Decisione di esecuzione (UE) 2025/2642 del Consiglio del 19 dicembre 2025 che istituisce la riserva annuale di solidarietà per il 2026
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/2642@2025-12-19/it
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Per garantire un'equa ripartizione delle responsabilità, la riserva annuale di solidarietà per il 2026 dovrebbe fornire un sostegno efficace agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie individuati nella decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione dell’11 novembre 2025 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) La riserva annuale di solidarietà per il 2026 dovrebbe affrontare la situazione migratoria nel 2026 in modo equilibrato ed efficace, e rispecchiare le esigenze annuali di solidarietà previste. La valutazione di tali esigenze per il 2026 e il numero di riferimento per calcolare la quota equa di ciascuno Stato membro si basano sui criteri quantitativi e qualitativi e sull'analisi presentati nella comunicazione dell'11 novembre 2025 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dal titolo Relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione (2025) (relazione annuale) per il periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 e sulla proiezione per il 2026, nonché sul tasso medio di riconoscimento a livello dell’Unione e sul tasso medio di rimpatrio a livello dell'Unione. La Commissione si era avvalsa di tutte queste informazioni al momento di adottare la decisione di esecuzione (UE) 2025/2323.
(3) La relazione annuale per il periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 valuta la situazione in materia di asilo, accoglienza e migrazione nel periodo di 12 mesi, ossia dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, su tutte le rotte migratorie, e presenta un quadro situazionale strategico e una proiezione per l'anno a venire.
(4) Nella decisione di esecuzione (UE) 2025/2323, la Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, ha individuato la Grecia, la Spagna, l'Italia e Cipro come Stati membri soggetti a pressioni migratorie. La pressione migratoria in Spagna e in Italia è determinata dall'elevato numero di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Tali quattro Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il Consiglio della loro eventuale intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà per il 2026, e dovrebbero fornire informazioni sul tipo e sul livello delle misure di solidarietà necessarie per far fronte alla situazione. In seguito, tali quattro Stati membri dovrebbero avere accesso alle misure di solidarietà previste dalla riserva annuale di solidarietà per il 2026 e non hanno l'obbligo di eseguire gli impegni a versare contributi di solidarietà.
(5) Oltre che della situazione generale nei quattro Stati membri individuati come soggetti a pressioni migratorie, l'individuazione delle esigenze di solidarietà degli Stati membri soggetti a pressioni migratorie tiene conto anche della proiezione dei futuri sviluppi che figura nella relazione annuale e delle conseguenze previste sugli Stati membri individuati come soggetti a pressioni migratorie.
(6) L'individuazione delle esigenze di solidarietà tiene inoltre conto del sostegno fornito dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e del sostegno finanziario ricevuto dagli Stati membri soggetti a pressioni migratorie nel periodo di riferimento. Si tratta di misure di sostegno fondamentali previste dal pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione istituito dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351.
(7) Per individuare le esigenze di solidarietà in modo equilibrato ed efficace, è necessario prendere in considerazione anche l'attuale livello di movimenti non autorizzati che, malgrado la loro diminuzione, continua a rappresentare una sfida nell'Unione.
(8) L'individuazione delle esigenze di solidarietà tiene inoltre conto della situazione generale nell'Unione, compreso il fatto che 12 Stati membri sono a rischio di pressioni migratorie, ossia Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Finlandia, e che sei Stati membri affrontano una situazione migratoria significativa, ossia Bulgaria, Cechia, Estonia, Croazia, Austria e Polonia.
(9) L'individuazione delle esigenze di solidarietà tiene conto anche dell'obbligo stabilito dall'articolo 63, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1351 riguardo al livello minimo di solidarietà che occorre raggiungere.
