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Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 25 giugno 2019)

Versione 2019-06-05
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/corrigendum/oj/L/2021/382/08@2019-06-05/it

Indice
  1. 2)
  2. 3)

1)1.1. Pagina 56, allegato I, parte II, PFC 7, paragrafo 1 anziché: Una miscela fisica di prodotti fertilizzanti è un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da uno o più prodotti fertilizzanti dell’UE delle PFC DA 1 a 6, per il quale la conformità di ciascun prodotto fertilizzante dell’UE costituente la miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento è stata dimostrata rispettando la procedura di valutazione della conformità applicabile al prodotto fertilizzante dell’UE costituente in questione. leggasi: Una miscela fisica di prodotti fertilizzanti è un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da due o più prodotti fertilizzanti dell’UE delle PFC da 1 a 6, per il quale la conformità di ciascun prodotto fertilizzante dell’UE costituente la miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento è stata dimostrata rispettando la procedura di valutazione della conformità applicabile al prodotto fertilizzante dell’UE costituente in questione..

2) Pagina 69, allegato III, parte I, punto 4 anziché: leggasi:

2)

4. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga prodotti derivanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 diversi dal letame, sull’etichetta figurano le seguenti istruzioni: È vietata l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni.

4. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 diversi dal letame, sull’etichetta figurano le seguenti istruzioni: È vietata l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni..

3) Pagina 69, allegato III, parte I, punto 7 anziché: leggasi:

3)

7. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui alla parte II dell’allegato II, CMC 10, punto 1, lettera c), all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto dei prodotti dopo la fine d’uso.

7. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui alla parte II dell’allegato II, CMC 9, punto 1, lettera c), all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto dei prodotti dopo la fine d’uso..

Versioni

  1. 2019-06-05