tribunale la Commissione ha indicato, nelle sezioni seguenti, gli indicatori microeconomici stabiliti: 1) nella fase provvisoria di cui al regolamento provvisorio, 2) nella fase definitiva dopo la revisione della ponderazione (denominata ponderazione rivista in tutte le tabelle che seguono), 3) senza alcun adeguamento della ponderazione e 4) all’interno del livello 3: 4 bis) indicatori solo per le PMI e 4 ter) indicatori solo per le grandi imprese.

Indicatori microeconomici

(96) Come spiegato nei considerando da 185 a 192 del regolamento impugnato, la Commissione ha ritenuto che gli indicatori microeconomici non potessero riflettere la situazione effettiva dell’industria dell’Unione, in quanto le grandi imprese incluse nel campione avevano esercitato un impatto maggiore sui dati complessivi rispetto alle PMI incluse nel campione, mentre la quota di queste ultime sulle vendite totali dell’industria dell’Unione era pari a circa il 13 %.

(97) La Commissione ha pertanto deciso di aumentare il peso delle PMI incluse nel campione. La seguente ponderazione è stata applicata nel regolamento impugnato nella fase definitiva. In primo luogo la Commissione ha stabilito le percentuali delle vendite delle PMI e delle grandi imprese sul totale delle vendite dell’Unione. In secondo luogo la Commissione ha espresso le vendite delle PMI e dei grandi produttori inclusi nel campione con il rispettivo volume delle vendite totali dell’Unione. Infine sono state confrontate le percentuali e sono stati aumentati i dati sulle PMI per riflettere la stessa percentuale delle grandi imprese incluse nel campione. Ciò è spiegato anche al considerando 138. Nella fase provvisoria la Commissione ha inoltre utilizzato un adeguamento supplementare (per tenere conto della proporzione di ciascun livello nelle vendite dell’Unione nell’ambito dei dati inclusi nel campione). Tuttavia, come spiegato nel regolamento impugnato, tale adeguamento è stato scartato nella fase definitiva in quanto le parti interessate hanno contestato l’uso di un rapporto fisso nel periodo in esame.

(98) L’adeguamento della ponderazione ha avuto un impatto sul risultato dei microindicatori complessivi, ma anche sul livello 3, poiché in tale livello erano attive sia le grandi imprese che le PMI. L’andamento dei livelli 1 e 2 non è stato influenzato poiché solo le grandi imprese erano attive in tali livelli. Come indicato al considerando 93, l’adeguamento della ponderazione ha avuto un impatto limitato sugli indicatori microeconomici complessivi poiché le vendite delle PMI durante il periodo dell’inchiesta sono state stimate a circa il 13 % delle vendite totali dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(99) Tabella 1 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato l’andamento indicato di seguito. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Sulla base di: In EUR/unità 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Tabella 7 del regolamento provvisorio Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 237 225 216 218 Indice 2014 = 100 100 95 91 92 Ponderazione rivista Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 239 228 219 220 Indice 2014 = 100 100 95 92 92 Senza ponderazione Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 252 238 226 228 Indice 2014 = 100 100 94 90 90 Tabella 7 del regolamento provvisorio Costo medio di produzione 200 188 183 188 Indice 2014 = 100 100 94 91 94 Ponderazione rivista Costo medio di produzione 202 189 185 190 Indice 2014 = 100 100 94 92 94 Senza ponderazione Costo medio di produzione 209 192 188 192 Indice 2014 = 100 100 92 90 92

(100) Nonostante la differenza nominale tra il prezzo medio unitario di vendita stabilito nell’ambito delle diverse opzioni per il periodo in esame, per quanto riguarda l’andamento generale non è stata riscontrata alcuna differenza tra la ponderazione utilizzata nella fase provvisoria e in quella definitiva. Senza alcuna ponderazione, il prezzo medio unitario di vendita è diminuito di 2 punti percentuali in più rispetto agli altri due scenari. È possibile giungere alla stessa risultanza per quanto riguarda l’andamento osservato dei costi medi di produzione.

(101) Tabella 2 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3

La ponderazione, o piuttosto la sua assenza, non ha avuto alcun impatto sulla risultanza relativa ai livelli 1 e 2. Per quanto riguarda il livello 3, come indicato nelle tabelle 2, 3 e 4, la Commissione ha esaminato l’impatto della ponderazione e della sua mancata applicazione a tre serie di dati: per il livello 3 complessivo, per le grandi imprese attive in tale livello e per le PMI. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Sulla base di: In EUR/unità 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Tabella 10 del regolamento provvisorio Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 181 176 172 172 Indice 2014 = 100 100 97 95 95 Ponderazione rivista Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 180 176 172 171 Indice 2014 = 100 100 98 95 95 Senza ponderazione Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 201 191 182 180 Indice 2014 = 100 100 95 90 90 Tabella 10 del regolamento provvisorio Costo medio di produzione 170 175 167 172 Indice 2014 = 100 100 103 98 101 Ponderazione rivista Costo medio di produzione 170 175 167 172 Indice 2014 = 100 100 103 99 101 Senza ponderazione Costo medio di produzione 182 181 170 173 Indice 2014 = 100 100 99 93 95

(102) Per il livello 3, la tendenza generale del prezzo di vendita unitario e del costo unitario di produzione non è stata influenzata dalla revisione della ponderazione nella fase definitiva. In assenza di una metodologia di ponderazione, l’andamento del prezzo di vendita unitario e quello del costo unitario di produzione ha mostrato un calo più pronunciato per entrambi gli indicatori, di almeno 5 punti percentuali durante il periodo in esame. Tali andamenti hanno rispecchiato principalmente la tendenza osservata di seguito per le grandi imprese attive nel livello 3.