(10) È opportuno stabilire le esigenze di solidarietà per il 2026 per la riserva annuale di solidarietà a livello dell'Unione a 21000 per quanto riguarda le ricollocazioni e 420 milioni di EUR per quanto riguarda i contributi finanziari, il che rispecchia il fatto che il primo ciclo annuale dell'Unione sulla gestione della migrazione e i corrispondenti impegni di solidarietà cominceranno ad applicarsi a decorrere dal 12 giugno 2026, nonché l'ineguale distribuzione degli arrivi irregolari negli Stati membri beneficiari nel corso dell'anno, che generalmente dà luogo a numeri più elevati di arrivi irregolari nella seconda metà dell'anno.
(11) Dato che la quota di arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in Spagna e in Italia rispetto al totale degli arrivi irregolari negli Stati membri valutati come soggetti a pressioni migratorie è pari al 42 %, la percentuale indicativa della riserva annuale di solidarietà per il 2026 da mettere a disposizione di Spagna e Italia dovrebbe rispecchiare tale quota.
(12) A norma del regolamento (UE) 2024/1351 la riserva annuale di solidarietà per il 2026 deve stabilire i contributi che gli Stati membri durante la riunione del forum UE di alto livello sulla solidarietà si sono impegnati a versare. Il forum UE di alto livello sulla solidarietà è stato convocato il 13 novembre 2025 e ha tenuto riunioni il 18 novembre e il 27 novembre 2025, durante le quali gli Stati membri si sono impegnati a versare i contributi di solidarietà.
(13) I tre tipi di misure di solidarietà previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351, vale a dire ricollocazioni, contributi finanziari e misure di solidarietà alternative, sono riconosciuti come di pari valore. Spetta pertanto a ciascuno Stato membro decidere il tipo di misura di solidarietà per cui impegnarsi, incluso avvalersi della possibilità di impegnarsi per una combinazione di vari tipi di misure di solidarietà o di impegnarsi esclusivamente per misure di solidarietà alternative. Nell'esecuzione della riserva annuale di solidarietà per il 2026, in quanto prima riserva annuale di solidarietà, gli impegni degli Stati membri a versare contributi finanziari possono essere adattati verso altre forme di sostegno di solidarietà.
(14) Sono stati registrati numeri elevati di movimenti non autorizzati nell'Unione nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, e nella fase di transizione verso il pieno funzionamento delle nuove norme in materia di competenza. È opportuno tenere conto di tale situazione esistente negli Stati membri, al fine di sostenere l'efficiente istituzione della riserva annuale di solidarietà per il 2026. Durante tale fase di transizione iniziale, che corrisponde ai periodi di riferimento che non hanno tenuto conto della situazione migratoria esistente una volta che siano divenute pienamente applicabili le norme sostanziali di cui al regolamento (UE) 2024/1351, è altamente probabile che siano conseguite una solidarietà complessiva e un'equa ripartizione delle responsabilità riconoscendo e prendendo debitamente in considerazione i richiedenti protezione internazionale che, nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, si siano spostati dagli Stati membri beneficiari agli Stati membri contributori e abbiano fatto domanda di protezione internazionale in questi ultimi. A tal fine, tutti gli Stati membri contributori dovrebbero poter contribuire alla solidarietà anche tramite altre forme di sostegno di solidarietà, tra cui quelle che determinano la competenza degli Stati membri contributori in tale periodo di riferimento. Tali altre forme di sostegno di solidarietà dovrebbero essere concordate bilateralmente dagli Stati membri contributori e da quelli beneficiari e dovrebbero essere prese in considerazione nell'attuazione della presente decisione per rispecchiare la quota equa obbligatoria degli Stati membri contributori, garantendo al contempo che, sulla base dei casi pertinenti, tutti gli Stati membri possano attuare altre forme di sostegno di solidarietà in modo equo ed efficace; in questo contesto, il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe facilitare l'interazione e la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire un'attuazione equilibrata ed efficace di tali sforzi.
