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Decisione (UE) 2025/2336 del Consiglio del 7 novembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla nona conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia in merito a un emendamento dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo

In vigoreVersione 2025-11-07
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/2336@2025-11-07/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia (accordo) è stato approvato a nome dell’Unione europea con decisione 2006/871/CE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o novembre 1999.

(2) In applicazione dell’articolo X, paragrafo 5, dell’accordo, la conferenza delle parti può adottare emendamenti degli allegati dell’accordo.

(3) Nel corso della nona sessione, che si svolgerà dall’11 al 14 novembre 2025, la conferenza delle parti dell’accordo (MOP) dovrebbe adottare una risoluzione concernente l’adozione di emendamenti degli allegati dell’accordo. L’emendamento proposto dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo concerne la specie Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola) e richiederebbe, se adottato, una modifica della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto l’emendamento proposto esula dal campo di applicazione degli emendamenti che possono essere approvati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2006/871/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla MOP in merito all’emendamento proposto dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo riguardante la Pivieressa, poiché tale emendamento sarà vincolante per l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/147CE.

(5) La proposta di emendamento dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo, presentata dal Regno Unito e stabilita nel progetto di risoluzione 9.1 della MOP riguardante la Pivieressa, dovrebbe essere approvata a nome dell’Unione in quanto contribuirà a incrementare il livello di protezione delle popolazioni di tale specie, che stanno diminuendo. Tuttavia, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2006/871/CE, la Commissione dovrebbe formulare una riserva in relazione all’emendamento proposto dal momento che richiederebbe una modifica della direttiva 2009/147/CE, che non sarebbe attuabile entro 90 giorni dalla data di adozione della risoluzione 9.1 da parte della MOP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla nona sessione della conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia (accordo) è di approvare l’emendamento dell’allegato 3, tabella 1, dell’accordo presentato dal Regno Unito e stabilito nel progetto di risoluzione 9.1 della nona sessione della conferenza delle parti dell’accordo, riguardante la Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, 7 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre

Versioni

  1. 2025-11-07