(103) Tabella 3 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3 — Solo grandi imprese

Come si evince dalla tabella 3, per le grandi imprese attive nel livello 3 l’andamento è stato significativamente peggiore rispetto all’andamento generale del prezzo di vendita unitario e del costo unitario di produzione. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Sulla base di EUR/unità 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 207 195 184 183 Indice 2014 = 100 100 94 89 88 Costo medio di produzione 186 183 171 174 Indice 2014 = 100 100 98 92 93

(104) Tabella 4 Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3 — Solo PMI

La tabella 4 mostra che, per le PMI attive solo nel livello 3, l’evoluzione del costo unitario di produzione è peggiorata nel periodo in esame, comportando un aumento dei costi del 7 %. Parallelamente il prezzo unitario è diminuito del 2 %. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. In EUR/unità 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 164 164 162 161 Indice 2014 = 100 100 100 99 98 Costo medio di produzione 159 170 164 171 Indice 2014 = 100 100 107 103 107

Costo del lavoro

(105) Tabella 5 Costo medio del lavoro per addetto

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha mostrato l’andamento indicato di seguito. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Tabella 11 del regolamento provvisorio Costo medio del lavoro per addetto (EUR) 43875 44961 46432 46785 Indice 2014 = 100 100 102 105 106 Ponderazione rivista Costo medio del lavoro per addetto (EUR) 44300 45199 46605 46943 Indice 2014 = 100 100 102 105 106 Senza ponderazione Costo medio del lavoro per addetto (EUR) 46274 47180 48390 48477 Indice 2014 = 100 100 102 105 105

(106) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 6 % per entrambe le tipologie di ponderazione e del 5 % senza l’applicazione di una ponderazione.

Scorte

(107) Tabella 6 Scorte

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato l’andamento indicato di seguito. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Tabella 12 del regolamento provvisorio Scorte finali (indice 2014 = 100) 100 81 100 144 Scorte finali in percentuale sulla produzione 7 % 6 % 7 % 9 % Indice 2014 = 100 100 81 97 134 Ponderazione rivista Scorte finali (indice 2014 = 100) 100 82 99 146 Scorte finali in percentuale sulla produzione 7 % 6 % 7 % 9 % Indice 2014 = 100 100 83 97 137 Senza ponderazione Scorte finali (indice 2014 = 100) 100 84 100 148 Scorte finali in percentuale sulla produzione 6 % 5 % 6 % 8 % Indice 2014 = 100 100 84 96 135

(108) Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 44 %/46 % per entrambe le tipologie di ponderazione e del 48 % senza l’applicazione di una ponderazione. Le scorte finali hanno raggiunto circa il 9 % della produzione annua per entrambe le tipologie di ponderazione e l’8 % senza l’applicazione di una ponderazione. Tale situazione ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(109) Tabella 7 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato l’andamento indicato di seguito. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Tabella 13 del regolamento provvisorio Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 15,6 % 16,7 % 15,2 % 13,7 % Indice 2014 = 100 100 106,9 97,7 88,1 Tabella 5 del regolamento impugnato Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 15,4 % 16,9 % 15,3 % 13,7 % Indice 2014 = 100 100 109,5 99,5 88,6 Senza ponderazione Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 16,9 % 19,1 % 17,0 % 15,6 % Indice 2014 = 100 100 113 101 92 Tabella 13 del regolamento provvisorio Flusso di cassa (in milioni di EUR) 309 312 292 272 Indice 2014 = 100 100 101 94 88 Ponderazione rivista Flusso di cassa (in milioni di EUR) 272 281 264 244 Indice 2014 = 100 100 103 97 90 Senza ponderazione Flusso di cassa (in milioni di EUR) 264 277 255 246 Indice 2014 = 100 100 105 97 93 Tabella 13 del regolamento provvisorio Investimenti (in milioni di EUR) 86 63 59 65 Indice 2014 = 100 100 73 69 76 Ponderazione rivista Investimenti (in milioni di EUR) 78 55 53 58 Indice 2014 = 100 100 71 68 74 Senza ponderazione Investimenti (in milioni di EUR) 72 52 50 56 Indice 2014 = 100 100 72 69 78 Tabella 13 del regolamento provvisorio Utile sul capitale investito 21,0 % 21,7 % 19,3 % 17,6 % Indice 2014 = 100 100 103 92 84 Ponderazione rivista Utile sul capitale investito 23,4 % 24,6 % 21,7 % 20,3 % Indice 2014 = 100 100 105 92 87 Senza ponderazione Utile sul capitale investito 23,4 % 24,6 % 21,7 % 20,3 % Indice 2014 = 100 100 105 92 86

(110) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(111) In base alle due tipologie di ponderazione, l’andamento della redditività complessiva è stato simile, e ha mostrato un calo compreso tra il 15,6 %/15,4 % nel 2014 e il 13,7 % nel periodo dell’inchiesta. Tale valore è stato calcolato in base al peso di ciascun livello sul totale delle vendite. Senza alcuna ponderazione, la redditività complessiva è scesa dal 16,9 % nel 2014 al 15,6 %.

(112) Il calo della redditività per le tre metodologie è stato il risultato di una differenza di 2 punti percentuali tra prezzi e costi.

(113) La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 93, la redditività complessiva era già stata indicata nel regolamento definitivo e non era soggetta alle risultanze del Tribunale in merito agli errori individuati. La redditività è stata indicata nella tabella di cui sopra solo per ragioni di completezza. Applicando le tre diverse metodologie, la redditività complessiva è stata influenzata dalla redditività del livello 1 e del livello 2, mentre la redditività del livello 3 senza ponderazione è diminuita di circa 5 punti percentuali durante il periodo in esame, come indicato nella tabella 9. Inoltre anche l’andamento relativo della redditività per l’intera industria dell’Unione ha registrato un calo.

(114) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto mostra un calo del 7-12 %, se espresso senza ponderazione o con la ponderazione provvisoria.

