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Decisione (UE) 2024/3135 della Commissione del 17 dicembre 2024 che approva, a nome dell’Unione europea, una modifica del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania

In vigoreVersione 2024-12-17dal 2024-12-19
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2024/3135@2024-12-17/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. pt_2
  5. 4.
  6. 1. a)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione, in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione e la Repubblica islamica di Mauritania (APPS) e il relativo protocollo di attuazione sono stati firmati il 15 novembre 2021 e da allora sono applicati in via provvisoria.

(2) L’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), dell’APPS autorizza la commissione mista ad approvare modifiche del protocollo di attuazione e dei suoi allegati per quanto riguarda le condizioni e le modalità tecniche per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, dell’APPS, la commissione mista può deliberare mediante scambio di lettere.

(3) Ai sensi dell’articolo 3 della decisione (UE) 2022/1448, la Commissione è autorizzata ad approvare a nome dell’Unione, conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato di tale decisione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 14 dell’APPS.

(4) A norma del protocollo di attuazione, la flotta dell’Unione è soggetta a obblighi di sbarco e trasbordo nei porti mauritani, come specificato nell’allegato I, capo V, del protocollo di attuazione.

(5) Per quanto riguarda l’obbligo di sbarco, il comandante di una nave dell’Unione comunica la data dello sbarco con almeno 24 ore di anticipo alla Guardia costiera mauritana (GCM) e alle autorità del porto mauritano in cui desidera sbarcare. In risposta alla comunicazione la GCM notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante.

(6) Per quanto riguarda il trasbordo, il comandante di una nave dell’Unione comunica alla GCM e alle autorità del porto mauritano il luogo in cui desidera effettuare il trasbordo con almeno 24 ore di anticipo (48 ore per le tonniere) rispetto alla data del trasbordo stesso. In risposta alla comunicazione la GCM notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante della nave o al suo rappresentante.

(7) Dagli inizi del 2023 l’industria della pesca dell’Unione ha ripetutamente segnalato che la GCM non era in grado di notificare tempestivamente l’accordo a causa della congestione dei porti mauritani e dell’incapacità di fornire servizi tecnici e operativi. I ritardi che ne derivavano mettevano a rischio i prodotti dell’industria della pesca dell’Unione. Sebbene le autorità mauritane si stiano adoperando per migliorare la situazione, l’Unione e le autorità mauritane hanno concluso che, in attesa di una soluzione per risolvere i ritardi, è opportuno prevedere una deroga all’obbligo di sbarco per tali casi.

(8) L’8 dicembre 2023 la commissione mista operante nell’ambito dell’APPS e del protocollo di attuazione ha convenuto di valutare l’opportunità di una proposta di deroga agli obblighi di sbarco e trasbordo che consentisse agli operatori di sbarcare i loro prodotti in altri porti in caso di notevoli ritardi per ovviare ai rischi per la qualità dei prodotti della pesca.

(9) La Commissione ha elaborato una proposta che modifica il capo V dell’allegato I inserendovi una nuova sezione che prevede un’eccezione all’obbligo di sbarco e trasbordo nel caso in cui l’attesa per le operazioni di sbarco o trasbordo superi le 24 ore dalla data e dall’ora specificate nella comunicazione.

(10) La proposta di modifica è stata sottoposta al Consiglio il 14 maggio 2024 conformemente al punto 2 dell’allegato della decisione (UE) 2022/1448. Il Consiglio ha valutato la proposta in linea con il punto 3 di tale allegato e non ha sollevato obiezioni.

(11) La decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire agli operatori di sbarcare i loro prodotti in altri porti in caso di notevoli ritardi e per ovviare a eventuali rischi per la qualità dei prodotti della pesca.

(12) La commissione mista ha deciso di approvare la modifica proposta mediante scambio di lettere. Le lettere sono state inviate, rispettivamente, il 6 settembre e il 30 settembre 2024.

(13) È opportuno che tale modifica del protocollo sia approvata a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania adottata dalla commissione mista mediante scambio di lettere avvenuto, rispettivamente, il 6 settembre e il 30 settembre 2024 è approvata a nome dell’Unione. La modifica del protocollo è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO

All’allegato I, capo V, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica islamica di Mauritania,

il titolo del punto 3 è così riformulato: Deroghe agli obblighi di sbarco in caso di forza maggiore;

è aggiunto il punto 4 seguente:

pt_2

4. Deroghe agli obblighi di sbarco e trasbordo in caso di attesa per le operazioni di sbarco o trasbordo superiore a 24 ore dalla data e dall’ora specificate nella comunicazione della richiesta di sbarco o trasbordo da parte dell’operatore conformemente al punto 1.6 o 2.5

4.

1. In deroga ai punti 1 e 2, gli operatori interessati possono sbarcare o trasbordare le catture nella rada di un porto mauritano o in un porto non mauritano in caso di difficoltà tecniche o logistiche che comportino, per la nave dell’Unione, un ritardo nelle operazioni di sbarco al molo o di trasbordo in rada superiore a 24 ore dalla data e dall’ora specificate nella comunicazione della richiesta di sbarco o trasbordo da parte dell’operatore conformemente ai punti 1.6 o 2.5. A tal fine gli operatori interessati possono attivare in via eccezionale la procedura derogatoria seguente:

1. a)

l’operatore informa senza indugio le proprie autorità nazionali, le autorità dell’Unione (la delegazione dell’UE in Mauritania e la DG MARE della Commissione europea) e la GCM di aver constatato il ritardo di cui sopra;

b)

le autorità dell’Unione chiedono al ministro della Pesca e dell’economia marittima di avviare la procedura derogatoria e trasmettono alla GCM l’elenco delle navi dell’Unione interessate;

c)

le autorità mauritane avviano sollecitamente la procedura derogatoria;

d)

una volta avviata la procedura derogatoria, l’operatore può chiedere alla GCM l’autorizzazione a trasbordare le catture nella rada di un porto mauritano o a sbarcarle in un porto da individuare di comune accordo;

e)

la GCM designa sollecitamente gli agenti incaricati di controllare la nave o le navi interessate nella rada di un porto mauritano o procede all’imbarco di controllori che accompagnino la nave fino al porto di sbarco; concluse le operazioni di sbarco, i controllori sono ricondotti al luogo d’imbarco iniziale dall’operatore;

f)

è responsabilità dell’operatore, d’intesa con la GCM, organizzare e garantire le procedure amministrative necessarie per gli spostamenti degli agenti;

g)

è responsabilità dell’operatore garantire condizioni di lavoro adeguate e coprire le eventuali spese di spostamento degli agenti.

2. Tale procedura si applica fatte salve le altre deroghe di cui all’allegato I, capo V, punti 1.2, 1.4, 1.5, 2.4 e 3, del protocollo.

3. In caso di applicazione di tale procedura derogatoria, le parti convengono inoltre sulle modalità pratiche per gli sbarchi relativi al contributo in natura di cui all’allegato I, capo III, punto 2, del protocollo, inclusa la possibilità di differire gli sbarchi di tali contributi cumulativi a una successiva bordata con sbarco in un porto mauritano.

4. La deroga si applica purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 1.

Versioni

  1. 2024-12-17