Posizione comune 2007/391/PESC del Consiglio del 7 giugno 2007 che modifica la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/391@2007-06-07/it
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC, in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia.
(2) Il 20 febbraio 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 1744 (2007) che introduce ulteriori deroghe alle misure restrittive imposte dal paragrafo 5 dell'UNSCR 733 (1992) e successivamente precisate nei paragrafi 1 e 2 dell'UNSCR 1425 (2002) per la fornitura di armi ed equipaggiamenti militari e per la formazione e l'assistenza tecniche destinate unicamente a sostenere la missione di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) oppure ad essere da questa utilizzate.
(3) Le misure restrittive disposte dalla posizione comune 2002/960/PESC dovrebbero quindi essere modificate al fine di applicare l'UNSCR 1744 (2007).
(4) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2002/960/PESC è sostituito dal seguente:
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari destinate unicamente a sostenere la missione di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) o ad essere da questa utilizzate;
b) alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007), purché il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica;
c) alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell'Unione, della Comunità o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nel contesto del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal Comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992); all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente M. Glos