Decisione del Consiglio del 1o dicembre 2009 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea (2009/912/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2009/912@2009-12-01/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 243,
considerando che è opportuno fissare le condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea riceve una retribuzione base pari a quella di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto maggiorata del 100 %. Egli beneficia degli assegni familiari e delle altre indennità previste nello statuto dei funzionari dell’Unione europea. Egli beneficia altresí di un regime di rimborso spese e di sicurezza sociale fissato in analogia a quello previsto nel suddetto statuto e allo stesso si applica per analogia l’articolo 17 dell’allegato VII dello statuto.
Articolo 2
Alla retribuzione di cui all’articolo 1, primo comma si applica il coefficiente correttore fissato dal Consiglio a norma degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europee per i funzionari che prestano servizio in Belgio.
Articolo 3
Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea beneficia di un’indennità di residenza stabilita a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti, nonché di un regime pensionistico e di un’indennità transitoria in caso di cessazione delle funzioni fissati in analogia a quelli previsti dal suddetto regolamento.
Articolo 4
Al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea si applica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee.
Articolo 5
Salvo disposizioni contrarie della presente decisione, al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea si applicano gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nonché tutte le disposizioni pertinenti dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, escluso l’articolo 52.
Articolo 6
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2009. Essa è notificata al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea a cura del presidente del Consiglio. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009. Per il Consiglio La presidente B. Ask