(115) L’utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato un andamento negativo per quanto riguarda le tre metodologie, di circa 15 punti percentuali nel periodo in esame.

(116) Tabella 8 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito: livello 2

Per quanto riguarda il livello 2, la revisione della ponderazione tra la fase provvisoria e quella definitiva ha avuto un impatto sui valori, ma non sulla tendenza generale osservata. Sono stati quindi confermati i considerando 196 e 197 del regolamento provvisorio. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Sulla base di: 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Tabella 15 del regolamento provvisorio Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 17,9 % 16,7 % 16,0 % 15,3 % Indice 2014 = 100 100 93 90 86 Ponderazione rivista Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 17,9 % 16,7 % 16,0 % 15,3 % Indice 2014 = 100 100 93 90 86 Tabella 15 del regolamento provvisorio Flusso di cassa (in milioni di EUR) 88 76 65 69 Indice 2014 = 100 100 86 74 78 Ponderazione rivista Flusso di cassa (in milioni di EUR) 53 46 39 41 Indice 2014 = 100 100 86 74 78 Tabella 15 del regolamento provvisorio Investimenti (in milioni di EUR) 18 16 15 17 Indice 2014 = 100 100 92 84 97 Ponderazione rivista Investimenti (in milioni di EUR) 10 10 9 10 Indice 2014 = 100 100 92 84 97 Tabella 15 del regolamento provvisorio Utile sul capitale investito 20,4 % 21,4 % 20,1 % 16,2 % Indice 2014 = 100 100 105 98 79 Ponderazione rivista Utile sul capitale investito 20,4 % 21,4 % 20,1 % 16,2 % Indice 2014 = 100 100 105 98 79

(117) È stata effettuata un’analisi specifica basata sulla stessa metodologia descritta per il livello 3, le PMI attive nel livello 3 e le grandi imprese attive nel livello 3.

(118) La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 93, la redditività per il livello 3 era già stata indicata nel regolamento impugnato e non era soggetta alle risultanze del Tribunale per quanto riguarda gli errori individuati. La redditività è stata indicata nella tabella di cui sopra solo per ragioni di completezza.

(119) Per quanto riguarda il livello 3 complessivamente, l’andamento della redditività per le due tipologie di metodologie di ponderazione è risultato simile. Ciò è dovuto al fatto che le perdite dichiarate dalle PMI hanno avuto un peso maggiore nel calcolo complessivo, in quanto tali perdite per le PMI sono state particolarmente pronunciate (– 6,1 % nel periodo dell’inchiesta). Senza ponderazione, la redditività del livello 3 era prossima alla redditività indicata dalle grandi imprese attive in tale livello. Per le grandi imprese attive nel livello 3, la redditività si è dimezzata dal 2014 al periodo dell’inchiesta, passando dal 10 % al 4,8 %.

(120) Tabella 9 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3

Per quanto riguarda il livello 3, il flusso di cassa netto è diminuito significativamente di circa il 60 % per le due tipologie di metodologia di ponderazione e di circa il 35 % senza ponderazione. L’utile sul capitale investito è diminuito di circa 66 punti percentuali per le due tipologie di metodologie di ponderazione e di circa 48 punti percentuali senza ponderazione nel periodo in esame. Senza ponderazione, la redditività del livello 3 rispecchiava la redditività delle grandi imprese del livello 3, come previsto sulla base del considerando 198 del regolamento provvisorio. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Sulla base di: 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Tabella 16 del regolamento provvisorio Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 6,1 % 0,6 % 2,7 % –0,4 % Indice 2014 = 100 100 10 45 –7 Tabella 6 del regolamento impugnato Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 5,9 % 0,5 % 2,7 % –0,7 % Indice 2014 = 100 100 9 45 –12 Senza ponderazione Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 9,23 % 5,01 % 6,29 % 3,92 % Indice 2014 = 100 100 54 68 42 Tabella 16 del regolamento provvisorio Flusso di cassa (in milioni di EUR) 28 17 26 11 Indice 2014 = 100 100 62 93 38 Ponderazione rivista Flusso di cassa (in milioni di EUR) 26,7 16,2 24,4 9,6 Indice 2014 = 100 100 61 91 36 Senza ponderazione Flusso di cassa (in milioni di EUR) 18,7 12,6 16,1 12,1 Indice 2014 = 100 100 67 86 65 Tabella 16 del regolamento provvisorio Investimenti (in milioni di EUR) 14 10 10 10 Indice 2014 = 100 100 69 66 66 Ponderazione rivista Investimenti (in milioni di EUR) 13,4 9,0 8,6 8,7 Indice 2014 = 100 100 68 65 65 Senza ponderazione Investimenti (in milioni di EUR) 8,2 6,0 6,3 7,4 Indice 2014 = 100 100 73 77 91 Tabella 16 del regolamento provvisorio Utile sul capitale investito 7,6 % 0,2 % 4,8 % 2,5 % Indice 2014 = 100 100 2 62 33 Ponderazione rivista Utile sul capitale investito 11,2 % 0,7 % 7,0 % 5,8 % Indice 2014 = 100 100 6 63 52 Senza ponderazione Utile sul capitale investito 11,2 % 0,7 % 7,0 % 5,8 % Indice 2014 = 100 100 6 63 52

(121) Tabella 10 Grandi imprese — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3

Per quanto riguarda le grandi imprese del livello 3, la Commissione ha fornito di seguito la serie completa di dati relativi alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti e all’utile sul capitale investito. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 9,97 % 6,08 % 7,05 % 4,81 % Indice 2014 = 100 100 61 70 48 Flusso di cassa (in milioni di EUR) 17,9 12,2 15,3 12,4 Indice 2014 = 100 100 68 85 69 Investimenti (in milioni di EUR) 7,7 5,7 6,1 7,3 Indice 2014 = 100 100 74 78 95 Utile sul capitale investito 12,2 % 0,8 % 7,5 % 6,6 % Indice 2014 = 100 100 6 61 54

