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Regolamento delegato (UE) 2023/840 della Commissione del 25 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente all’articolo 9, paragrafo 14, del medesimo regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2022-11-25dal 2023-05-11
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/840@2022-11-25/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Calcolo e allocazione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP
    2. Articolo 2 Determinazione del livello percentuale dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP
    3. Articolo 3 Gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP
    4. Articolo 4 Procedura per l’applicazione di misure di risanamento qualora l’importo supplementare non sia immediatamente disponibile
    5. Articolo 5 Procedura per il rimborso dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno versato un contributo finanziario quando l’importo supplementare non era immediatamente disponibile
    6. Articolo 6 Entrata in vigore
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132, in particolare l’articolo 9, paragrafo 15, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate dalle CCP in situazioni di difficoltà dovrebbe essere determinato tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna CCP.

(2) La metodologia di calcolo dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate da una CCP a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento dovrebbe pertanto consentire di distinguere tra CCP con un profilo di rischio complesso, per le quali l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate dovrebbe essere più elevato, e CCP con profili di rischio meno complessi o con una gestione dei rischi più prudente, per le quali l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate dovrebbe essere inferiore.

(3) La metodologia di calcolo dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate da una controparte centrale a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento dovrebbe contenere parametri sufficientemente chiari e obiettivi al fine di evitare difficoltà nella valutazione e dovrebbe consentire un’applicazione coerente in tutte le CCP. Tali parametri dovrebbero inoltre permettere di adeguare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate alla struttura e all’organizzazione interna della CCP, alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività, alla struttura degli incentivi degli azionisti, della dirigenza e dei partecipanti diretti, nonché dei clienti dei partecipanti diretti. A ciascun parametro dovrebbe essere attribuito un valore espresso in punti percentuali. Dalla somma di tutti i parametri dovrebbe risultare il livello percentuale del capitale basato sul rischio della CCP utilizzato come importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate dalle controparti centrali a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento.

(4) Al fine di tenere conto della struttura e dell’organizzazione interna della CCP, nonché della natura, della portata e della complessità della sua attività, la CCP dovrebbe valutare la natura e la complessità delle classi di attività compensate, il numero e la complessità delle interdipendenze con altre infrastrutture del mercato finanziario ed enti finanziari, l’efficienza della propria organizzazione interna, la solidità del quadro di gestione dei rischi e il numero di misure correttive rilevanti pendenti a seguito di conclusioni dell’autorità competente della CCP.

(5) Al fine di tenere conto della struttura degli incentivi degli azionisti, della dirigenza e dei partecipanti diretti della CCP, nonché dei clienti dei partecipanti diretti, la CCP dovrebbe valutare i rischi connessi alla sua proprietà diretta o indiretta e alla struttura di capitale, gli incentivi finanziari inclusi nella remunerazione dell’alta dirigenza della CCP, come pure il grado di coinvolgimento dei partecipanti diretti e dei clienti nella gestione dei rischi della CCP.

(6) Le CCP dovrebbero rivedere periodicamente l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate al fine di garantire che tale importo resti a un livello adeguato, anche in seguito a una modifica sostanziale dei requisiti patrimoniali basati sul rischio della CCP calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) Al fine di evitare oneri superflui, la CCP che decide di applicare volontariamente l’importo massimo di risorse proprie dedicate prefinanziate pari al 25 % non dovrebbe essere tenuta a effettuare il calcolo sulla base degli specifici parametri della metodologia.

(8) È importante che in uno scenario di inadempimento l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate sia allocato in modo equo. Le CCP che hanno costituito più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le diverse classi di strumenti finanziari da esse compensati dovrebbero pertanto allocare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate a ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento in proporzione alle sue dimensioni. In uno scenario diverso dall’inadempimento, l’intero importo delle risorse proprie dedicate prefinanziate supplementari dovrebbe essere disponibile per coprire le perdite.

