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Decisione di esecuzione (UE) 2025/2414 della Commissione del 2 dicembre 2025 che istituisce il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per i servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione (IMPACTS-EDIC)

In vigoreVersione 2025-12-02dal 2025-12-04
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/2414@2025-12-02/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Istituzione di IMPACTS-EDIC
    2. Articolo 2 Entrata in vigore
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO 1)2)3)4) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC
    1. Articolo 20 Esenzioni da imposte e accise
  4. ALLEGATO 1) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC
    1. Articolo 2 Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro
  5. ALLEGATO 1)2) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC
    1. Articolo 30 Durata
    2. Articolo 31 Scioglimento di IMPACTS-EDIC
  6. ALLEGATO 1)2)3) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC
    1. Articolo 21 Responsabilità e assicurazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La decisione (UE) 2022/2481 conferisce alla Commissione il potere di istituire consorzi per un’infrastruttura digitale europea (EDIC).

(2) In conformità con l’articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481, il 4 dicembre 2024 la Grecia, la Croazia, l’Ungheria e la Polonia hanno presentato alla Commissione una domanda di istituzione del consorzio per un’infrastruttura digitale europea per i servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione (IMPACTS-EDIC). Il 21 ottobre 2025 i Paesi Bassi e l’Ucraina hanno aderito in qualità di membri fondatori di IMPACTS-EDIC.

(3) In qualità di Stato membro ospitante, la Grecia ha presentato una dichiarazione in conformità con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481, che riconosce IMPACTS-EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio.

(4) La Commissione ha valutato la domanda a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/2481. Essa ha concluso che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481. Tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale, in particolare del contributo dell’EDIC proposto allo sviluppo di un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili, e delle considerazioni pratiche relative all’attuazione del progetto multinazionale, in particolare per quanto riguarda la capacità tecnica, finanziaria e amministrativa dell’EDIC proposto, la Commissione ha concluso che l’EDIC soddisfa tutti i requisiti specifici di cui agli articoli da 13 a 21 della decisione (UE) 2022/2481.

(5) Conformemente allo statuto, il ruolo di IMPACTS-EDIC è l’attuazione di progetti multinazionali nel settore dell’amministrazione pubblica connessa e della pertinente infrastruttura e dei servizi comuni europei per i dati, a norma dell’allegato della decisione (UE) 2022/2481. La finalità di IMPACTS-EDIC è coadiuvare il coordinamento e la collaborazione fra gli Stati membri e le agenzie e le istituzioni europee, attraverso l’allineamento verso gli obiettivi comuni volti ad agevolare lo sviluppo e l’adozione di nuove soluzioni per migliorare i servizi pubblici. Sostiene inoltre le attività necessarie per il collaudo di interoperabilità fra i sistemi nazionali esistenti.

(6) Secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, della decisione (UE) 2022/2481, per la costituzione di IMPACTS-EDIC è stato consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, della stessa decisione, il quale ha espresso parere favorevole.

(7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dalla presente decisione, vale a dire l’avvio delle attività di IMPACTS-EDIC, data l’urgenza di garantire la corretta attuazione delle azioni proposte, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Istituzione di IMPACTS-EDIC

1. È costituito il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per i servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione (IMPACTS-EDIC).

2. IMPACTS-EDIC è dotato di personalità giuridica e gode, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

3. Gli elementi essenziali dello statuto di IMPACTS-EDIC, concordato tra i suoi membri, sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen

ANNEX

ALLEGATO 1)2)3)4) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC

Corrispondente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2022/2481: Corrispondente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481: Corrispondente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE) 2022/2481: Corrispondente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera i), della decisione (UE) 2022/2481:

ALLEGATO 1) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC

Articolo 2 Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

[…]

2. La denominazione dell’EDIC di cui al paragrafo 1 è servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione-EDIC, in prosieguo IMPACTS-EDIC.

3. IMPACTS-EDIC ha sede legale ad Atene, Grecia.

ALLEGATO 1)2) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC

Articolo 30 Durata

IMPACTS-EDIC esiste fino allo scioglimento in conformità con l’articolo 31.

Articolo 31 Scioglimento di IMPACTS-EDIC

1. Lo scioglimento di IMPACTS-EDIC è deciso dall’assemblea dei membri in conformità con l’articolo 11, paragrafo 12, lettera c).

2. L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da IMPACTS-EDIC alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione della decisione in parola.

3. Gli attivi rimanenti dopo l’estinzione dei debiti di IMPACTS-EDIC sono trasferiti a un’altra entità giuridica, se quest’ultima ne prosegue le attività, oppure ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali a IMPACTS-EDIC specificati all’articolo 10, nella misura in cui i membri sono responsabili ai sensi dell’articolo 21.

4. IMPACTS-EDIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

5. IMPACTS-EDIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ALLEGATO 1)2)3) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC

Articolo 21 Responsabilità e assicurazioni

1. IMPACTS-EDIC è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’EDIC è limitata ai rispettivi contributi all’EDIC, specificati nell’allegato III.

3. L’Unione non è responsabile dei debiti di IMPACTS-EDIC.

4. IMPACTS-EDIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

ALLEGATO 1)2)3)4) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC

Articolo 20 Esenzioni da imposte e accise

1. Le esenzioni dall’IVA basate sull’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità con l’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da IMPACTS-EDIC e dai suoi membri destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di IMPACTS-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di IMPACTS-EDIC in linea con le sue attività. IMPACTS-EDIC soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni per ottenere il riconoscimento onde ottenere i benefici di organismo internazionale ai fini dell’applicazione dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, stabilite all’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

2. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR.

3. Le esenzioni dalle accise basate sull’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da IMPACTS-EDIC e destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di IMPACTS-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per attività non economiche di IMPACTS-EDIC in linea con le sue attività e il loro valore superi l’importo di 300 EUR.

4. La procedura a livello nazionale necessaria per registrare IMPACTS-EDIC come organizzazione che gode dei benefici di un’organizzazione internazionale sarà avviata il giorno della costituzione di IMPACTS-EDIC.

Versioni

  1. 2025-12-02