(15) La riserva annuale di solidarietà per il 2026, in quanto prima riserva annuale di solidarietà, dovrebbe rispecchiare il fatto che essa si basa sugli impegni assunti dagli Stati membri in un momento in cui le norme sostanziali di cui al regolamento (UE) 2024/1351 non sono ancora applicabili e che il primo ciclo annuale dell'Unione sulla gestione della migrazione e gli impegni di solidarietà cominceranno ad applicarsi a decorrere dal 12 giugno 2026. Per garantire un equilibrio adeguato tra solidarietà e responsabilità in tale contesto, specialmente in relazione alla situazione degli Stati membri individuati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 come Stati che affrontano una situazione migratoria significativa, dovrebbe essere riconosciuto in via eccezionale che gli impegni di tali Stati membri possano essere adeguati di conseguenza.
(16) La presente decisione dovrebbe mirare a contribuire al conseguimento di un approccio globale alla gestione della migrazione a livello dell'Unione, assicurando un primo passo essenziale nell'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo, compreso il regolamento (UE) 2024/1351, nonché favorendo un'azione complessiva coesa nei settori prioritari direttamente connessi, in particolare quelli riguardanti l'istituzione di un sistema comune europeo di rimpatrio e di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. A tale riguardo, la presente decisione dovrebbe contribuire a ridurre la pressione complessiva sui sistemi di asilo degli Stati membri e a sostenere il funzionamento del patto sulla migrazione e l'asilo.
(17) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con lettera del 27 giugno 2024 l'Irlanda ha notificato l'intenzione di accettare il regolamento (UE) 2024/1351 e di esserne vincolata. La partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1351 è stata confermata con decisione (UE) 2024/2088 della Commissione. L'Irlanda partecipa quindi all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituita la riserva annuale di solidarietà per il 2026, come riportato nell'allegato.
2. Il numero di riferimento per la riserva annuale di solidarietà per il 2026 è 21000 per quanto riguarda le ricollocazioni.
3. Il numero di riferimento per la riserva annuale di solidarietà per il 2026 è 420000000 EUR per quanto riguarda i contributi finanziari.
4. I contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro si è impegnato a versare conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1351 sono riportati nell'allegato.
5. I contributi di solidarietà di ciascuno Stato membro sono indicati come cifre aggregate corrispondenti alle misure di solidarietà di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351.
6. Una percentuale indicativa pari al 42 % dei numeri di riferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 è messa a disposizione degli Stati membri individuati come soggetti a pressioni migratorie a causa degli elevati numeri di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre
ANNEX
ALLEGATO
1. Stati membri soggetti a pressioni migratorie a norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 Stato membro Quota equa Ricollocazioni o altre forme di sostegno di solidarietà Contributi finanziari (in EUR) Misure di solidarietà alternative (valore in EUR) Grecia 1,8585 % 7800000 Spagna 10,0106 % 42040000 Italia 12,8565 % 54000000 Cipro 0,2048 % 43
2. Stati membri che affrontano una situazione migratoria significativa a norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 Stato membro Quota equa Ricollocazioni o altre forme di sostegno di solidarietà Contributi finanziari (in EUR) Misure di solidarietà alternative (valore in EUR) Bulgaria 1,0180 % 214 Cechia 2,1358 % 0 Estonia 0,2677 % 280000 280000 Croazia 0,6858 % 0 Austria 2,4076 % 0 Polonia 6,6160 % 0
3. Altri Stati membri Stato membro Quota equa Ricollocazioni o altre forme di sostegno di solidarietà Contributi finanziari (in EUR) Misure di solidarietà alternative (valore in EUR) Belgio 3,0767 % 12920000 Germania 21,6890 % 4555 Irlanda 2,2049 % 9260000 Francia 16,0021 % 3361 Lettonia 0,3234 % 1360000 Lituania 0,5474 % 58 1140000 Lussemburgo 0,3212 % 15 1040000 Ungheria 1,6604 % nessun impegno Malta 0,1295 % 14 260000 Paesi Bassi 5,2154 % 21900000 Portogallo 2,0108 % 8440000 Romania 3,1480 % 661 Slovenia 0,4306 % 1800000 Slovacchia 0,9856 % nessun impegno Finlandia 1,4160 % 5940000 Svezia 2,7807 % 11680000