Raccomandazione della Commissione dell’11 ottobre 2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi [notificata con il numero C(2004) 3461] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/704/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2004/704@2004-10-11/it
Indice
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, fissa livelli massimi per le diossine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti.
(2) Sebbene da un punto di vista tossicologico qualsiasi soglia andrebbe applicata sia alle diossine che ai PCB diossina-simili, i livelli massimi sono fissati soltanto per le diossine e i furani e non per i PCB diossina-simili, vista l’estrema scarsità di dati disponibili sulla prevalenza di questi ultimi. La direttiva in questione provvede per la prima volta a una revisione dei livelli massimi, entro il 31 dicembre 2004, alla luce dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare.
(3) La direttiva 2002/32/CE provvede a un’ulteriore revisione dei livelli massimi entro il 31 dicembre 2006, con l’obiettivo di una significativa riduzione dei livelli massimi.
(4) È necessario produrre dati affidabili in tutta la Comunità europea riguardo alla presenza di PCB simili alle diossine nella più ampia gamma di prodotti destinati all’alimentazione animale (come definiti nella direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali) al fine di ottenere un quadro chiaro sugli attuali sviluppi in materia di presenza di base di tali sostanze nei prodotti destinati all’alimentazione animale.
(5) Il rapporto tra la presenza di diossine, furani, PCB simili alle diossine e PCB non simili alle diossine è importante ma in gran parte sconosciuto. Di conseguenza è opportuno analizzare i campioni raccolti, se possibile anche per i PCB non simili alle diossine.
(6) La raccomandazione 2002/201/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti raccomanda agli Stati membri di eseguire un monitoraggio aleatorio della presenza di diossina, furani e PCB diossina-simili in prodotti destinati all’alimentazione animale, in misura proporzionale alla loro produzione, uso e consumo di prodotti destinati all’alimentazione animale. Tale monitoraggio dovrebbe essere svolto sulla base di dettagliati orientamenti formulati dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Al fine di assicurare un alto livello di uniformità all’interno dell’Unione europea, tali orientamenti dovrebbero contenere, fra altre cose, disposizioni relative alla frequenza minima ed al formato delle relazioni sui risultati.
(7) È importante che tali dati vengano regolarmente comunicati alla Commissione. La Commissione assicurerà l’inserimento dei dati in una base dati pubblicamente consultabile.
(8) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito alla Comunità europea dal 1o maggio 2004. È opportuno che i nuovi Stati membri partecipino al più presto al programma di monitoraggio. Tuttavia si prende atto del fatto che per i nuovi Stati membri è opportuno prevedere un meccanismo di transizione, e che attualmente per i nuovi Stati membri non si raccomanda una determinata frequenza minima per il monitoraggio aleatorio della presenza di diossina, furani e PCB diossina-simili nei mangimi,
RACCOMANDA: Che gli Stati membri assicurino, a partire dall’anno 2004 e fino al 31 dicembre 2006, il monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti destinati all’alimentazione animale, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente di cui alla tabella nell’allegato I. La frequenza di raccolta dei campioni dovrebbe essere rivista annualmente alla luce delle esperienze raccolte. Che la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia partecipino al più presto al programma di monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nei mangimi. La frequenza dei campioni da analizzare annualmente da parte della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia verrà fissata a partire dal 2005. Che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione i dati con le informazioni e nei formati di cui all’allegato II, al fine del loro inserimento in una base dati. È opportuno che siano forniti anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e che siano forniti anche i livelli di base corrispondenti. Che gli Stati membri, se possibile, procedano anche all’analisi dei PCB non simili alle diossine nei medesimi campioni. Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO I
