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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1921 della Commissione del 19 settembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 6505] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2025-09-19
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/1921@2025-09-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238
    2. Articolo 2 Destinatario
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO A.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4) La decisione di esecuzione 2024/3238 della Commissione, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria in risposta a un focolaio confermato il 25 novembre 2024 nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.

(5) Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2025/784 della Commissione la Bulgaria ha notificato alla Commissione, per quanto riguarda il focolaio che era stato confermato nel comune di Velingrad nella regione di Pazardzhik, persistenti ritardi nell’attuazione delle misure di controllo delle malattie che sono necessarie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento conformemente all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(6) Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità urgente di attenuare in modo efficace il rischio di diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti sia all’interno della Bulgaria che ad altri Stati membri, è fondamentale adeguare la durata delle misure di controllo delle malattie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni della Bulgaria elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. Tali adeguamenti tengono conto del rischio significativo rappresentato dalla persistente circolazione della malattia e dalla sua potenziale diffusione al di là delle zone attualmente interessate finché non saranno state completamente attuate le misure di controllo delle malattie.

(7) La durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni si basa sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Viene tenuto conto anche della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate nonché della situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria, così come del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia all’interno dello Stato membro e nell’Unione. La durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

(8) In considerazione del persistente ritardo nell’attuazione delle misure di controllo delle malattie da applicare in caso nel caso di un tale focolaio, essendo trascorsi più di nove mesi dalla conferma dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nella regione di Pazardzhik, è inoltre necessario prorogare il divieto dei movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio della Bulgaria verso altri Stati membri stabilito all’articolo 2, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. Tenuto conto del ritardo nell’applicazione delle misure di controllo delle malattie, è pertanto opportuno prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2025.

(9) Inoltre tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e del periodo durante il quale devono essere applicate le misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3238, l’applicazione della medesima decisione dovrebbe essere prorogata fino al 31 gennaio 2026.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238

La decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 è così modificata:

1. all’articolo 2, lettera d), la data 30 settembre 2025 è sostituita dalla data 31 dicembre 2025;

2. all’articolo 4, la data 31 dicembre 2025 è sostituita dalla data 31 gennaio 2026;

3. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2 Destinatario

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO A.

Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Pazardzhik BG-PPR-2024-00001 Zona di protezione: le parti della regione di Pazardzhik comprese entro una circonferenza con un raggio di 5 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 42.0156, long. 23.9989 (2024/1) 22.11.2025 Zona di sorveglianza: le parti della Regione di Pazardzhik comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 42.0156, long. 23.9989 (2024/1) escluse le aree comprese nella zona di protezione 1.12.2025 Zona di sorveglianza: le parti della Regione di Pazardzhik comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 42.0156, long. 23.9989 (2024/1) 23.11.2025 - 1.12.2025

B.

Ulteriori zone soggette a restrizioni Unità regionale Aree incluse nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Pazardzhik 31.12.2025 Regione di Blagoevgrad 31.12.2025 Regione di Smolyan 31.12.2025 Regione dell'oblast di Sofia 31.12.2025

l'intero territorio della regione di Pazardzhik

comuni di Razlog, Satovcha, Garmen, Bansko, Belitsa, Yakoruda

comune di Dospat

comuni di Kostenets e Dolna Banya

Versioni

  1. 2025-09-19