(9) L’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate dalle controparti centrali a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento dovrebbe rispecchiare l’importanza relativa dei diversi parametri che riflettono l’organizzazione interna della CCP, la natura, la portata e la complessità della sua attività e la struttura degli incentivi degli azionisti che rafforzano una gestione dei rischi adeguata. Pertanto, ferme restando le percentuali minime e massime da applicare per determinare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate, il calcolo della percentuale da applicare per determinare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate dovrebbe essere la somma cumulativa di tutti i punti percentuali assegnati a ciascun parametro. La percentuale da applicare per ciascun parametro dovrebbe essere la somma degli indicatori quantitativi pertinenti. Ai parametri più significativi della valutazione dei rischi e della complessità della CCP dovrebbe essere attribuito un intervallo di valori ampio per gli indicatori quantitativi, mentre ai parametri che si riferiscono ad aspetti specifici relativi al rischio della CCP dovrebbe essere attribuito un intervallo di valori più ristretto.

(10) La metodologia di gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate dovrebbe consentire alle CCP di attenuare l’impatto dell’obbligo riguardante tali risorse supplementari consentendo loro di investire tali risorse supplementari in attività diverse da quelle considerate nella politica di investimento delle CCP di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché tali CCP attuino le procedure appropriate per l’applicazione di misure di risanamento al fine di attenuare il rischio che tali attività non siano immediatamente disponibili.

(11) È necessario attenuare l’impatto delle risorse proprie dedicate prefinanziate supplementari sulle CCP. Le possibilità di investimento delle CCP per la gestione delle risorse proprie dedicate prefinanziate supplementari dovrebbero quindi essere parzialmente allineate con l’elenco delle attività ammissibili come garanzia reale che le CCP accettano dai partecipanti diretti. Tale approccio continuerebbe a garantire che le CCP dispongano di un quadro e di procedure adeguati per gestire i rischi associati a tali attività e alla relativa liquidazione in periodi di difficoltà. Tuttavia alcune attività ammissibili come garanzia reale dovrebbero continuare a essere escluse dall’elenco degli investimenti ammissibili, in quanto non possono essere considerate sufficientemente liquide, o esporrebbero le risorse proprie della CCP a un rischio di credito e di mercato eccessivo e pertanto non possono essere considerate adeguate per un investimento da parte della CCP.

(12) Quando l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate investito in attività diverse da quelle di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 non è immediatamente disponibile, le CCP, a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento, ne dovrebbero informare le rispettive autorità competenti e i partecipanti diretti. In tal caso, le CCP dovrebbero essere autorizzate a coprire l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate non disponibile richiedendo il contributo finanziario dei partecipanti diretti non inadempienti. Tali contributi dovrebbero essere allocati in modo equo e proporzionato.

(13) Le CCP dovrebbero rimborsare ai partecipanti diretti non inadempienti il contributo finanziario che questi hanno versato a copertura dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate non disponibile. Al fine di limitare l’esposizione dei partecipanti diretti non inadempienti delle CCP e di garantire che questi siano in grado di far fronte a eventuali richieste future di contributi in contanti, tale rimborso dovrebbe avvenire entro un arco di tempo adeguato, in contanti e nella stessa valuta del contributo finanziario. Il rimborso dovrebbe essere effettuato solo dopo che le CCP hanno adempiuto gli altri obblighi di pagamento. Quando il rimborso non avviene entro un arco di tempo adeguato, al fine di incentivare il recupero degli importi dovuti, le CCP dovrebbero essere tenute a pagare un interesse annuo su tali importi.

(14) Al fine di preservare la competitività delle CCP dell’Unione a livello internazionale, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato le norme applicabili alle CCP di paesi terzi e le pratiche di queste ultime, nonché gli sviluppi internazionali in materia di risanamento e risoluzione delle CCP. Sulla base di tali analisi, l’ESMA è giunta alla conclusione che la metodologia proposta per il calcolo degli importi supplementari di risorse proprie dedicate prefinanziate delle CCP dell’Unione non dovrebbe incidere negativamente sulla competitività delle CCP dell’Unione attive a livello internazionale.

(15) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(16) L’ESMA ha elaborato il progetto di norme tecniche in collaborazione con l’Autorità bancaria europea, previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali. A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Calcolo e allocazione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP

1. Le CCP calcolano l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23 moltiplicando i requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione per il livello percentuale P dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP determinato conformemente all’articolo 2.

