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Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale

In vigoreVersione 2016-07-13dal 2016-09-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2016/217/12@2016-07-13/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL TRIBUNALE,

visto l'articolo 224 del suo regolamento di procedura;

viste le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale;

ADOTTA LE PRESENTI MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE:

Articolo 1

Le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale sono modificate come segue:

1) Al punto 14, la parte di frase nei casi previsti dall'articolo 54, primo comma, del protocollo dello Statuto e dall'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato a tale Statuto, la data di deposito dell'atto processuale presso il cancelliere della Corte di giustizia o presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. è sostituita da nei casi previsti dall'articolo 54, primo comma, dello Statuto, la data di deposito dell'atto processuale presso il cancelliere della Corte di giustizia.

2)14 bis. Dopo il punto 14, è inserito il seguente testo come punto 14 bis: Conformemente all'articolo 125 quater del regolamento di procedura, gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole prevista agli articoli da 125 bis a 125 quinquies del regolamento di procedura sono iscritti in uno specifico registro che non è soggetto al regime di cui agli articoli 36 e 37 di detto regolamento.

3)24 bis. Dopo il punto 24, è inserito il seguente testo come punto 24 bis: Gli atti prodotti nell'ambito di una procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 bis del regolamento di procedura sono inseriti in un fascicolo distinto dal fascicolo di causa.

4)26. Al punto 26, la prima frase è sostituita dal seguente testo: Dopo la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale, la cancelleria provvede alla chiusura e all'archiviazione del fascicolo di causa nonché del fascicolo previsto all'articolo 125 quater, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

5)33 bis. Dopo il punto 33, è inserito il seguente testo come punto 33 bis: Quanto prescritto supra ai punti da 28 a 33 non riguarda l'accesso al fascicolo previsto dall'articolo 125 quater, paragrafo 1, del regolamento di procedura. L'accesso a tale fascicolo distinto è disciplinato dalla medesima disposizione del regolamento di procedura.

6) Al punto 110, il riferimento all'articolo 78, paragrafo 5, è sostituito dal riferimento all'articolo 78, paragrafo 6,

7)114. Il punto 114 è sostituito dal seguente testo: Nei ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di procedura, il numero massimo di pagine delle memorie è stabilito come segue. Nei ricorsi diretti diversi da quelli presentati ai sensi dell'articolo 270 TFUE: Nei ricorsi diretti presentati ai sensi dell'articolo 270 TFUE:

50 pagine per l'atto di ricorso e il controricorso,

25 pagine per la replica e la controreplica,

20 pagine per una memoria di eccezione d'irricevibilità e per le osservazioni sulla medesima,

20 pagine per una memoria d'intervento e 15 pagine per le osservazioni sulla medesima.

30 pagine per l'atto di ricorso e il controricorso,

15 pagine per la replica e la controreplica,

10 pagine per una memoria di eccezione di irricevibilità e per le osservazioni sulla medesima,

10 pagine per una memoria d'intervento e 5 pagine per le osservazioni sulla medesima.

8)140 bis. Dopo il punto 140, è inserito il seguente testo come punto 140 bis: Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE è auspicabile che le istituzioni alleghino al controricorso gli atti di portata generale citati che non sono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con menzione della loro data di adozione, di entrata in vigore e, se del caso, di abrogazione.

9) Al punto 243, il riferimento all'articolo 78, paragrafo 3, è sostituito dal riferimento all'articolo 78, paragrafo 4,

10) Al punto 264, il riferimento all'articolo 156, paragrafo 4, è sostituito dal riferimento all'articolo 156, paragrafo 5,

11) L'allegato 1 è così modificato:

a) nella parte introduttiva, il riferimento all'articolo 78, paragrafo 5, è sostituito dal riferimento all'articolo 78, paragrafo 6,;

b) al punto b), il riferimento nella prima colonna all'articolo 78, paragrafo 3, è sostituito dal riferimento all'articolo 78, paragrafo 4,;

c) i punti da e) a g) divengono i punti da f) ad h);

d)e) nella prima colonna è inserito il testo seguente come punto e): produzione del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e della decisione recante risposta al reclamo (articolo 78, paragrafo 2, del regolamento di procedura);

e) al punto e), che diviene il punto f), il riferimento nella prima colonna all'articolo 78, paragrafo 2, è sostituito da un riferimento all'articolo 78, paragrafo 3,;

f)h) nella prima colonna è inserito il seguente testo come punto h); indicazione delle date di presentazione del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e della notifica della decisione recante risposta al reclamo (articolo 78, paragrafo 2, del regolamento di procedura).

Articolo 2

Le presenti modifiche delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esse entrano in vigore il 1o settembre 2016.

Lussemburgo, 13 luglio 2016 Il cancelliere E. Coulon Il presidente M. Jaeger

Versioni

  1. 2016-07-13