Decisione di esecuzione (UE) 2025/349 della Commissione del 21 febbraio 2025 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/349@2025-02-21/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) Lo spinosad è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato fino al 31 ottobre 2022 a norma del medesimo regolamento fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
(2) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 aprile 2021 e il 28 aprile 2021 sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (domande).
(3) Il 13 settembre 2021 l’autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
(4) L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
(5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/1489 della Commissione, la data di scadenza dell’approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 30 aprile 2025 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande.
(7) Il 26 settembre 2024 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione della necessità di un’ulteriore proroga dell’approvazione a causa di ritardi nella valutazione delle domande, proponendo un’ulteriore proroga della data di scadenza dell’approvazione pari ad altri 2,5 anni.
(8) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 ottobre 2027.
(9) Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, lo spinosad rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/1489 è posticipata al 31 ottobre 2027.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen