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Decisione (UE) 2024/198 del Consiglio dell’11 dicembre 2023 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)

In vigoreVersione 2023-12-11
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2024/198@2023-12-11/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. PROCEDURA E CONDIZIONI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA
  5. 1) a)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar (Madagascar) (accordo) e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) (protocollo) sono stati firmati il 30 giugno 2023.

(2) L’accordo sostituisce il precedente accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar, applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(3) Scopo dell’accordo e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all’Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell’Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(4) È opportuno approvare l’accordo e il protocollo.

(5) L’accordo istituisce, all’articolo 14, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dello stesso e del protocollo. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, e degli articoli 11 e 12, paragrafo 4, del protocollo, la commissione mista può adottare determinate modifiche del protocollo. Al fine di facilitare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, purché siano rispettate determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.

(6) La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.

(7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il 1o giugno 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) sono approvati a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 dell’accordo e alla notifica di cui all’articolo 18 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente L. Planas Puchades

ANNEX

ALLEGATO

PROCEDURA E CONDIZIONI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, nonché all’articolo 11 e all’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.

1) La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

1) a)

sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei più recenti e pertinenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.

2) Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista.

3) Il Consiglio valuta la conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato.

4) A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.

5) Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione. Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo nonché all’articolo 11 e all’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.

Versioni

  1. 2023-12-11