(122) Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3 — PMI

Per quanto riguarda le PMI del livello 3, la Commissione ha fornito di seguito la serie completa di dati relativi alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti e all’utile sul capitale investito. Le perdite dichiarate durante il periodo dell’inchiesta sono state indicate al considerando 198 del regolamento provvisorio. Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 2,71 % –3,55 % –1,31 % –6,13 % Indice 2014 = 100 100 –131 –48 –226 Flusso di cassa (in milioni di EUR) 0,8 0,4 0,9 –0,2 Indice 2014 = 100 100 48 109 –30 Investimenti (in milioni di EUR) 0,5 0,3 0,2 0,1 Indice 2014 = 100 100 61 48 24 Utile sul capitale investito 5,0 % –0,3 % 2,2 % –1,2 % Indice 2014 = 100 100 –6 44 –23

(123) La Commissione ha ritenuto che gli indicatori microeconomici, basati sulla ponderazione rivista, abbiano confermato quanto affermato al considerando 196 del regolamento impugnato e, di conseguenza, che le risultanze basate sulle tendenze di cui al regolamento provvisorio rimanessero valide.

(124) Inoltre si è rilevato che anche gli indicatori microeconomici, basati sull’assenza di ponderazione, erano in linea con gli indicatori microeconomici basati sulle due tipologie di metodologie di ponderazione. L’assenza di ponderazione ha influito principalmente sul livello 3. In particolare la redditività complessiva del livello 3 senza ponderazione rifletteva la redditività delle grandi imprese attive nel livello 3. Il considerando 198 del regolamento provvisorio indica il margine di profitto delle grandi imprese durante il periodo dell’inchiesta.

(125) Le grandi imprese attive nel livello 3 hanno dovuto far fronte a un calo significativo del loro margine di profitto e del loro utile sul capitale investito, che sono scesi, nonché del flusso di cassa. Per quanto riguarda le PMI, le perdite sono state particolarmente pronunciate (– 6,1 %) nel periodo dell’inchiesta. Sono emerse risultanze analoghe per quanto concerne il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, che sono scesi a livelli negativi. Le risultanze relative alla situazione delle PMI sono pertanto rimaste valide e sono state confermate le tendenze del regolamento provvisorio e del regolamento impugnato.

(126) Benché per il presente caso le tendenze degli indicatori microeconomici, stabiliti sulla base della ponderazione rivista, fossero simili a quelle degli indicatori microeconomici senza ponderazione, la Commissione ha ritenuto che la metodologia di ponderazione applicata nella fase definitiva fosse accurata in una situazione di mercato in cui l’industria dell’Unione era costituita sia da grandi imprese che da numerose PMI. La Commissione ha altresì osservato che la metodologia in quanto tale non è stata messa in discussione dal Tribunale.

Indicatori macroeconomici

(127) Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, il Tribunale ha ritenuto che, come sostenuto dalla CRIA e dalla CCCMC, la Commissione abbia omesso di fornire ulteriori informazioni in merito alle fonti dei dati utilizzati. Inoltre, nella fase definitiva, la CRIA e la CCCMC hanno affermato di nutrire dubbi sull’affidabilità di talune delle informazioni invocate, come indicato al considerando 201 del regolamento impugnato.

(128) Al fine di conformarsi alla sentenza, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni e ha ricevuto ulteriori chiarimenti nel corso di una riunione con i rappresentanti dell’associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association, ETRMA). L’ETRMA ha fornito informazioni dettagliate sulla metodologia utilizzata dall’associazione per l’aggregazione dei dati di mercato. Una versione consultabile del verbale della riunione è stata messa a disposizione di tutte le parti interessate insieme a vari allegati, i quali descrivevano in dettaglio la modalità di compilazione dei dati da parte dell’ETRMA, con l’aiuto dell’affiliata Europol Governance, che ha compilato i dati macroeconomici per conto dell’ETRMA. La Commissione ha ribadito che i dati macroeconomici forniti dall’ETRMA non sono stati contestati in quanto tali al momento della divulgazione definitiva delle informazioni da parte di alcuni produttori esportatori (quali Hankook Group e Aeolus/Pirelli) membri dell’ETRMA.

(129) Su tale base la Commissione ha ritenuto di aver rispettato le risultanze del Tribunale in merito alla questione delle fonti dei dati macroeconomici, di cui al punto 244 della relativa sentenza.

PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione

(130) Il Tribunale ha precisato che le ricorrenti hanno correttamente sostenuto in udienza che la comunicazione dei nomi delle 85 PMI che avevano cessato la produzione, come fornita da otto diversi fornitori di battistrada, non consentiva di identificare i rapporti commerciali individuali tra un fornitore e un cliente e che, di conseguenza, tali nomi non riguardavano alcun dato che potesse essere riservato. In tali circostanze la Commissione non ha dimostrato che l’elenco delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione era riservato (cfr. punto 253 della sentenza).

(131) La Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, il nome di una società non debba essere comunicato ad altre parti interessate senza l’esplicito consenso della società in questione. Inoltre eliminare il legame tra il fornitore del battistrada e il suo cliente potrebbe non essere sufficiente per consentire la divulgazione di tali informazioni. Un elenco di clienti è uno dei beni principali di una società e pertanto un fornitore di battistrada non ha alcun interesse a divulgare questo tipo di informazioni ai suoi concorrenti. Inoltre alcune delle PMI interessate non si occupavano esclusivamente della ricostruzione, ma quest’ultima era solo una delle attività tra le altre (ad esempio, la vendita di pneumatici nuovi o la gestione di un’officina per grandi imprese di flotte di camion). Infine il fatto che una società avesse segnalato che un cliente aveva smesso di acquistare materiali per battistrada non significava necessariamente che tale società fosse fallita o si fosse sciolta. Pertanto fornire tali informazioni rivelerebbe informazioni commerciali sensibili.

