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Decisione (UE) 2025/1064 della Commissione del 19 maggio 2025 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Finlandia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo [notificata con il numero C(2025) 3005] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

In vigoreVersione 2025-05-19
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/1064@2025-05-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Finlandia, ritenuti coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo, in particolare l’articolo 58, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Blocks, FAB), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il periodo di riferimento in questione.

(2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento (RP4, 2025-2029) erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione.

(3) Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP4, che sono stati presentati alla Commissione per la valutazione entro il 1o ottobre 2024. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle prestazioni entro il 15 novembre 2024.

(4) La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione è basata sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 presentato dalla Finlandia (progetto di piano di miglioramento delle prestazioni).

(5) L’organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, PRB), che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni.

(6) Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso.

(7) La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Per quanto attiene all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare di non aver condotto, nell’ambito di tale revisione, un’analisi dettagliata della metodologia applicata dalla Finlandia per la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali nell’RP4. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all’articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(8) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(9) Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Finlandia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti: Finlandia Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA Fornitore di servizi di navigazione aerea Obiettivo di gestione della sicurezza 2025 2026 2027 2028 2029 Fintraffic ANS Politica e obiettivi di sicurezza C C C C C Gestione dei rischi per la sicurezza C C C C D Garanzia della sicurezza C C C C C Promozione della sicurezza C C C C C Cultura della sicurezza C C C C C

(10) La Commissione osserva che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti dalla Finlandia per il fornitore di servizi di navigazione aerea Fintraffic ANS equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell’Unione per ciascun anno civile dal 2025 al 2029, ad eccezione dell’obiettivo gestione dei rischi per la sicurezza per cui si prevede di raggiungere il livello dell’obiettivo a livello dell’Unione nel 2029.

(11) La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce per Fintraffic ANS misure volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la definizione di livelli accettabili di rischi connessi alla sicurezza, il miglioramento del processo di revisione dei rischi per la sicurezza e gli investimenti nel sistema a sostegno delle funzioni di gestione della sicurezza.

(12) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (9), (10) e (11) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP4, ossia il 2029, gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(13) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali proposti della Finlandia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all’efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee (European Route Network Improvement Plan, ERNIP), elaborato conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione e disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

(14) Gli obiettivi prestazionali concernenti l’ambiente proposti dalla Finlandia per l’RP4 e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti: Finlandia 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 3,38 % 3,37 % 3,36 % 3,35 % 3,34 % Valori di riferimento 3,38 % 3,37 % 3,36 % 3,35 % 3,34 %

(15) La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Finlandia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell’RP4.

(16) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Finlandia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali, che comprendono l’attuazione di uno spazio aereo transfrontaliero con rotte libere con Norvegia, Lettonia, Estonia, Danimarca e Svezia.

(17) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (14), (15) e (16), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4.

(18) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo (air traffic flow management, ATFM) di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi di capacità di rotta proposti della Finlandia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 e disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

(19) Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Finlandia per l’RP4, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete, sono i seguenti: Finlandia 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 Valori di riferimento 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02

(20) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Finlandia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell’RP4.

(21) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Finlandia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta, in particolare per quanto riguarda la gestione dello spazio aereo e la gestione dei momenti di picco della domanda di traffico.

(22) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (19), (20) e (21), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4.

(23) Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione.

(24) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al costo unitario determinato (determined unit cost, DUC) per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP4, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso del terzo periodo di riferimento (RP3) e dell’RP4 (2020-2029) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(25) Gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Finlandia per l’RP4 e i relativi valori di riferimento sono i seguenti: Zona tariffaria di rotta della Finlandia Valore di riferimento 2019 Valore di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 46,78 EUR 59,68 EUR 60,29 EUR 62,72 EUR 64,28 EUR 63,93 EUR 65,66 EUR

(26) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC della Finlandia a livello di zona tariffaria, pari a +1,9 % nell’RP4, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a -1,2 % nello stesso periodo.

(27) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC della Finlandia a livello di zona tariffaria nell’RP3 e nell’RP4, pari a +3,8 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,0 % nello stesso periodo.

(28) La Commissione osserva tuttavia che la Finlandia ha perso, a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, una quota significativa dei sorvoli che storicamente era solita servire. Tale riduzione del traffico continua a incidere notevolmente sulle prestazioni in termini di efficienza economica del fornitore di servizi di navigazione aerea nell’RP4 e ha, in particolare, un effetto negativo sulla tendenza a lungo termine del DUC della Finlandia.

(29) È pertanto necessario stabilire, ai fini del criterio di valutazione di cui al considerando (27), se la Finlandia sarebbe in linea con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione in assenza delle circostanze di cui al considerando (28).

(30) A tal fine, la Commissione ha ricalcolato il dato della tendenza a lungo termine del DUC alla luce della perdita strutturale stimata di traffico per la Finlandia a seguito della guerra in Ucraina, misurato in unità di servizio di rotta. Tale ricalcolo si traduce in un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC per la Finlandia pari a -1,3 %, che è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione, pari a -1,0 %. Si conclude pertanto che la Finlandia soddisfa il criterio di valutazione di cui al considerando (27) dopo aver tenuto conto dell’effetto della significativa riduzione del traffico derivante dalla guerra in Ucraina.

(31) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 59,68 EUR del DUC della Finlandia, in termini reali ai prezzi del 2022 (EUR2022), è inferiore dell’8,7 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 65,36 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente di cui all’articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

(32) Se non si considera l’impatto negativo dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è evidente che la Finlandia soddisfa la tendenza a lungo termine del DUC. Con riferimento ai considerando (31) e, la Finlandia dimostra inoltre un valore di riferimento inferiore per il DUC rispetto al valore medio del gruppo a fini comparativi pertinente. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione nell’RP4 di cui al considerando (26) non osti alla coerenza della Finlandia con gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica a livello dell’Unione.

(33) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (25) a (32), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4.

(34) Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione.

(35) Alla luce di quanto precede, gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Finlandia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Finlandia per il quarto periodo di riferimento (RP4), elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO Obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Finlandia, ritenuti coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Finlandia Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) Fornitore di servizi di navigazione aerea Obiettivo di gestione della sicurezza 2025 2026 2027 2028 2029 Fintraffic ANS Politica e obiettivi di sicurezza C C C C C Gestione dei rischi per la sicurezza C C C C D Garanzia della sicurezza C C C C C Promozione della sicurezza C C C C C Cultura della sicurezza C C C C C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Finlandia 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 3,38 % 3,37 % 3,36 % 3,35 % 3,34 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Finlandia 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Zona tariffaria di rotta della Finlandia Valore di riferimento 2019 Valore di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 46,78 EUR 59,68 EUR 60,29 EUR 62,72 EUR 64,28 EUR 63,93 EUR 65,66 EUR

Versioni

  1. 2025-05-19