Rettifica al regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo al sistema di attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 121 del 13 maggio 2005, pag. 64)
Grado B
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Indice
- Regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione del 12 maggio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
- ANNEX
- ALLEGATO
- ALLEGATO III Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19
- REGNO UNITO
Regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione del 12 maggio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
Txt. 1. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Cit. 1. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, Cit. 2. visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, in particolare l’articolo 19, Txt. 2. considerando quanto segue: Rec. 1. La Repubblica ceca ha designato un’autorità comunitaria, informandone la Commissione. Quest’ultima ha concluso che erano state fornite prove sufficienti circa la capacità di tale autorità di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. Rec. 2. Il Regno Unito ha fornito alla Commissione nuove informazioni in merito all’indirizzo della propria autorità comunitaria. Rec. 3. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002, Txt. 3. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Art. 001. L’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento. Art. 002. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Txt. 4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005. Per la Commissione Benita Ferrero-Waldner Membro della Commissione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) La Repubblica ceca ha designato un’autorità comunitaria, informandone la Commissione. Quest’ultima ha concluso che erano state fornite prove sufficienti circa la capacità di tale autorità di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002.
(2) Il Regno Unito ha fornito alla Commissione nuove informazioni in merito all’indirizzo della propria autorità comunitaria.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005. Per la Commissione Benita Ferrero-Waldner Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
(1) Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence, Italiëlei 124, bus 71 B-2000 Antwerpen Tel. (32-3) 206 94 70 Fax (32-3) 206 94 90 E-mail: Diamond@mineco.fgov.be (2) In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di: The Diamond Office, Hovenierstraat 22 B-2018 Antwerpen (1) Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di: Generální ředitelství cel Budějovická 7 140 96 Praha 4 Česká republika Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell. (420-737) 21 37 93 Fax (420) 26133 3870 E-mail: diamond@cs.mfcr.cz (1) In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di: Hauptzollamt Koblenz Zollamt Idar-Oberstein Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten Hauptstraße 197 D-55743 Idar-Oberstein Tel. (49-6781) 56 27 - 0 Fax (49-6781) 56 27 - 19 E-mail: zaio@hzako.bfinv.de (2) Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente: Oberfinanzdirektion Koblenz Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Vorort Außenwirtschaftsrecht Postfach 10 07 64 D-67407 Neustadt a. d. Weinstr. Grp. unito. Government Diamond Office Global Business Group Room W 3.111.B Foreign and Commonwealth Office King Charles Street London SW1A 2AH Tel. (44-20) 70 08 69 03 Fax (44-20) 70 08 3905 E-mail: GDO@gtnet.gov.uk
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence, Italiëlei 124, bus 71 B-2000 Antwerpen Tel. (32-3) 206 94 70 Fax (32-3) 206 94 90 E-mail: Diamond@mineco.fgov.be
In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di: The Diamond Office, Hovenierstraat 22 B-2018 Antwerpen
Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di: Generální ředitelství cel Budějovická 7 140 96 Praha 4 Česká republika Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell. (420-737) 21 37 93 Fax (420) 26133 3870 E-mail: diamond@cs.mfcr.cz
In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di: Hauptzollamt Koblenz Zollamt Idar-Oberstein Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten Hauptstraße 197 D-55743 Idar-Oberstein Tel. (49-6781) 56 27 - 0 Fax (49-6781) 56 27 - 19 E-mail: zaio@hzako.bfinv.de
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente: Oberfinanzdirektion Koblenz Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Vorort Außenwirtschaftsrecht Postfach 10 07 64 D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.
ALLEGATO III Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19
REGNO UNITO
Government Diamond Office Global Business Group Room W 3.111.B Foreign and Commonwealth Office King Charles Street London SW1A 2AH Tel. (44-20) 70 08 69 03 Fax (44-20) 70 08 3905 E-mail: GDO@gtnet.gov.uk