(132) Se da un lato l’aggregazione di dati relativi a volumi o valori provenienti da più parti può essere divulgata senza problemi di riservatezza, in particolare se i dati aggregati rientrano nella stessa gamma, ciò non può valere per una ragione sociale. Inoltre una parte che ha collaborato non può divulgare tali informazioni senza l’autorizzazione della parte di cui fornisce il nome. Di conseguenza per divulgare tale elenco di clienti, ciascun fornitore di battistrada avrebbe dovuto chiedere a ciascuno dei suoi clienti l’autorizzazione a comunicare il proprio nome ad altre parti interessate.

(133) Al momento della pubblicazione del regolamento impugnato sarebbe stato possibile comunicare alle parti interessate solo i nomi delle imprese dichiarate fallite o liquidate. Tuttavia la Commissione non disponeva di informazioni dettagliate su quali imprese fossero fallite o fossero state liquidate o, semplicemente, quali avessero cessato la produzione. Nella sua nota al fascicolo datata 19 luglio 2019 la Commissione ha fornito spiegazioni dettagliate in merito alla metodologia utilizzata per stabilire l’elenco di cui sopra. Al momento della pubblicazione del regolamento impugnato la Commissione ha contattato 8 fornitori di battistrada per ottenere informazioni sull’elenco dei loro clienti e sulle loro vendite durante il periodo in esame (1o gennaio 2014-30 giugno 2017). Poiché le imprese che si occupano di ricostruzione possono avere diversi fornitori, i dati trasmessi dai fornitori sono stati aggregati per cliente al fine di individuare le società che hanno interrotto l’acquisto di materiale per battistrada durante il periodo in esame. Sulla base di tale banca dati, la Commissione è stata in grado di individuare le imprese di ricostruzione che sono passate da un fornitore all’altro. La Commissione ha inoltre affermato al considerando 244 del regolamento impugnato che almeno 85 PMI hanno cessato la produzione, facendo riferimento al considerando 202 del regolamento provvisorio.

(134) La Commissione non disponeva di informazioni sullo status giuridico di ciascuna impresa di ricostruzione. In particolare la Commissione non è stata in grado di individuare quali imprese fossero fallite o sciolte e quindi di segnalarlo alle parti interessate.

(135) Nel corso della presente inchiesta la Commissione ha contattato i fornitori di battistrada che hanno collaborato per reperire informazioni circa l’effettivo status giuridico delle società che hanno smesso di acquistare materiale per battistrada. Sulla base di tale richiesta della Commissione i fornitori di battistrada hanno acconsentito alla divulgazione di tali informazioni, ma a condizione che il nome della società fosse dissociato dai nomi dei clienti. La Commissione ha constatato che la maggior parte delle società quotate erano inattive. La Commissione ha pertanto deciso di divulgare l’elenco delle PMI che hanno smesso di acquistare materiale per battistrada dalle parti interessate. I loro nomi erano contenuti nel fascicolo non riservato.

Informazioni relative alla percentuale di PMI nell’industria dell’Unione

(136) Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non abbia divulgato informazioni relative alla percentuale di PMI nell’industria dell’Unione (cfr. punti da 244 a 266 della sentenza).

(137) La Commissione ha tuttavia fornito la quota esatta di PMI nell’industria dell’Unione nella tabella 4 del regolamento impugnato.

(138) Tabella 12 Quota delle vendite delle PMI sul totale delle vendite dell’Unione (in %)

Come indicato nella tabella 4 del regolamento impugnato, la metodologia di ponderazione rivista non si è basata sul volume dichiarato dalle società che hanno collaborato, ma sul volume totale delle vendite delle PMI e delle grandi imprese, come indicato nella tabella seguente. I dati sottostanti specifici utilizzati sono riportati nella tabella 12. 2014 2015 2016 Periodo dell’inchiesta Volume delle vendite dell’Unione, mostrato nella tabella 8 del regolamento impugnato in unità 14834175 14738216 14532627 14584104 Quota delle vendite delle PMI sul totale delle vendite dell’Unione, di cui alla tabella 4 del regolamento impugnato 16,9 % 15,3 % 13,7 % 13,2 % Quota delle grandi imprese nelle vendite totali nell’Unione 83,1 % 84,7 % 86,3 % 86,8 % Volume delle vendite delle PMI incluse nel campione in unità 91700 84500 79300 74600 % di PMI incluse nel campione rispetto al volume totale delle vendite delle PMI 3,6 % 3,7 % 3,9 % 3,8 % % di grandi imprese incluse nel campione rispetto al volume totale delle grandi imprese [20 - 45] [20 - 45] [20 - 45] [20 - 45] Coefficiente di ponderazione applicato [4,5 - 11,3] [4,3 - 11,0] [4,0 - 10,3] [4,2 - 10,6] Coefficiente di ponderazione = (% di grandi imprese incluse nel campione × volume totale delle vendite delle PMI)/(volume delle vendite delle PMI incluse nel campione) – 1

Volume delle vendite delle PMI che hanno collaborato all’inchiesta

(139) La Commissione ha ricordato che, avendo ricevuto richieste debitamente motivate, ha concesso l’anonimato a tutti i denuncianti durante l’intera inchiesta. Inoltre, al fine di tutelare ulteriormente tale anonimato, il coefficiente utilizzato per stabilire i valori con la ponderazione rivista era basato solo sulle vendite totali dell’Unione, comprese le vendite totali delle PMI, e non sul volume delle vendite delle sole PMI che hanno collaborato. Di conseguenza i volumi esatti delle vendite delle PMI che hanno collaborato in quanto tali non costituivano un fatto o una considerazione essenziale in base ai quali la Commissione ha stabilito gli indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione. Il Tribunale ha comunque ritenuto, al punto 256 della sentenza, che la Commissione non avesse spiegato in termini concreti in che modo la divulgazione di un dato aggregato avrebbe potuto rivelare l’identità di taluni denuncianti.