Numero complessivo di campioni raccomandati per ciascun paese Materie prime per mangimi, additivi, premiscele Mangimi composti Origine vegetale Minerali Oligoelementi, agenti leganti antiagglomeranti Premisture-tutte le specie Origine animale Totale Animali terrestri Pesci Totale Paese Numero Cereali, prodotti e sottoprodotti Semi oleosi, frutti oleosi, prodotti e sottoprodotti Semi di leguminose, prodotti e sottoprodotti Foraggi e foraggi grossolani Altre materie prime di origine vegetale per mangimi Grassi animali/prodotti animali (compreso latte in polvere e ovoprodotti) Olio di pesce Farina di pesce Numero Bovini Suini Ovini Altri (coniglio, cavallo, mangime peranimali da compagnia) Pesci Numero Belgio 60 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 37 4 10 5 2 2 23 Danimarca 107 5 5 5 3 3 3 4 3 24 23 78 4 10 3 2 10 29 Germania 163 20 12 11 9 9 9 8 10 3 3 94 24 19 14 4 8 69 Grecia 53 5 5 3 2 2 2 3 3 4 3 32 2 2 2 1 14 21 Spagna 135 8 6 5 7 8 8 8 6 5 9 70 12 21 14 8 10 65 Francia 232 28 19 28 11 11 11 12 7 4 5 136 15 19 32 15 15 96 Irlanda 56 5 3 5 2 3 3 3 3 3 3 33 7 3 3 3 5 21 Italia 117 10 7 12 5 5 5 7 5 4 3 63 12 6 14 7 15 54 Lussemburgo 33 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 19 3 3 3 2 3 14 Paesi Bassi 111 5 5 5 7 8 8 7 5 3 3 56 14 19 13 6 3 55 Austria 47 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 33 3 3 3 2 3 14 Portogallo 50 3 5 5 2 3 3 3 3 3 3 33 4 3 5 2 3 17 Finlandia 48 5 3 5 2 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 4 15 Svezia 49 5 3 6 2 3 3 3 3 3 3 34 4 3 3 2 3 15 Regno Unito 158 10 10 10 6 6 6 10 4 10 8 80 15 7 13 10 33 78 Totale UE 1417 122 96 113 65 70 70 79 64 76 76 831 126 131 130 68 131 586 Islanda 67 3 3 3 2 1 1 2 3 19 16 53 3 3 3 2 3 14 Norvegia 127 5 5 5 3 3 3 5 3 13 15 60 3 3 3 2 56 67 Totale SEE 1611 130 104 121 70 74 74 86 70 108 107 944 132 137 136 72 190 667
Tabella: Riepilogo del numero minimo di campioni da analizzare annualmente: La distribuzione dei campioni è basata sulla produzione e/o l’uso in ciascun paese. Particolare attenzione viene prestata alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti per i quali si ritiene probabile una maggiore variazione nei livelli di base di diossina, furani e PCB diossina-simili
ALLEGATO II A.
Note esplicative sul modulo relativo ai risultati analitici relativi alla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB nei mangimi
1. Informazioni generali sui campioni analizzati Paese nome dello Stato membro dove è stato realizzato il monitoraggio. Anno anno di svolgimento del sondaggio. Prodotto mangime analizzato – per le materie prime per mangimi, se possibile, usare la terminologia della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all’utilizzo di materie prime per mangimi. Nel caso di mangimi composti la menzione della composizione rappresenta un’informazione estremamente utile. Stadio di commercializzazione luogo in cui il (campione di) prodotto è stato raccolto. Espressione dei risultati i risultati devono essere riferiti suddividendoli per prodotto. I risultati vanno espressi adottando il medesimo parametro adottato per fissare i livelli massimi (relativi a un mangime al tasso di umidità del 12 % - direttiva 2002/32/CE). In caso di analisi di PCB non diossina-simili, è fortemente raccomandato esprimere i livelli adottando il medesimo parametro. Tipo di campione campione aleatorio – è ammissibile anche una relazione sui risultati analitici di campionamenti mirati, a condizione che si specifichi chiaramente che si trattava di un campionamento mirato che non rispecchia necessariamente i normali livelli di base. Metodi fare riferimento ai metodi adottati. Accreditamento specificare se il metodo di analisi è accreditato o meno. Incertezza (%) la percentuale di incertezza insita nel metodo di analisi.
2. Informazioni specifiche sul campione analizzato Numero di campioni numero di campioni analizzati per lo stesso tipo di prodotto. Qualora si disponga di risultati per un numero maggiore di campioni rispetto alle colonne prestampate, è sufficiente aggiungere nuove colonne indicandone il numero in calce al modulo. Metodo di produzione convenzionale/biologico (il più dettagliatamente possibile). Area se del caso, specificare il distretto o la regione di raccolta del campione, se possibile specificando se si tratta di un territorio rurale, urbano, di zona industriale, portuale, di mare aperto, eccetera. Per esempio: Bruxelles – territorio urbano, Mediterraneo – mare aperto. Numero di sottocampioni se il campione analizzato è un campione collettivo, deve essere specificato il numero di sottocampioni (numero di singoli campioni). Qualora il risultato analitico si basi su un solo campione, 1 dovrebbe essere notificato. Il numero di sottocampioni in un campione collettivo può variare, quindi si invita a specificarlo per ciascun campione. Contenuto di grassi (%) la percentuale di grassi contenuti nel campione (se disponibile). Contenuto di umidità (%) la percentuale di umidità contenuta nel campione (se disponibile).