2. A seguito di ogni modifica sostanziale dei requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e almeno una volta l’anno le CCP rivedono la determinazione del livello percentuale e l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente al paragrafo 1.

3. Le CCP che decidono di applicare volontariamente la percentuale massima del 25 % per calcolare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23 non sono tenute a determinare il livello percentuale di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

4. Le CCP che hanno costituito più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le diverse classi di strumenti finanziari da esse compensati allocano l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente al paragrafo 1 a ciascuno dei fondi di garanzia in caso di inadempimento in proporzione alle dimensioni di ciascun fondo. Le CCP indicano separatamente l’allocazione nel proprio stato patrimoniale. Le CCP utilizzano gli importi supplementari allocati a un fondo di garanzia in caso di inadempimento per inadempimenti che si verificano nei segmenti di mercato cui il fondo di garanzia in caso di inadempimento si riferisce. Nel caso di un evento diverso dall’inadempimento le CCP allocano l’intero importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente al paragrafo 1 a copertura delle perdite subite in seguito all’evento diverso dall’inadempimento.

Articolo 2 Determinazione del livello percentuale dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP

Le CCP calcolano il livello percentuale dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP di cui all’articolo 1, paragrafo 1, conformemente alle formule riportate nell’allegato.

Articolo 3 Gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP

1. Se l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate scende al di sotto dell’importo supplementare prescritto, calcolato conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, e nel caso in cui tale importo supplementare subisca successive riduzioni, le CCP ne danno immediata notifica scritta alle rispettive autorità competenti. Tale notifica scritta indica in modo dettagliato l’importo supplementare residuo di risorse proprie dedicate prefinanziate e comunica all’autorità competente se sono previste ulteriori riduzioni di tale importo nei cinque giorni lavorativi successivi alla notifica. La notifica scritta indica inoltre il motivo per cui l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate è sceso al di sotto dell’importo supplementare prescritto e contiene una descrizione completa delle misure volte a ricostituire tale importo, con il relativo calendario.

2. Le CCP utilizzano solo l’importo residuo dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate ai fini dell’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23 nel caso in cui si verifichi un successivo inadempimento di uno o più partecipanti diretti o un evento diverso dall’inadempimento prima che la CCP interessata abbia ricostituito l’intero importo supplementare delle sue risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente all’articolo 1, paragrafo 1.

3. Le CCP ricostituiscono l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate al più tardi entro 20 giorni lavorativi dalla prima notifica scritta di cui al paragrafo 1.

4. Nel caso in cui il livello percentuale determinato conformemente all’articolo 2 sia superiore al 10 %, le CCP possono investire l’eccedenza dell’importo di risorse proprie dedicate prefinanziate prescritto in oro e in strumenti finanziari considerati garanzie altamente liquide a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, a condizione che:

a) tali attività siano incluse nella politica in materia di garanzie della CCP;

b) tali attività non siano garanzie bancarie, derivati o titoli di capitale;

c) le CCP interessate dispongano delle procedure di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 4 Procedura per l’applicazione di misure di risanamento qualora l’importo supplementare non sia immediatamente disponibile

1. Le CCP informano immediatamente l’autorità competente e i partecipanti diretti del fatto che, a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento, l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente all’articolo 1 non è immediatamente disponibile. Le CCP forniscono inoltre all’autorità competente e ai partecipanti diretti una descrizione dettagliata dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate non disponibile e indicano il motivo di tale indisponibilità.

2. Nel caso in cui, a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento, le CCP raccolgano risorse finanziarie dai partecipanti diretti non inadempienti, l’importo è pari all’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate non disponibile e le CCP interessate ripartiscono tale importo tra i partecipanti diretti non inadempienti in proporzione ai contributi da essi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

Articolo 5 Procedura per il rimborso dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno versato un contributo finanziario quando l’importo supplementare non era immediatamente disponibile

1. Le CCP adottano tutte le misure ragionevoli volte a rimborsare i partecipanti diretti non inadempienti che hanno contribuito finanziariamente alla CCP a norma dell’articolo 4, paragrafo 2. Esse procedono in tal senso monetizzando le attività utilizzate per investire l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, al più tardi entro 20 giorni lavorativi dalla notifica dell’indisponibilità dei fondi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, le CCP rimborsano i partecipanti diretti non inadempienti entro un arco di tempo adeguato e proseguono fino a quando tutti gli importi sono stati rimborsati.