(140) La Commissione ha ritenuto che, in alcuni casi, la divulgazione di dati aggregati potrebbe effettivamente non rivelare l’identità dei denuncianti. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un settore in cui i volumi di vendita delle società sono ripartiti in modo disomogeneo, e ciascun operatore detiene una piccola quota di mercato. Nel presente caso, tuttavia, l’industria dell’Unione è stata suddivisa in pochi grandi gruppi di imprese, da un lato, e più di 380 PMI, dall’altro. I grandi gruppi di imprese rappresentavano circa l’85 % delle vendite dell’Unione, come spiegato al considerando 129 del regolamento provvisorio. Di conseguenza rivelare i volumi esatti delle PMI (o anche solo gli intervalli di valori) avrebbe consentito alle altre parti di concludere quale fosse la quota dei denuncianti che sono grandi produttori dell’Unione e, in ultima analisi, avrebbe potuto portare all’identificazione di quei grandi produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta che ha portato al regolamento impugnato. Pertanto, dopo un attento riesame dei dati a sua disposizione, la Commissione ha concluso che rivelare i volumi esatti (o anche solo gli intervalli di valori) delle vendite delle PMI che hanno collaborato all’inchiesta avrebbe compromesso l’anonimità dei denuncianti.

(141) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CRIA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto fornire il volume esatto delle vendite delle PMI che hanno collaborato all’inchiesta che ha portato al regolamento impugnato.

(142) La Commissione ha ritenuto che il volume delle vendite delle PMI che hanno collaborato all’inchiesta fosse disponibile durante l’inchiesta che ha portato al regolamento impugnato, tramite i moduli per il campionamento compilati da tutte le società che hanno collaborato e resi disponibili nel fascicolo pubblico. I moduli per il campionamento erano pertanto accessibili a tutte le parti interessate. Inoltre, come indicato al considerando 139, il volume esatto delle vendite delle PMI che hanno collaborato non è stato preso in considerazione al momento di stabilire il coefficiente per le PMI; invece, al fine di stabilire i valori con la ponderazione rivista, la Commissione ha utilizzato solo le vendite totali dell’Unione. Pertanto il volume esatto delle PMI che hanno collaborato non era compreso nei fatti essenziali utilizzati per determinare i valori rivisti. Infine, come spiegato al considerando 140, la divulgazione di tali dati avrebbe compromesso l’anonimità dei denuncianti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

MISURE DEFINITIVE

(143) Alla luce di quanto precede, è opportuno istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame a un livello corrispondente al valore più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel presente caso per tutti i produttori esportatori interessati l’aliquota del dazio antidumping definitivo dovrebbe essere stabilita di conseguenza al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(144) Va osservato che parallelamente all’inchiesta antidumping è stata effettuata un’inchiesta antisovvenzioni. A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, in considerazione dell’applicazione della regola del dazio inferiore e del fatto che i tassi di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al livello dei tassi di sovvenzione definitivi stabiliti e istituire poi un dazio antidumping definitivo fino al livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

(145) Come spiegato ai considerando da 335 a 343 del regolamento impugnato, la Commissione ha deciso che la forma appropriata delle misure era costituita da dazi fissi.

(146) In seguito alla divulgazione delle informazioni e all’ulteriore divulgazione delle informazioni, la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato come denominatore valori cif incoerenti per stabilire i margini di undercutting e di underselling. Entrambi i margini avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base del denominatore utilizzato per calcolare il margine di undercutting.

(147) Come indicato dalla Commissione nella sezione 9, il prezzo all’esportazione utilizzato per calcolare il margine di undercutting è stato stabilito sottraendo dal prezzo di vendita ai primi acquirenti indipendenti dei produttori esportatori inclusi nel campione tutti i costi sostenuti nell’Unione (che dipendevano dagli Incoterm di ciascuna transazione) al fine di stabilire il valore alla frontiera dell’Unione. Ad esempio sono stati dedotti i costi di trasporto nell’Unione. A tale valore sono stati aggiunti, laddove opportuno, i dazi doganali e i costi successivi all’importazione. Il risultato è stato il cosiddetto prezzo cif allo sbarco, che è stato confrontato con il prezzo di vendita dei produttori dell’Unione, anch’esso adeguato, al fine di stabilire il margine di undercutting, espresso in percentuale del prezzo di vendita dell’Unione.

(148) Il margine di underselling è stato stabilito nel modo seguente per tipo di prodotto:

il numeratore è stato calcolato confrontando lo stesso prezzo cif allo sbarco (utilizzato per calcolare il margine di undercutting) con il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione;

il denominatore era il valore cif doganale dell’Unione, come indicato dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(149) Il valore al denominatore utilizzato per stabilire il margine di underselling e il margine di dumping dovrebbe essere lo stesso valore utilizzato nel confronto ai fini dell’applicazione della regola del dazio inferiore, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Lo scopo di questo confronto è determinare la percentuale di cui il prezzo all’importazione dichiarato in dogana deve essere aumentato mediante dazi antidumping per eliminare gli effetti degli importi dell’underselling o del dumping calcolati in precedenza. Ovviamente, poiché il dazio si applicherà al valore cif dichiarato in dogana dell’Unione, tale dazio deve essere matematicamente espresso quale percentuale dello stesso prezzo cif citato in precedenza che, come spiegato, costituisce la base per l’applicazione del dazio in dogana. Sarebbe illogico e matematicamente errato calcolare una percentuale sulla base di un unico valore utilizzato come denominatore per poi applicare la percentuale risultante ad un valore diverso.

