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Decisione (UE) 2023/2816 della Banca centrale europea del 7 dicembre 2023 relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2020/136 (BCE/2020/2) (BCE/2023/36)

In vigoreVersione 2023-12-07dal 2024-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2023/2816@2023-12-07/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Misura e forma del capitale sottoscritto e versato
    2. Articolo 2 Adeguamento del capitale versato
    3. Articolo 3 Entrata in vigore e abrogazione

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 47,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 47 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo Statuto del SEBC) dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito, le BCN non appartenenti all'area dell'euro) non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

(2) L’articolo 1 della decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea (BCE/2020/2) stabilisce che ciascuna BCN non appartenente all’aera dell’euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1° febbrario 2020.

(3) La decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europea (BCE/2023/31) dispone l’adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo schema di capitale) in conformità all’articolo 29.3 dello statuto del SEBC e stabilisce le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna Banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le ponderazioni) a decorrere dal 1° gennaio 2024.

(4) L’adeguamento quinquennale dello schema di capitale della BCE impone l’adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione (UE) 2020/136 (BCE/2020/2) con effetto dal 1° gennaio 2024 e che determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all’area dell’euro sono tenute a versare con effetto dal 1° gennaio 2024.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1° gennaio 2024. Tenendo conto delle nuove ponderazioni stabilite nell’articolo 2 della decisione (UE) 2023/2811 (BCE/2023/31), ciascuna BCN non appartenente all’area dell’euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all’ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente: BCN non appartenenti all’area dell’euro Capitale sottoscritto al 1° gennaio 2024 (in EUR) Capitale versato al 1° gennaio 2024 (in EUR) Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) 105901044,16 3971289,16 Česká národní banka 212419113,73 7965716,76 Danmarks Nationalbank 192652650,82 7224474,41 Magyar Nemzeti Bank 171240786,83 6421529,51 Narodowy Bank Polski 659979031,02 24749213,66 Banca Naţională a României 312712804,23 11726730,16 Sveriges Riksbank 318699033,14 11951213,74

Articolo 2 Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN non appartenente all’area dell’euro ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione (UE) 2020/136 (BCE/2020/2), secondo lo schema valido al 31 dicembre 2023, ciascuna di esse, in alternativa, trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una somma, a seconda del caso, così da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella di cui all’articolo 1.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2023/2817 della Banca centrale europea (BCE/2023/33).

Articolo 3 Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2. La decisione (UE) 2020/136 (BCE/2020/2) è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024.

3. I riferimenti alla decisione (UE) 2020/136 (BCE/2020/2) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde

Versioni

  1. 2023-12-07