3. Il rimborso di tutti gli importi dovuti ai partecipanti diretti non inadempienti è effettuato in contanti, nella stessa valuta in cui il partecipante diretto non inadempiente ha versato il contributo finanziario alla CCP.

4. Le CCP pagano ai partecipanti diretti non inadempienti gli importi dovuti dopo che si sono verificate tutte le circostanze seguenti:

a) i costi operativi sono stati coperti;

b) le obbligazioni debitorie venute a scadenza ed esigibili sono state pagate;

c) i risarcimenti che devono essere pagati nei tempi stabiliti dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione sono stati versati.

5. Le CCP pagano un interesse annuo sugli importi dovuti nel caso in cui il rimborso integrale richieda più di 120 giorni lavorativi dalla data della misura di risanamento iniziale che ha richiesto il contributo finanziario dei partecipanti diretti non inadempienti. Il tasso di interesse è pari al tasso degli interessi di mora calcolato a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO

1. Istruzioni generali Il livello percentuale dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è calcolato dalla CCP in base alla formula seguente: Pmax(10%;(min(25%;5i1Ai3i1Bi)) dove: A = parametri da A1 ad A5 calcolati dalla CCP conformemente alle sezioni da 2 a 6 del presente allegato; B = parametri da B1 a B3 calcolati dalla CCP conformemente alle sezioni da 7 a 9 del presente allegato. I parametri da A1 ad A5 riflettono la struttura e l’organizzazione interna della CCP, nonché la natura, la portata e la complessità della sua attività, mentre i parametri da B1 a B3 riflettono la struttura degli incentivi degli azionisti, della dirigenza e dei partecipanti diretti della CCP nonché dei clienti dei partecipanti diretti. Il livello percentuale finale (P) è arrotondato al numero intero più vicino.

2. Natura e complessità delle classi di attività compensate Il parametro A1 si riferisce alla natura e alla complessità delle classi di attività compensate. Il parametro A1 è compreso tra l'1 % e il 7 %. Il parametro A1 è calcolato in base alla formula seguente: A1IassetsIFXIsettl dove: Iassets rappresenta il numero delle diverse classi di attività compensate dalla CCP. Il valore di Iassets è calcolato in base alla formula seguente: Iassets0,01min5,Nassets, dove Nassets = il numero delle diverse classi di attività compensate dalla CCP; IFX rappresenta il numero di valute compensate dalla CCP. Il valore di IFX è pari all’1 % se la CCP compensa attività denominate in più di una valuta oppure offre il regolamento in più di una valuta, altrimenti è pari allo 0 %; Isettl rappresenta la modalità di regolamento dei derivati. Il valore di Isettl è pari all’1 % se la CCP offre il regolamento di contratti derivati mediante consegna fisica, altrimenti è pari allo 0 %.

3. Rapporti e interdipendenze della CCP con altre infrastrutture del mercato finanziario e altri enti finanziari Il parametro A2 si riferisce ai rapporti e alle interdipendenze della CCP con altre infrastrutture del mercato finanziario e altri enti finanziari. Il parametro A2 è compreso tra lo 0 % e il 2 %. Il parametro A2 è calcolato in base alla formula seguente: A2IFMIICMs dove: IFMI rappresenta il numero di interdipendenze. Il valore di IFMI è pari all’1 % se la CCP ha più di cinque interdipendenze con sedi di negoziazione, sistemi di pagamento e sistemi di regolamento, altrimenti è pari allo 0 %; ICMs rappresenta la concentrazione della partecipazione diretta della CCP. Il valore di ICMs è pari all’1 % se i primi cinque partecipanti diretti della CCP rappresentano più del 40 % delle risorse prefinanziate totali della CCP, aggregate per tutti i servizi e i fondi di garanzia in caso di inadempimento, altrimenti è pari allo 0 %. La CCP determina la quota delle risorse dei primi cinque partecipanti diretti sulla base di una media annua.

