Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1o luglio 2014)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/corrigendum/oj/L/2017/190/12@2017-07-21/it
Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziendeAiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
Pagina 26, articolo 14: anziché: agricole connessi alla produzione agricola primaria 1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I. 2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi: leggasi:
1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi: […].