(150) In seguito alle osservazioni formulate, la Commissione ha riesaminato i calcoli comunicati e ha confermato che la metodologia utilizzata per stabilire i valori del denominatore era corretta. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui i valori cif utilizzati non erano coerenti e secondo cui il prezzo cif allo sbarco confrontato con il prezzo dell’Unione ai fini del calcolo dell’undercutting e dell’underselling, da un lato, e il valore cif utilizzato come denominatore per stabilire sia il margine di underselling sia il margine di dumping, dall’altro, dovrebbero essere gli stessi.

(151) La CRIA ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un metodo errato per stabilire il dazio fisso, in quanto la percentuale del margine di pregiudizio è stata estrapolata in un dazio per pneumatico sulla base del volume complessivo delle importazioni invece di utilizzare solo il volume dei tipi di prodotto corrispondenti che era stato utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio inizialmente calcolato.

(152) La Commissione ha utilizzato la stessa metodologia del regolamento impugnato, che non è stata invalidata dal Tribunale. In ogni caso la Commissione ha osservato che le misure antidumping devono avere un effetto riparatore equivalente, indipendentemente dalla loro forma. È indubbio che se il dazio avesse assunto la forma di una misura ad valorem, il dazio ad valorem si applicherebbe a tutte le importazioni e a tutti i tipi del prodotto in esame, indipendentemente dal fatto che un determinato tipo sia stato preso in considerazione nella determinazione dell’importo dell’underselling o del dumping. Di conseguenza, nei casi in cui si decide di esprimere il dazio come importo specifico, tale dazio specifico deve essere basato sulle vendite di tutte le importazioni del prodotto in esame durante il pertinente periodo dell’inchiesta, in quanto si applicherà a tutte le importazioni di tutti i tipi di prodotto allo stesso modo di un dazio ad valorem equivalente. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno tenere conto del volume totale delle importazioni come avrebbe fatto se avesse applicato un dazio ad valorem. Pertanto ha respinto l’argomentazione.

(153) In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire il livello del dazio di Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(154) Nella nota al fascicolo del 31 gennaio 2023 la Commissione ha chiarito di aver tenuto conto del livello di eliminazione del pregiudizio del 32,39 % applicabile a Zhongce Rubber Group Co., Ltd nel periodo precedente l’entrata in vigore del regolamento che istituisce i dazi compensativi (dall’8 maggio 2018 al 12 novembre 2018). Il corrispondente dazio fisso era quindi pari a 49,31 EUR/unità per tale periodo. Tuttavia, a partire dal 13 novembre 2018, quando il regolamento (UE) 2018/1690 è entrato in vigore e ha modificato di conseguenza il regolamento impugnato, la Commissione ha assoggettato Zhongce Rubber Group Co., Ltd a un margine di pregiudizio più elevato, pari al 55,07 %, per quanto riguarda l’inchiesta sulle sovvenzioni, in quanto ha collaborato all’inchiesta antidumping, ma non all’inchiesta antisovvenzioni. Ciò ha determinato un margine di dumping pari a zero e un tasso di sovvenzione del 51,8 %, pari a un dazio compensativo fisso di 57,28 EUR/unità. La CRIA non ha ricevuto osservazioni in merito a tale spiegazione. Di conseguenza l’argomentazione della CRIA secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio per questa società è stata respinta.

(155) In seguito alla divulgazione delle informazioni la CRIA ha inoltre sostenuto che il livello del dazio per tre società, ossia Zhongce Rubber Group Co., Ltd, Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd, e Hefei Wanli Tire Co., Ltd, dovrebbe essere ridotto in quanto la Commissione non ha attuato adeguatamente i punti da 190 a 192 della sentenza del Tribunale.

(156) Come spiegato al considerando 70, oltre all’adeguamento effettuato per aggiungere, ove opportuno, le SGAV e i profitti al prezzo all’esportazione dei produttori esportatori precedentemente eliminati applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che non erano necessari ulteriori adeguamenti. Di fatto, come indicato ai considerando 72, 73 e 88, la Commissione ha stabilito che non vi era alcun problema di confronto equo tra le vendite indirette e le vendite dirette o tra i diversi tipi di clienti. Di conseguenza, analogamente alla metodologia applicata nel regolamento impugnato, le vendite dirette dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state confrontate, per tipo di prodotto, con le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione per stabilire i margini di pregiudizio. Tale metodologia è stata applicata anche al calcolo del dazio residuo, basato sul margine di pregiudizio del 55,1 % per il gruppo Xingyuan che aveva effettuato solo vendite dirette. Su tale base la Commissione ha stabilito che i dazi antidumping e compensativi residui applicabili a Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd e il dazio compensativo residuo applicabile alla Weifang Yueling dovrebbero rimanere invariati. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le sue risultanze fossero in linea con i punti da 190 a 192 della sentenza del Tribunale e ha respinto l’argomentazione.

(157) In seguito alla divulgazione delle informazioni la Commissione ha riscontrato un errore nel dazio fisso basato sul margine di pregiudizio stabilito per Aeolus/Pirelli. Il margine di pregiudizio è stato rettificato da 29,79 % a 27,56 % e tutte le parti sono state informate di conseguenza.

(158) In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire il livello del dazio del gruppo Hankook.

(159) Dopo aver analizzato l’argomentazione, la Commissione ha effettivamente riscontrato un errore materiale e ha rettificato il margine di pregiudizio del gruppo Hankook da 11,18 % a 10,31 %.

