Gelex

Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio del 23 giugno 2008 che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l’azione comune 2005/575/PESC

In vigoreVersione 2008-06-23
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2008/550@2008-06-23/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Istituzione
    2. Articolo 2 Missione
    3. Articolo 3 Obiettivi
    4. Articolo 4 Compiti dell’AESD
    5. Articolo 5 Organizzazione
    6. Articolo 6 Comitato direttivo
    7. Articolo 7 Consiglio accademico esecutivo
    8. Articolo 8 Segretariato
    9. Articolo 9 Partecipazione alle attività di formazione dell’AESD
    10. Articolo 10 Collaborazione
    11. Articolo 11 Finanziamento
    12. Articolo 12 Norme di sicurezza
    13. Articolo 13 Revisione
    14. Articolo 14 Abrogazione
    15. Articolo 15 Entrata in vigore
    16. Articolo 16 Pubblicazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/575/PESC che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).

(2) Il 21 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 13 di tale azione comune, il comitato direttivo ha presentato una relazione sulle attività e prospettive dell’AESD ai fini della revisione dell’azione comune.

(3) Il 18 marzo 2008 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato al Consiglio di modificare l’azione comune alla luce di tale relazione.

(4) A fini di chiarezza si dovrebbe adottare una nuova versione consolidata dell’azione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1 Istituzione

1. È istituita l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).

2. L’AESD è costituita in forma di rete tra istituti, scuole, accademie, università e istituzioni all’interno dell’Unione europea (UE) specializzati in politica della sicurezza e della difesa e l’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS) (di seguito, gli istituti).

3. L’AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell’UE e le pertinenti agenzie dell’UE.

Articolo 2 Missione

L’AESD offre formazione a livello strategico nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PESD tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere, attraverso le attività di formazione, le migliori prassi in relazione a vari temi PESD.

Articolo 3 Obiettivi

L’AESD persegue i seguenti obiettivi: Ove opportuno, si dovrebbe provvedere alla coerenza con le attività comunitarie.

a) sviluppare ulteriormente la cultura europea della sicurezza nel contesto PESD;

b) promuovere una migliore comprensione della PESD quale componente essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC);

c) fornire agli organi dell’UE personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PESD;

d) mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell’UE; e

e) contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alla formazione.

Articolo 4 Compiti dell’AESD

1. In linea con la missione e gli obiettivi perseguiti, i compiti principali dell’AESD sono l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione nel settore della PESD.

2. Le attività di formazione dell’AESD comprendono: In funzione delle decisioni prese dal comitato esecutivo si avviano altre attività formative.

a) il corso di alto livello sulla PESD;

b) il corso di orientamento sulla PESD; e

c) i corsi sulla PESD per un pubblico specializzato o con un taglio specifico, decisi dal comitato direttivo di cui all’articolo 6.

3. Inoltre l’AESD svolge in particolare i seguenti compiti:

a) fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti partecipanti alla rete;

b) installa e provvede al funzionamento del sistema di teledidattica avanzata via Internet, per fornire assistenza alle attività di formazione dell’AESD;

c) elabora e sviluppa materiale didattico per la formazione dell’UE in materia di PESD, anche sulla base di materiale già esistente;

d) istituisce una Rete Alumni tra gli ex partecipanti alla formazione;

e) sostiene programmi di scambio nel campo della PESD tra istituti di formazione degli Stati membri;

f) contribuisce al programma di formazione annuale dell’UE in materia di PESD;

g) organizza e svolge una conferenza annuale di collegamento in rete destinata a riunire gli operatori civili e militari interessati che intervengono nella formazione dell’UE nel settore della PESD.

4. L’AESD dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per concludere contratti e accordi amministrativi e per detenere un conto bancario. L’eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall’AESD è assunta dagli Stati contributori e dagli altri contributori di cui all’articolo 11, paragrafo 5. In nessun caso la responsabilità del Consiglio, del segretario generale o del segretariato generale del Consiglio può essere invocata per servizi forniti dal personale del segretariato generale nel contesto delle attività dell’AESD.