3. Risultati Diossine, furani, PCB diossina-simili i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppt - nanogrammi/chilo (ng/kg). PCB non diossina-simili i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppb - microgrammi/chilo (g/kg). LOQ limite di quantificazione in ng/kg o μg/kg (per PCB non diossina-simili). LOD limite di determinazione in ng/kg o μg/kg (per PCB non diossina-simili). Per i congeneri analizzati ma risultati al di sotto del LOD (limite di determinazione) nella casella dei risultati dovrebbe essere inserita la menzione < LOD (il LOD dovrebbe essere espresso in forma di valore). Per i congeneri analizzati ma risultati al di sotto del LOQ (limite di quantificazione) nella casella dei risultati dovrebbe essere inserita la menzione < LOQ (il LOQ dovrebbe essere espresso in forma di valore). Per i congeneri PCB analizzati in aggiunta ai PCB-7 ed ai PCB diossina-simili, è necessario menzionare nel modulo il numero del congenere PCB (per esempio 31, 99, 110, eccetera). Qualora il campione venga analizzato per un numero di congeneri superiore alle righe prestampate, è sufficiente aggiungere nuove righe in calce al modulo.
4. Osservazioni Questo spazio deve essere usato, oltre che per specificare il metodo di estrazione del grasso adottato, per aggiungere ulteriori osservazioni pertinenti riguardo ai dati inseriti.
B.
Formulario relativo ai risultati delle analisi specifiche relativi alla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB nei mangimi
PaeseOsservazioniAnnoMetodo di estrazione dei grassi utilizzato:ProdottoFase di commercializzazioneEspressione dei risultatiTipo di campionamentoN. di campioneMetodo di produzioneAreaNumero di sottocampioniUmidità (%)Contenuto di grassi (%)1.Diossine e furani (ng/kg)CongeneriTEFLODLOQRecupero (%)RisultatiTEQMetodi2,3,7,8 - TCDD1Determinazione1,2,3,7,8 - PeCDD1Unità1,2,3,4,7,8 - HxCDD0,1Accreditati1,2,3,6,7,8 - HxCDD0,1Incertezza (%)1,2,3,7,8,9 - HxCDD0,11,2,3,4,6,7,8 - HpCDD0,01OCDD0,00012,3,7,8 - TCDF0,11,2,3,7,8 - PeCDF0,052,3,4,7,8 - PeCDF0,51,2,3,4,7,8 - HxCDF0,11,2,3,6,7,8 - HxCDF0,11,2,3,7,8,9 - HxCDF0,1TEQ-PCDD/PCDF totali2,3,4,6,7,8 - HxCDF0,11,2,3,4,6,7,8 - HpCDF0,01Limite superiore1,2,3,4,7,8,9 - HpCDF0,01Valore intermedioOCDF0,0001Limite inferiore2.non-ortho PCB (pg/g o ng/kg)Congeneri PCBTEFLODLOQRecupero (%)RisultatiTEQMetodiPCB-770,0001DeterminazionePCB-810,0001UnitàPCB-1260,1AccreditatiPCB-1690,01Incertezza (%)3.mono-orho PCB (pg/g o ng/kg)Congeneri PCBTEFLODLOQRecupero (%)RisultatiTEQMetodiPCB-1050,0001DeterminazionePCB-1140,0005UnitàPCB-1180,0001AccreditatiPCB-1230,0001TEQ-PCB totaliIncertezza (%)PCB-1560,0005PCB-1570,0005Limite superiorePCB-1670,00001Valore intermedioPCB-1890,0001Limite inferiore PCB NON DIOSSINA-SIMILI4.PCB-7 (6) (μg/kg o ppb)Congeneri PCBLDDLODRisultatiMetodiPCB-28AccreditatiPCB-52UnitàPCB-101Incertezza (%)PCB-118PCB-138PCB-153PCB-1805.Altri PCB (μg/kg o ppb)Congeneri PCBLDDLODRisultatiMetodiPCB-AccreditatiPCB-UnitàPCB-Incertezza (%)PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-PCB-