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Decisione della Banca centrale europea del 15 dicembre 2006 che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (BCE/2006/22) (2007/43/CE)

In vigoreVersione 2006-12-15dal 2007-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/d/2006/22-01@2006-12-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Misura e forma del versamento del capitale
    2. Articolo 2 Adeguamento del capitale versato
    3. Articolo 3 Disposizioni finali

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2004/6, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti, ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito BCN partecipanti) erano tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) il 1o maggio 2004.

(2) In vista dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania e delle rispettive BCN che il 1o gennaio 2007 entrano a far parte del SEBC, la decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea, stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2007, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN che sarà membro del SEBC il 1o gennaio 2007 nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente ponderazioni e schema di capitale).

(3) Il capitale sottoscritto della BCE, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sarà pari a 5760652402,58 EUR.

(4) Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2004/6 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e che determini la forma e la misura in cui le BCN partecipanti sono tenute a versare il capitale della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(5) In virtù dell'articolo 1 della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007, la deroga in favore della Slovenia di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(6) Conformemente alla decisione BCE/2006/30, del 30 dicembre 2006, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banka Slovenije, la Banka Slovenije è tenuta a versare la parte rimanente della propria quota di capitale della BCE sottoscritto a decorrere dal 1o gennaio 2007, tenendo conto dello schema di capitale esteso,

DECIDE:

Articolo 1 Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN partecipante versa per intero la propria quota di capitale della BCE sottoscritto a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2006/21, ciascuna BCN partecipante versa, a decorrere dal 1o gennaio 2007, l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome: BCN partecipante (EUR) Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique 142334199,56 Deutsche Bundesbank 1182149240,19 Banca di Grecia 104659532,85 Banco de España 434917735,09 Banque de France 828813864,42 Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 51183396,60 Banca d'Italia 721792464,09 Banque centrale du Luxembourg 9073027,53 De Nederlandsche Bank 224302522,60 Oesterreichische Nationalbank 116128991,78 Banco de Portugal 98720300,22 Banka Slovenije 18399523,77 Suomen Pankki 71708601,11

Articolo 2 Adeguamento del capitale versato

1. Dal momento che ciascuna BCN partecipante, ad eccezione della Banka Slovenije, ha già versato interamente la propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2004/6, ciascuna di esse, ad eccezione della Banka Slovenije, trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva, o riceve in restituzione una data somma dalla BCE, a seconda del caso, in modo tale da raggiungere gli importi indicati nella tabella che figura nell'articolo 1. Il versamento del capitale da parte della Banka Slovenije è disciplinato dalla decisione BCE/2006/30.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità della decisione BCE/2006/23, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato.

Articolo 3 Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2. La decisione BCE/2004/6 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3. I riferimenti alla decisione BCE/2004/6 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2006. Il presidente della BCE Jean-Claude Trichet

Versioni

  1. 2006-12-15