Azione comune 2009/854/PESC del Consiglio del 20 novembre 2009 recante modifica dell’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2009/854@2009-11-20/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).
(2) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/862/PESC che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC fino al 24 novembre 2009.
(3) L’azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere ulteriormente prorogata fino al 24 maggio 2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata: Para. 001. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 novembre 2009 al 24 maggio 2010 è pari a 1120000 EUR.; (1) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: (2) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: Essa scade il 24 maggio 2010.; Art. 017. La presente azione comune è riesaminata entro il 15 aprile 2010. (3) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
1) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: Para. 001. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 novembre 2009 al 24 maggio 2010 è pari a 1120000 EUR.;
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 novembre 2009 al 24 maggio 2010 è pari a 1120000 EUR.;
2) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: Essa scade il 24 maggio 2010.;
3) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: Art. 017. La presente azione comune è riesaminata entro il 15 aprile 2010.
Articolo 1
3)
Articolo 17 Riesame
La presente azione comune è riesaminata entro il 15 aprile 2010.
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009. Per il Consiglio Il presidente E. Erlandsson