Gelex

Decisione della Commissione del 30 settembre 2008 concernente la non iscrizione del Beauveria brongniartii e del permanganato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2008) 5106] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/768/CE)

In vigoreVersione 2008-09-30
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2008/768@2008-09-30/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 della Commissione stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

(3) Il Beauveria brogniartii e il permanganato di potassio sono sostanze che rientrano nella quarta fase del programma.

(4) Gli unici notificanti del Beauveria brogniartii e del permanganato di potassio hanno informato la Commissione, rispettivamente in data 5 settembre 2007 e 22 febbraio 2008, che non intendevano più partecipare al programma di lavoro relativo a tali sostanze attive e che pertanto non avrebbero più fornito informazioni. Di conseguenza, le sostanze attive citate non vanno incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(5) Per quanto concerne le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti, un termine non superiore a dodici mesi al fine di consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Ove sia previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.

(6) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione di queste sostanze attive nell’allegato 1.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato I siano revocate entro il 30 marzo 2009;

b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2008. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione

Versioni

  1. 2008-09-30