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Decisione (UE) 2024/2998 del Consiglio del 5 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica le appendici III e III bis di tale convenzione relativamente all'adesione della Georgia

In vigoreVersione 2024-11-05
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2024/2998@2024-11-05/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione relativa ad un regime comune di transito (convenzione) è stata conclusa con decisione 87/415/CEE ed è entrata in vigore il 1o gennaio1988.

(2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito dall’articolo 14 di tale convenzione (comitato congiunto UE-PTC) deve adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici III e III bis della convenzione.

(3) La Georgia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione ed è stata invitata ad aderirvi dal comitato congiunto UE-PTC.

(4) L'adesione della Georgia richiederà l’adeguamento degli atti costitutivi della garanzia previsti dal titolo II della convenzione, nonché l'inserimento di alcuni termini tecnici in lingua georgiana nella convenzione.

(5) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte in sede di gruppo di lavoro UE- paesi di transito comune sul transito comune istituito dall’articolo 17 del regolamento interno del comitato congiunto UE-PTC.

(6) Poiché la decisione del comitato congiunto UE-PTC modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

(7) In sede di comitato congiunto UE-PTC l'Unione deve essere rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea. La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione del comitato congiunto sul transito comune istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito (comitato congiunto UE-PTC) per quanto riguarda le modifiche delle appendici III e III bis di tale convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione del comitato congiunto UE-PTC di cui all'articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.

Versioni

  1. 2024-11-05