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Rettifica della decisione 2004/427/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 97/221/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative ai prodotti a base di carne in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

Versione 2004-05-27
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/corrigendum/oj/L/2004/189/02@2004-05-27/it

Indice
  1. Preambolo
  2. DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 che modifica la decisione 97/221/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative ai prodotti a base di carne in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità [notificata con il numero C(2004) 1589] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/427/CE)
    1. Articolo 1
    2. Articolo 1
    3. Articolo 1
    4. Articolo 2
    5. Articolo 3
  3. Articolo 1
  4. 1)
    1. Articolo 3 bis
  5. 2)
    1. Articolo 3 ter
  6. ANNEX
  7. ALLEGATO
  8. «ALLEGATO II (Transito e/o magazzinaggio)

La decisione 2004/427/CE va letta come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 che modifica la decisione 97/221/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative ai prodotti a base di carne in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità [notificata con il numero C(2004) 1589] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/221/CE della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne.

(2) La decisione 97/222/CE della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne.

(3) La direttiva 97/78/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, prevede già all'articolo 11 alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

(4) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di prodotti a base di carne in transito nella Comunità soddisfino le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi autorizzati in funzione delle specie interessate.

(5) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, è stata di recente modificata per inserire le condizioni relative al transito e una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontalieri specificamente designati a tale scopo.

(6) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliero, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale delle condizioni di polizia sanitaria richieste affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

(7) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 97/222/CE.

(8) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

(9) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo di tali transiti alla luce della presente decisione.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 97/221/CE.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/221/CE è modificata come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo 3 bis:

Articolo 1

1)

Articolo 3 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di prodotti a base di carne destinati al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto nell'allegato della decisione 97/222/CE e sono state sottoposte al trattamento minimo ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne delle specie interessate previste nella suddetta decisione;

b) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria relative alle specie interessate stabilite nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I della decisione 97/221/CE;

c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

Articolo 1

2) È aggiunto il seguente articolo 3 ter:

Articolo 1

2)

Articolo 3 ter

1. In deroga all'articolo 3 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato IV della decisione 2001/88/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

Articolo 1

3) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004. L'articolo 1, paragrafo 1, e l'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

L'allegato della decisione 97/221/CE è modificato come segue:

1) L'allegato diventa allegato I.

2) È aggiunto il seguente allegato II:

«ALLEGATO II (Transito e/o magazzinaggio)

Versioni

  1. 2004-05-27