5. Le attività di formazione dell’AESD si svolgono attraverso gli istituti che fanno parte della rete AESD o attraverso altri operatori di uno Stato membro che ospita l’attività di formazione.

6. L’IUESS, che fa parte della rete dell’AESD, fornisce assistenza alle attività di formazione dell’AESD, in particolare attraverso le sue pubblicazioni e le conferenze date dai suoi ricercatori, mettendo inoltre a disposizione il suo sito web nell’ambito e a favore del sistema di teledidattica avanzata via Internet.

Articolo 5 Organizzazione

1. I seguenti organi sono istituiti nell’ambito dell’AESD:

a) un comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione dell’accademia;

b) un consiglio accademico esecutivo incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione;

c) un segretariato permanente dell’AESD (di seguito il segretariato) che in particolare assiste il comitato direttivo e il consiglio accademico esecutivo.

2. Il comitato direttivo, il consiglio accademico esecutivo e il segretariato svolgono i compiti indicati rispettivamente negli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 6 Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l’organo decisionale dell’AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo Stato membro, sono indirizzate al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR). I rappresentanti degli Stati aderenti possono assistere alle riunioni in veste di osservatori attivi.

2. I membri del comitato direttivo possono essere accompagnati da esperti.

3. Il comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio e si riunisce almeno due volte all’anno. Il presidente del comitato direttivo è autorizzato a rappresentare l’AESD in particolare al fine di concludere i contratti di cui all’articolo 4, paragrafo 4.

4. Alle riunioni del comitato sono invitati ad assistere il presidente del consiglio accademico esecutivo e rappresentanti dell’SG/AR e della Commissione.

5. Il comitato:

a) stabilisce il programma accademico annuale dell’AESD, sulla base del concetto di formazione dell’AESD;

b) fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio accademico esecutivo;

c) adotta e sottopone a riesame periodico il concetto di formazione dell’AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione nel settore della PESD;

d) sceglie lo Stato membro (gli Stati membri) che ospita (che ospitano) le attività di formazione dell’AESD e gli istituti che le svolgono;

e) elabora e approva i programmi generali di studio per tutte le attività formative dell’AESD;

f) adotta rapporti di valutazione e una relazione generale annuale sulle attività di formazione dell’AESD, da trasmettere agli organi competenti del Consiglio;

g) nomina il presidente del consiglio accademico esecutivo per un periodo di almeno due anni accademici.

6. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

7. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Per la loro adozione le decisioni richiedono il numero di voti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sull’Unione europea.

Articolo 7 Consiglio accademico esecutivo

1. Il consiglio accademico esecutivo è composto dai rappresentanti senior degli istituti coinvolti attivamente nelle attività dell’AESD. Ove vi siano più rappresentanti di uno Stato membro, essi formano insieme un’unica delegazione.

2. Il presidente del consiglio accademico è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.

3. Alle riunioni del consiglio accademico sono invitati ad assistere rappresentanti dell’SG/AR e della Commissione. Alle riunioni possono essere invitati ad assistere esperti accademici e alti funzionari di istituzioni nazionali e europee.

4. Il consiglio accademico esecutivo:

a) fornisce al comitato direttivo consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;

b) applica il programma accademico annuale convenuto, tramite gli istituti che fanno parte della rete AESD;

c) supervisiona il sistema di teledidattica avanzata via Internet;

d) elabora i programmi di studio specifici per tutte le attività di formazione dell’AESD, sulla base dei programmi generali convenuti;

e) assicura il coordinamento generale delle attività formative dell’AESD tra tutti gli istituti;

f) passa in rassegna il livello delle attività di formazione svolte nell’anno accademico precedente;

g) presenta al comitato direttivo proposte di attività di formazione per l’anno accademico successivo;

h) assicura una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione dell’AESD;

i) contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell’AESD.

5. Per svolgere i suoi compiti il consiglio può riunirsi in diverse configurazioni orientate sui progetti. Il consiglio definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni e le sottopone all’approvazione del comitato direttivo.