4. Organizzazione interna della CCP Il parametro A3 si riferisce all’efficienza dell’organizzazione interna della CCP. Il valore di A3 è compreso tra lo 0 % e il 5 %. Il parametro A3 è calcolato in base alla formula seguente: A3IRiskCoIreportingIRiskstaff dove: IRiskco rappresenta l’interazione tra il consiglio e il comitato dei rischi istituito a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012. Il valore di IRiskCo è pari al 2 % se negli ultimi tre anni il consiglio della CCP ha adottato più di tre decisioni in cui non sono state seguite le raccomandazioni del comitato dei rischi o la posizione consigliata da quest’ultimo, altrimenti è pari allo 0 %; Ireporting rappresenta il livello gerarchico per la convalida dei modelli. Il valore di Ireporting è pari allo 0 % se la convalida dei modelli è strutturalmente indipendente dallo sviluppo dei modelli, altrimenti è pari all’1 %; IRiskstaff rappresenta la quota di personale assegnato alla funzione di gestione dei rischi. Il valore di IRiskstaff è compreso tra lo 0 % e il 2 % ed è calcolato in base alla formula seguente: IRiskstaffmax(0;0,02(1 – (10,2)Prisk), dove Prisk = la quota di equivalenti a tempo pieno assegnati alla gestione dei rischi sul totale degli equivalenti a tempo pieno della CCP, comprese le funzioni esternalizzate. Il valore di IRiskstaff è del 2 % se Prisk è pari allo 0 %, mentre è dello 0 % se Prisk è pari al 20 %.

5. Solidità del quadro di gestione dei rischi della CCP Il parametro A4 si riferisce alla solidità del quadro di gestione dei rischi della CCP. Il valore di A4 è compreso tra lo 0 % e l’8 %. Il parametro A4 è calcolato in base alla formula seguente: A4IBTIincidentIpayments dove: IBT rappresenta l’adeguatezza dei margini della CCP valutata mediante l’effettuazione di prove a posteriori. Il valore di IBT è compreso tra lo 0 % e il 4 % ed è calcolato in base alla formula seguente: IBT0,04PBT, dove PBT = la percentuale di conti di compensazione della CCP, calcolata come il numero di conti di compensazione che soddisfano il criterio rispetto al numero totale di conti di compensazione, per i quali il risultato delle prove a posteriori in materia di margini negli ultimi 12 mesi è al di sotto del requisito minimo di cui al regolamento EMIR come specificato all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione. Il valore di IBT è del 4 % se PBT è pari al 100 %; Iincident rappresenta la solidità operativa della CCP in base al numero di incidenti di negoziazione. Il valore di Iincident è compreso tra lo 0 % e il 2 % ed è calcolato in base alla formula seguente: Iincident0,02min\ 1;Ndays10, dove Ndays = il numero di giorni in cui la CCP non è stata in grado di eseguire nuove negoziazioni per due o più ore negli ultimi 12 mesi. Il valore di Iincident è pari al 2 % se Ndays = 10 giorni. Ipayments rappresenta la solidità operativa della CCP in base al numero di incidenti di pagamento. Il valore di Ipayments è compreso tra lo 0 % e il 2 % ed è calcolato in base alla formula seguente: Ipayments0,02min\ 1;Ndays10, dove Ndays = il numero di giorni in cui la CCP non è stata in grado di eseguire o riscuotere pagamenti per due o più ore negli ultimi 12 mesi. Il valore di Ipayments è pari al 2 % se Ndays = 10 giorni.

6. Misure correttive pendenti a seguito delle conclusioni dell’autorità competente della CCP Il parametro A5 si riferisce al numero di misure correttive rilevanti pendenti a seguito delle conclusioni dell’autorità competente della CCP. Il valore di A5 è compreso tra lo 0 % e il 2 %. Il valore di A5 è calcolato in base alla formula seguente: A5Ireco dove: Ireco rappresenta le misure pendenti su questioni prudenziali. Il valore di Ireco è pari al 2 % se la CCP ha superato i termini stabiliti dall’autorità competente nel piano correttivo per quanto riguarda almeno una misura correttiva rilevante pendente a seguito delle conclusioni dell’autorità competente, altrimenti è pari allo 0 %. Ai fini della presente formula, una misura correttiva è considerata rilevante se la CCP o l’autorità competente in questione ha assegnato a tale misura correttiva la massima priorità, in base alla matrice di rilevanza interna della CCP o alla classificazione propria dell’autorità competente.

