Decisione (UE) 2025/1348 del Consiglio del 27 gennaio 2025 riguardante la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/1348@2025-01-27/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina per un accordo riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina (accordo). I negoziati si sono conclusi positivamente.
(2) A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, deve essere concluso un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(5) È opportuno firmare l’accordo e approvare, a nome dell’Unione, l’acclusa dichiarazione relativa all’Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein.
(6) Al fine di permettere il dispiegamento urgente del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nel territorio della Bosnia-Erzegovina, è opportuno applicare l’accordo in via provvisoria,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina (accordo), con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 22, paragrafo 3, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2025 Per il Consiglio Il presidente C. Siekierski
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
Le parti dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina prendono atto degli stretti legami esistenti tra l’Unione europea e l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 e del protocollo del 28 febbraio 2008 sull’associazione di tali paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto auspicabile che le autorità dell’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Bosnia-Erzegovina, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina.