Regolamento di esecuzione (UE) 2023/890 del Consiglio del 28 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/890@2023-04-28/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
(2) A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-426/21 risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall
ANNEX
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A (Persone) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
36. Nizar AL-ASSAD.