Decisione della Commissione del 26 agosto 2004 che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 2942] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/626/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2004/626@2004-08-26/it
Indice
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, in particolare l'articolo 19,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, in particolare l'articolo 13 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, in particolare l'articolo 13 bis,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 98/320/CE della Commissione prevedeva un esperimento temporaneo a livello comunitario, allo scopo di valutare se il campionamento di sementi a fini di controllo e il controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale potesse costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi di cui alle direttive 2002/54/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi.
(2) L’esperimento temporaneo dovrebbe essere prorogato per garantire la continuità delle attuali correnti commerciali in attesa che siano adottate le modifiche delle direttive vigenti summenzionate e per raccogliere dati ulteriori.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 98/320/CE.
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’articolo 4 della decisione 98/320/CE, la data 31 luglio 2004 è sostituita dalla data 27 aprile 2005.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione