Decisione di esecuzione (UE) 2025/373 del Consiglio del 18 febbraio 2025 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 relativamente all’autorizzazione concessa alla Polonia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/373@2025-02-18/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) La decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio ha autorizzato la Polonia a introdurre una misura speciale, in deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, che impone ai fornitori di applicare un meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio (misura speciale). Il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio obbliga i fornitori (soggetti passivi) a versare su un conto bancario distinto e vincolato aperto in Polonia l’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi esposte alle frodi che sono di norma interessate da un meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido in Polonia. La decisione di esecuzione (UE) 2022/559 del Consiglio ha prorogato l’applicazione di tale misura speciale fino al 28 febbraio 2025.
(2) Con lettere protocollate dalla Commissione il 27 marzo 2024 e il 1o ottobre 2024, la Polonia ha chiesto l’autorizzazione, conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a continuare ad applicare la misura speciale fino al 29 febbraio 2028 (richiesta).
(3) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la richiesta agli altri Stati membri con lettera del 9 ottobre 2024. Con lettera del 10 ottobre 2024 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(4) La misura speciale si applica ai beni e ai servizi elencati nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 conformemente alla classificazione polacca dei prodotti e servizi. La Polonia sta attualmente sostituendo tale sistema di classificazione con il sistema della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. L’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 dovrebbe pertanto essere sostituito da un elenco semplificato di categorie di beni e servizi, di cui all’allegato della presente decisione. La Polonia ha confermato che la sostituzione dell’elenco non estende l’ambito di applicazione della misura speciale.
(5) Il 13 novembre 2023, la Polonia ha presentato una relazione a norma dell’articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2019/310, in merito all’incidenza complessiva della proroga della misura speciale sul livello delle frodi in materia di IVA e sui soggetti passivi interessati. La Polonia ha riferito che, da quando la misura speciale è stata prorogata, il proseguimento dell’applicazione ha comportato la riduzione, in particolare, delle frodi carosello nei settori che vi sono soggetti, come l’acciaio, i rottami, i metalli preziosi e i combustibili. La Polonia ha inoltre riferito che, nei casi in cui un soggetto passivo ha diritto al rimborso dell’IVA, le autorità polacche sono riuscite a ridurre i tempi di rimborso al di sotto di venti giorni, al fine di migliorare l’impatto sul flusso di cassa del soggetto passivo.
(6) Le autorizzazioni ad applicare una misura speciale sono generalmente concesse per un periodo limitato in modo da permettere alla Commissione di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. L’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 29 febbraio 2028. Se la Polonia desidera prorogare la misura speciale oltre il 29 febbraio 2028, occorre che presenti una domanda alla Commissione, corredata di una relazione in merito all’incidenza complessiva della misura speciale sul livello delle frodi in materia di IVA e sui soggetti passivi interessati.
(7) La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/310,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/310 è così modificata:
1) all’articolo 3, secondo comma, la data 28 febbraio 2025 è sostituita dalla data 29 febbraio 2028;
2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Domański
ANNEX
ALLEGATO
ALLEGATO Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi interessate dall’articolo 1
L’articolo 1 si applica alle seguenti categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi:
1) trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra;
2) lavori di costruzione e di montaggio;
3) acciaio e prodotti dell’acciaio;
4) metalli e prodotti a base di tali metalli;
5) metalli preziosi e prodotti di questi metalli preziosi, gioielli, perle, pietre preziose;
6) determinati prodotti e dispositivi elettrici e determinati prodotti e dispositivi elettronici (in particolare: tablet, laptop, notebook, telefoni cellulari, fotocamere digitali, processori, console e apparecchi per videogiochi, unità di memoria);
7) carburanti;
8) carbone e prodotti energetici del carbone;
9) determinati materiali usati, scarti, rifiuti;
10) oli e grassi di origine vegetale e animale;
11) cartucce per dispositivi, compresi toner, inchiostri e simili;
12) materie plastiche e lavori di tali materie, in particolare pellicole estensibili;
13) parti ed accessori per autoveicoli.