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Azione comune 2009/466/PESC del Consiglio del 15 giugno 2009 che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

In vigoreVersione 2009-06-15
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2009/466@2009-06-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/405/PESC, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo).

(2) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/485/PESC che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2009.

(3) Dalle consultazioni con le autorità congolesi e con altre parti interessate è emersa la necessità di prorogare la missione per un ulteriore periodo, e il 10 marzo 2009 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare la missione di altri 12 mesi.

(4) È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2007/405/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2007/405/PESC è modificata come segue:

1) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 è pari a 5500000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 ottobre 2009 è pari a 6920000 EUR. Il Consiglio stabilisce un nuovo importo di riferimento finanziario al fine di coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o novembre 2009 al 30 giugno 2010.;

2) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: Essa scade il 30 giugno 2010.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 2009. Per il Consiglio Il presidente J. Kohout

Versioni

  1. 2009-06-15