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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione del 5 giugno 2025 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 [notificata con il numero C(2025) 3705] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2025-06-05
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/1160@2025-06-05/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4) La decisione di esecuzione (UE) 2025/948 della Commissione, adottata il 15 maggio 2025 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria applicabili fino al 7 giugno 2025.

(5) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/948 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nella provincia di Haskovo.

(7) Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, in particolare tenuto conto di questi due nuovi focolai, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza provvisorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/948 e prorogarle al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria o nel resto dell'Unione. L'elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Bulgaria una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tali zone dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione.

(8) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, tra cui la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato dalla malattia, come pure il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, e sono conformi alle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

(9) È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 e sostituirla con la presente decisione.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Bulgaria provvede affinché:

a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;

c) le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2025/948 è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Haskovo BG-CAPRIPOX-2025-00004 BG-CAPRIPOX-2025-00005 Zona di protezione: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5). 18.6.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5), excluding the areas contained in the protection zone. 27.6.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5). 19.6.2025 - 27.6.2025 Regione di Haskovo BG-CAPRIPOX-2025-00006 Zona di protezione: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6). 18.6.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6), excluding the areas contained in the protection zone. 27.6.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6). 19.6.2025-27.6.2025

Versioni

  1. 2025-06-05