(160) Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping Tasso di sovvenzione Margine di pregiudizio Dazio compensativo Dazio antidumping Dazio compensativo fisso Dazio antidumping fisso Dazio antidumping Fisso Gruppo GITI 56,8 % 7,74 % 28,51 % 7,74 % 20,77 % 11,07 35,74 46,81 Gruppo Hankook 60,1 % 2,06 % 10,31 % 2,06 % 8,25 % 3,75 17,37 21,12 Aeolus/Pirelli 85,0 % 32,85 % 27,56 % 27,56 % 0 39,77 0 39,77 Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping elencate nell’allegato 71,5 % 18,01 % 23,15 % 18,01 % 5,14 % 27,69 10,29 37,98 Zhongce Rubber Group Co., Ltd 71,5 % 51,08 % 55,07 % 51,08 % 0 57,28 0 49,31 Weifang Yuelong Rubber; Hefei Wanli Tire Co., Ltd 106,7 % 51,08 % 55,07 % 51,08 % 3,99 % 57,28 4,48 61,76

(161) Il livello rivisto dei dazi antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento provvisorio (ossia dall’8 maggio 2018 in poi).

(162) È inoltre necessario applicare un livello diverso dei dazi antidumping durante il periodo precedente l’entrata in vigore del regolamento antisovvenzioni definitivo (ossia nel periodo dall’8 maggio 2018 al 12 novembre 2018). Il dazio applicabile durante questo periodo è pari al margine di pregiudizio stabilito per tutte le società interessate.

(163) Sebbene solo Aeolus Tyre Co., Ltd e Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd fossero le ricorrenti nelle cause T-30/19 e T-72/19, la Commissione ha ritenuto che il dazio rettificato fosse applicabile a tutte le società appartenenti ai rispettivi gruppi. Per Aeolus Group i produttori esportatori interessati sono: Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd,; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd. Per Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd i produttori esportatori interessati sono: Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd e Shanghai Huayi Group Corp. Ltd.

(164) Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative ai produttori esportatori interessati e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa conformemente alla normativa doganale applicabile.

(165) Il presente regolamento non modifica le aliquote del dazio dei produttori esportatori che non erano interessati dall’avviso di riapertura e dal regolamento relativo alla registrazione. Pertanto i loro dazi sono rimasti invariati e, di conseguenza, tali società non sono state identificate nel presente regolamento.

(166) Dopo la divulgazione delle informazioni Hämmerling ha sostenuto che, poiché la Commissione intendeva reistituire i dazi oltre il termine di prescrizione di tre anni previsto dal codice doganale dell’Unione, essa dovrebbe altresì specificare che la differenza tra i dazi reistituiti e quelli precedentemente applicabili dovrebbe essere rimborsata anche oltre il termine di prescrizione di tre anni.

(167) La Commissione ha innanzitutto ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il codice doganale dell’Unione non impedisce alla Commissione di adottare un regolamento che reistituisce un dazio antidumping o compensativo definitivo per un periodo superiore a tre anni.

(168) Inoltre, come spiegato al considerando 164, le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative ai produttori esportatori interessati e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa conformemente alla normativa doganale applicabile. Nella causa T-440/20 il Tribunale ha chiarito che la normativa doganale applicabile consiste, in particolare, nell’articolo 101, paragrafo 1, nell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, nell’articolo 103, paragrafo 1, e nell’articolo 104, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione. Ai sensi di tali disposizioni l’importo dei dazi dovuti è determinato dalle autorità doganali competenti, che sono responsabili della notifica delle obbligazioni doganali, a meno che non sia scaduto un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui tale obbligazione è sorta. Il Tribunale ha inoltre precisato che ne consegue che la regola enunciata all’articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione ha effettivamente l’effetto non solo di impedire che l’importo dei dazi doganali sia notificato al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta la sua obbligazione doganale, ma anche di far sì che tale obbligazione doganale divenga essa stessa soggetta a prescrizione alla scadenza di tale termine. Tuttavia tale norma si applica solo alla notifica dell’importo dei dazi doganali al debitore e la sua attuazione rientra pertanto nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali, che sono competenti a procedere a tale notifica. Di conseguenza la Commissione ha confermato che il termine di prescrizione di tre anni per il rimborso si applicava al presente caso e ha respinto la richiesta.

DISPOSIZIONI FINALI

(169) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(170) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 40112090 ed ex40121200 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese per quanto riguarda le società elencate nei paragrafi 2 e 3.

2. I dazi antidumping definitivi applicabili in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, nel periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 12 novembre 2018, sono i seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd 46,81 C332 Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd 21,12 C334 Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd 39,77 C877 Altre società soggette alla presente reistituzione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping elencate nell’allegato 37,98 Zhongce Rubber Group Co., Ltd 49,31 C379 Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd 61,76 C875 Hefei Wanli Tire Co., Ltd 61,76 C876

3. I dazi antidumping definitivi applicabili in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono i seguenti, a partire dal 13 novembre 2018: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd 35,74 C332 Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd 17,37 C334 Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd 0 C877 Altre società soggette alla presente reistituzione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping elencate nell’allegato 10,29 Zhongce Rubber Group Co., Ltd 0 C379 Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd 4,48 C875 Hefei Wanli Tire Co., Ltd 4,48 C876

Articolo 2

Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato dai produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è rimborsato o sgravato. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Eventuali rimborsi effettuati a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea sono recuperati dalle autorità che hanno effettuato il rimborso fino all’importo fissato nell’articolo 1, paragrafi 2 e 3.

Articolo 3

Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175 che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, che è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO

Società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping oggetto della presente reistituzione: NOME DELLA SOCIETÀ CODICE ADDIZIONALE TARIC Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd C338 Triangle Tyre Co., Ltd C375 Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd C366 Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd C347 Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd C345 Guizhou Tyre Co., Ltd C340 Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd C360 Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd C346 Shandong Linglong Tyre Co., Ltd C363 Shandong Jinyu Tire Co., Ltd C362 Sailun Group Co., Ltd C351 Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd C353 Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd C377 Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd C358 Jiangsu General Science Technology Co., Ltd C341 Shanghai Huayi Group Corp. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd C878 Qingdao GRT Rubber Co., Ltd C350

Versioni

  1. 2023-04-04