Rettifica della decisione 2004/380/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la decisione 97/365/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti dell'Islanda negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144 del 30 aprile 2004)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/corrigendum/oj/L/2004/199/02@2004-06-07/it
Indice
- Preambolo
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2004 che modifica la decisione 97/365/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti dell'Islanda negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2004) 1520] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/380/CE)
- ANNEX
- ALLEGATO
La decisione 2004/380/CE va letta come segue:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2004 che modifica la decisione 97/365/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti dell'Islanda negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2004) 1520] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/380/CE)
Txt. 1. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Cit. 1. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, Cit. 2. vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, Txt. 2. considerando quanto segue: Rec. 1. Elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini sono stati fissati dalla decisione 97/365/CE della Commissione. Rec. 2. L'Islanda ha trasmesso un elenco di stabilimenti che producono prodotti a base di carne la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dall'autorità competente. Rec. 3. Tali stabilimenti vanno inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 97/365/CE. Rec. 4. Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 97/78/CE del Consiglio. Rec. 5. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/365/CE. Rec. 6. Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, Txt. 3. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Art. 001. L'allegato della decisione 97/365/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. Art. 002. La presente decisione si applica a decorrere dal 7 maggio 2004. Art. 003. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Txt. 4. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini sono stati fissati dalla decisione 97/365/CE della Commissione.
(2) L'Islanda ha trasmesso un elenco di stabilimenti che producono prodotti a base di carne la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dall'autorità competente.
(3) Tali stabilimenti vanno inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 97/365/CE.
(4) Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/365/CE.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 97/365/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 7 maggio 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione
ANNEX
Anx. allegato. Nell'allegato della decisione 97/365/CE è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO: País: IslandiaLand: IslandLand: IslandΧώρα: IσλάνδιαCountry: IcelandPays: IslandePaese: IslandaLand: IJslandPaís: IslandiaMaa: IslantiLand: Island 1 2 3 4 5 22 Kaupfelag V –Hunvetninga Hvammstangi 6 23 Sölufélag A –Hunvetninga Blonduos 6 31 Nordlenska Husavik 6 50 Kaupfelag Skagfirdinga Saudarkrokur 6
ALLEGATO
Nell'allegato della decisione 97/365/CE è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO: País: IslandiaLand: IslandLand: IslandΧώρα: IσλάνδιαCountry: IcelandPays: IslandePaese: IslandaLand: IJslandPaís: IslandiaMaa: IslantiLand: Island 1 2 3 4 5 22 Kaupfelag V –Hunvetninga Hvammstangi 6 23 Sölufélag A –Hunvetninga Blonduos 6 31 Nordlenska Husavik 6 50 Kaupfelag Skagfirdinga Saudarkrokur 6