6. Il regolamento interno del consiglio accademico è adottato dal comitato direttivo.

Articolo 8 Segretariato

1. Il segretariato generale del Consiglio provvede al segretariato dell’AESD. Il segretariato generale del Consiglio, gli Stati membri e gli istituti che fanno parte della rete AESD provvedono al personale.

2. Il segretariato assiste il comitato direttivo e il consiglio accademico esecutivo, svolge lavori amministrativi e di concetto a sostegno delle loro attività e fornisce assistenza nell’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD.

3. In particolare, il segretariato: Un membro del segretariato esercita la funzione di capo dell’AESD e può anche esercitare la funzione di direttore del corso di alto livello sulla PESD.

a) è responsabile della gestione e del coordinamento dei lavori e del programma di formazione dell’AESD;

b) è il principale punto di contatto per gli istituti e gli altri organi che parteciperanno alla rete delle scuole nonché per gli enti esterni e per il pubblico.

4. Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione. Ciascun istituto appartenente alla rete dell’AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD.

Articolo 9 Partecipazione alle attività di formazione dell’AESD

1. Tutte le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati aderenti. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni. In linea di massima, le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini degli Stati candidati e, nel caso, degli Stati terzi.

2. Alle attività di formazione partecipa il personale civile e militare che si occupa degli aspetti strategici nel settore della PESD. Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione dell’AESD rappresentanti tra l’altro di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, di istituti accademici, dei media e dell’imprenditoria.

3. I partecipanti che hanno completato un corso dell’AESD ricevono un certificato firmato dall’SG/AR. Le modalità del certificato sono decise dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE.

Articolo 10 Collaborazione

L’AESD collabora con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti internazionali di formazione di Stati terzi, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche.

Articolo 11 Finanziamento

1. Ciascuno Stato membro, istituzione dell’UE, agenzia dell’UE e istituto che fa parte della rete dell’AESD si fa carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all’AESD, comprese le retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione dell’AESD.

2. Gli Stati membri e gli istituti che fanno parte della rete AESD sostengono ciascuno le spese del personale che forniscono al segretariato, retribuzioni, indennità e spese di viaggio e di soggiorno comprese, come pure le spese di alloggio in missione.

3. Il segretariato generale del Consiglio si fa carico di tutte le spese derivanti dai compiti di cui all’articolo 8 e ad essi relative, anche delle spese del personale da esso fornito.

4. Ogni partecipante alle attività di formazione dell’AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

5. Per finanziare attività specifiche, in particolare l’elaborazione, la messa in opera e il funzionamento delle reti dei sistemi d’informazione o delle relative applicazioni per l’AESD di cui all’articolo 4, paragrafo 3, i contributi volontari degli Stati membri e degli istituti che fanno parte della rete AESD sono gestiti dal segretariato generale del Consiglio come entrate con destinazione specifica.

6. Le modalità pratiche dei contributi di cui al paragrafo 5 sono stabilite dal comitato direttivo.

Articolo 12 Norme di sicurezza

Le norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2001/264/CE, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio, si applicano alle attività dell’AESD.

Articolo 13 Revisione

La presente azione comune è sottoposta a riesame e revisione, se del caso, alla luce di uno studio sulle prospettive future dell’AESD e le possibili relative implicazioni. Lo studio tratta anche aspetti quali il segretariato, l’organico, la gestione del sistema di teledidattica via Internet, le strutture per le conferenze, il regime finanziario, la gestione e il coordinamento della formazione PESD a livello di UE e l’equilibrio civile-militare nell’ambito della rete AESD; esso è elaborato dal segretariato generale del Consiglio ed è presentato dalla presidenza al Consiglio entro il mese di novembre del 2008. Inoltre, la presente azione comune è sottoposta a riesame e revisione, se del caso, entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 14 Abrogazione

L’azione comune 2005/575/PESC è abrogata.

Articolo 15 Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 16 Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente I. Jarc

Versioni

  1. 2008-06-23