7. Assetto proprietario, struttura di capitale e redditività della CCP Il parametro B1 si riferisce all’assetto proprietario e alla struttura di capitale della CCP. Il valore di B1 è compreso tra lo 0 % e il 4 %. Il valore di B1 è calcolato in base alla formula seguente: B1ImajorityIsupport dove: Imajority rappresenta la natura dell’impresa madre della CCP. Il valore di Imajority è pari al 2 % se la CCP ha un’impresa madre diversa da un gruppo di proprietà pubblica, priva di rating o con un rating inferiore a investment grade, altrimenti è pari allo 0 %. Il rating corrisponde al rating peggiore attribuito al soggetto da un’agenzia di rating del credito autorizzata; Isupport rappresenta il sostegno dell’impresa madre della CCP. Il valore di Isupport è pari allo 0 % se, in caso di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento, la CCP beneficia di un sostegno finanziario rilevante da parte dell’impresa madre concordato contrattualmente, incluse linee di credito impegnate o contratti assicurativi, altrimenti è pari al 2 %.

8. Remunerazione dell’alta dirigenza Il parametro B2 si riferisce alla misura in cui un evento di inadempimento o un evento diverso dall’inadempimento può incidere a livello contrattuale sulla remunerazione dell’alta dirigenza. Il valore di B2 è compreso tra lo 0 % e il 2 %. Il valore di B2 è calcolato in base alla formula seguente: B2I%amountI%staff dove: I%amount rappresenta la porzione della remunerazione variabile totale dell'alta dirigenza soggetta a clausole di recupero (claw back). Il valore di I%amount è compreso tra lo 0 % e l'1 % ed è calcolato in base alla formula seguente: I%amountmax0;0,011 – 2Pamount, dove Pamount = la percentuale della remunerazione variabile annua totale dell'alta dirigenza della CCP soggetta a clausole di recupero in caso di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento. Il valore di I%amount è dell'1 % se Pamount è pari allo 0 %; I%staff rappresenta la percentuale del personale dell’alta dirigenza soggetto a clausole di recupero in caso di perdite dovute a inadempimento o non dovute a inadempimento. Il valore di I%staff è compreso tra lo 0 % e l’1 % ed è calcolato in base alla formula seguente: I%staffmax(0;0,01((1 – P%staff)), dove P%staff = la percentuale dell’alta dirigenza della CCP, espressa in percentuale degli equivalenti a tempo pieno medi annui dell’alta dirigenza della CCP, soggetta alla clausola di recupero della remunerazione variabile.

9. Coinvolgimento dei partecipanti diretti e dei clienti nella gestione dei rischi della CCP Il parametro B3 si riferisce al coinvolgimento dei partecipanti diretti e dei clienti nella gestione dei rischi della CCP. Il valore di B3 è compreso tra lo 0 % e il 2 %. Il valore di B3 è calcolato in base alla formula seguente: B3IinvestmentIincentives dove: Iinvestment rappresenta il coinvolgimento dei partecipanti diretti e dei clienti nel processo decisionale in materia di investimenti. Il valore di Iinvestment è pari allo 0 % se i partecipanti diretti sono coinvolti nelle decisioni di investimento e sostengono alcune delle perdite potenziali, altrimenti è pari all’1 %. Ai fini della determinazione del valore dell’indicatore Iinvestment, le CCP considerano i partecipanti diretti coinvolti nelle decisioni di investimento se sono consultati durante il processo di approvazione della politica di investimento della CCP oppure in occasione di ogni singola decisione di investimento; Iincentives rappresenta gli incentivi offerti ai partecipanti diretti nella procedura di gestione dell’inadempimento. Il valore di Iincentives è pari allo 0 % se sono presenti incentivi per far sì che i partecipanti diretti siano coinvolti nella procedura di gestione dell’inadempimento, altrimenti è pari all’1 %

Versioni

  1. 2022-11-25