Decisione di esecuzione (UE) 2026/1776 del Consiglio del 10 luglio 2026 che autorizza il Belgio ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate nei porti un’aliquota di imposta ridotta in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/decision/2026/1776@2026-07-10/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Con lettera dell’8 gennaio 2026 il Belgio ha chiesto l’autorizzazione ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto (energia elettrica erogata da impianti di terra) un’aliquota di imposta ridotta in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
(2) Con l’aliquota di imposta ridotta che intende applicare, il Belgio mira a promuovere il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra. Il ricorso a questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi.
(3) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker da parte di navi ormeggiate nei porti, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell’aria nelle città portuali. Data l’intensità di carbonio della produzione di energia elettrica in Belgio, si prevede inoltre che il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra anziché a quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l’inquinamento acustico. Si prevede pertanto che applicando un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra si contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, sanità e clima.
(4) La concessione al Belgio dell’autorizzazione ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per lo stesso motivo, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che, durante il suo periodo di applicazione, l’aliquota di imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.
(5) Conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale di tale direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Affinché il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l’autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni. Tuttavia l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili durante il periodo dell’autorizzazione.
(6) La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si autorizza il Belgio ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate nei porti, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2032. Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, introduca un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema modificato diventa applicabile.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 4
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente S. Harris